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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16550/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo di ricorso, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata); - che entrambi i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono completamente versati in fatto e privi di specificità estrinseca; che il ricorrente ha reiterato identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata per quanto attiene al primo motivo e pagine 13 e 14 della sentenza impugnata per quanto attiene al secondo motivo), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che il ricorrente sottopone a questa Corte gran parte del materiale istruttorio, chiedendone una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; che il ricorrente ha articolato censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove, di vizi di logicità di macroscopica evidenza risultanti dal testo della sentenza e da violazioni di legge; che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali o erronea applicazione della legge penale, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.); che non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a riconnprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567); che il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi come erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini un'invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446); - che la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo di ricorso, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata); - che entrambi i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono completamente versati in fatto e privi di specificità estrinseca; che il ricorrente ha reiterato identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata per quanto attiene al primo motivo e pagine 13 e 14 della sentenza impugnata per quanto attiene al secondo motivo), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che il ricorrente sottopone a questa Corte gran parte del materiale istruttorio, chiedendone una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; che il ricorrente ha articolato censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove, di vizi di logicità di macroscopica evidenza risultanti dal testo della sentenza e da violazioni di legge; che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali o erronea applicazione della legge penale, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.); che non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a riconnprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567); che il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi come erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini un'invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446); - che la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am
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