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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2019

Cassazione n. 00137/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7495/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 7. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA II° GRADO della LIGURIA n. 631/2023 depositata in data 5 ottobre 2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 08/05/2019, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di [OSCURATO:PERSONA], attività svolta presso il centro di assistenza fiscale “50 [OSCURATO:SOCIETA].”, riceveva, da parte dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, notifica di alcune cartelle di pagamento (nn. 09720190132091546; 09720190132091041; 09720190132091445; 09720190132092354;; 09720190132091142; 09720190132092152; 09720190132092051; 09720190132090940; 09720190132092152), scaturente da controllo, ex art 36-ter D.P.R. 600/1973, di dichiarazioni dei redditi e di documenti allegati alla dichiarazione Mod. 730/2015 (annualità d’imposta 2014), ad esito del quale l’Ufficio, rilevata l’errata indicazione di alcuni dati esposti, e concernendo la rettifica profili riconducibili all’ambito dei controlli demandati all’intermediario, procedeva, ex art. 39, comma 1, D. lgs. 241/1997, e dell’art. 26, comma 3 ter e quater del Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale (D.M. 164/1999), al recupero di somme a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni a carico del contribuente.

2. Avverso le cartelle di pagamento, il contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi la C.t.p. di Genova; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Genova, con le sentenze nn. 118/2020, 120/2020, 119/2020, 131/2020, 123/2020, 124/2020, 130/2020, 121/2020, 135/2020 e 122/2020, accoglieva il ricorso del contribuente in relazione alla natura sanzionatoria dell’art. 39, comma 1, D. lgs. 241/1997 e della conseguente applicazione del favor rei e lo respingeva in relazione agli altri motivi.

4. Contro tali sentenze proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t.

II° grado della Liguria; il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La Corte adita, con sentenza n. 631/2023, depositata in data 5 ottobre 2023, accoglieva gli appelli riuniti dell’Ufficio.

6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione hanno resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 12 preleggi c.c., dell’art. 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs. 241/1997 e dell’art. 3 d.lgs. 472/1997, nonché dell’art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.

II° grado ha escluso l’applicabilità del favor rei sul rilievo che l’art. 39 del d.lgs. 241/1997 – volto a disciplinare le conseguenze discendenti dall’infedele asseverazione –non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria, volta a reintegrare il danno conseguito all’erario dal visto infedele.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera a) e secondo comma del d.lgs. 241/1997 e dell’art 15 preleggi c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.

II° grado ha violato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.lgs. 241/97, il quale stabilisce che le violazioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, nonché dell’art. 7-bis, devono essere contestate e le relative sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 2.Il secondo motivo di ricorso, che ha potenziale capacità di assorbimento del primo, deve essere esaminato in via preliminare e risulta fondato.

Questa Corte (Cass. 19/5/2025, n.ri 13287 e 13291) ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie identiche, anche tra le medesime parti, consolidando un orientamento a cui si intende dare continuità.

Si è infatti chiarito che la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997 (nella versione ratione temporis applicabile) a carico dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha una funzione anche punitiva.

Da tale natura discende, quale logica conseguenza, che la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute (pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente) è regolata dal comma 2 del medesimo art. 39.

Tale disposizione attribuisce in modo esclusivo la competenza alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ovvero del professionista che ha apposto il visto.

2.1. Come affermato in numerosi e recenti precedenti, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).

2.2. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando nelle difese delle parti argomenti idonei a discostarsi da tale consolidato orientamento, ritiene che la decisione della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria non sia conforme ai principi di diritto sopra enunciati, avendo erroneamente ritenuto competente l'ufficio individuato sulla base del domicilio fiscale del contribuente anziché quello del trasgressore.

3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, che attiene a un vizio di incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo, determina l'invalidità a monte degli atti impositivi impugnati; conseguentemente, il primo motivo di ricorso, relativo alla natura della pretesa e all'applicazione del favor rei, resta assorbito.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo i ricorsi introduttivi del contribuente per nullità degli atti impugnati, in quanto emessi da ufficio incompetente.

In considerazione della novità della questione e della recente formazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7495/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 7. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA II° GRADO della LIGURIA n. 631/2023 depositata in data 5 ottobre 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 08/05/2019, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di [OSCURATO:PERSONA], attività svolta presso il centro di assistenza fiscale “50 [OSCURATO:SOCIETA].”, riceveva, da parte dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, notifica di alcune cartelle di pagamento (nn. 09720190132091546; 09720190132091041; 09720190132091445; 09720190132092354;; 09720190132091142; 09720190132092152; 09720190132092051; 09720190132090940; 09720190132092152), scaturente da controllo, ex art 36-ter D.P.R. 600/1973, di dichiarazioni dei redditi e di documenti allegati alla dichiarazione Mod. 730/2015 (annualità d’imposta 2014), ad esito del quale l’Ufficio, rilevata l’errata indicazione di alcuni dati esposti, e concernendo la rettifica profili riconducibili all’ambito dei controlli demandati all’intermediario, procedeva, ex art. 39, comma 1, D. lgs. 241/1997, e dell’art. 26, comma 3 ter e quater del Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale (D.M. 164/1999), al recupero di somme a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni a carico del contribuente. 2. Avverso le cartelle di pagamento, il contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi la C.t.p. di Genova; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Genova, con le sentenze nn. 118/2020, 120/2020, 119/2020, 131/2020, 123/2020, 124/2020, 130/2020, 121/2020, 135/2020 e 122/2020, accoglieva il ricorso del contribuente in relazione alla natura sanzionatoria dell’art. 39, comma 1, D. lgs. 241/1997 e della conseguente applicazione del favor rei e lo respingeva in relazione agli altri motivi. 4. Contro tali sentenze proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. II° grado della Liguria; il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La Corte adita, con sentenza n. 631/2023, depositata in data 5 ottobre 2023, accoglieva gli appelli riuniti dell’Ufficio. 6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione hanno resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 12 preleggi c.c., dell’art. 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs. 241/1997 e dell’art. 3 d.lgs. 472/1997, nonché dell’art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha escluso l’applicabilità del favor rei sul rilievo che l’art. 39 del d.lgs. 241/1997 – volto a disciplinare le conseguenze discendenti dall’infedele asseverazione –non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria, volta a reintegrare il danno conseguito all’erario dal visto infedele. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera a) e secondo comma del d.lgs. 241/1997 e dell’art 15 preleggi c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha violato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.lgs. 241/97, il quale stabilisce che le violazioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, nonché dell’art. 7-bis, devono essere contestate e le relative sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 2.Il secondo motivo di ricorso, che ha potenziale capacità di assorbimento del primo, deve essere esaminato in via preliminare e risulta fondato. Questa Corte (Cass. 19/5/2025, n.ri 13287 e 13291) ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie identiche, anche tra le medesime parti, consolidando un orientamento a cui si intende dare continuità. Si è infatti chiarito che la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997 (nella versione ratione temporis applicabile) a carico dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha una funzione anche punitiva. Da tale natura discende, quale logica conseguenza, che la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute (pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente) è regolata dal comma 2 del medesimo art. 39. Tale disposizione attribuisce in modo esclusivo la competenza alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ovvero del professionista che ha apposto il visto. 2.1. Come affermato in numerosi e recenti precedenti, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). 2.2. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando nelle difese delle parti argomenti idonei a discostarsi da tale consolidato orientamento, ritiene che la decisione della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria non sia conforme ai principi di diritto sopra enunciati, avendo erroneamente ritenuto competente l'ufficio individuato sulla base del domicilio fiscale del contribuente anziché quello del trasgressore. 3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, che attiene a un vizio di incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo, determina l'invalidità a monte degli atti impositivi impugnati; conseguentemente, il primo motivo di ricorso, relativo alla natura della pretesa e all'applicazione del favor rei, resta assorbito. 4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo i ricorsi introduttivi del contribuente per nullità degli atti impugnati, in quanto emessi da ufficio incompetente. In considerazione della novità della questione e della recente formazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese de