CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 141/RG. 35654 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per diverse condotte di peculato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA] nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso ripercorrendo gli argomenti in esso contenuti OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con cui l'unico motivo non si confronta. Infatti, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici (pagg. 6 e 7), ha confermato la sentenza di primo grado dando atto, con ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, la pretestuosità delle richieste di conguaglio avanzate dall'imputato con riferimento a fasce chilometriche diverse da quelle dovute e più lucrose, tanto da configurare il delitto di peculato, senza che risulti che la questione dell'utilizzo della tabella A.C.I. fosse stato posto con l'atto di appello (si veda pag. 6) o che emergano elementi da cui evincere la non correttezza dei calcoli. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera fttnsora [OSCURATO:PERSONA]