CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, con le statuizioni consequenziali; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato integralmente al ricorso e ai motivi in esso rassegnati, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 9 dicembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l.28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: con motivo di appello ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. egli formulava istanza di accesso a un percorso di giustizia riparativa; la Corte di appello respingeva tale istanza con motivazione del tutto priva di fondamento in quanto illogica, oltre che assunta in violazione della disciplina di settore; con il nuovo motivo di appello egli manifestava, in maniera chiara, la volontà di accedere al programma di giustizia riparativa, il processo critico di autorevisione e il concreto impegno al risarcimento del danno; a tale motivo di appello veniva allegata, con riguardo alla concreta possibilità di risarcire il danno, la documentazione reddituale dell'imputato; l'interesse sotteso al motivo di ricorso è quello di ottenere, all'esito del percorso di giustizia riparativa, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: l'applicazione della causa di non punibilità richiede la presenza di un fatto conforme al tipo e offensivo, seppure in maniera esigua e tenue; il giudizio sulla tenuità dell'offesa e, quindi, sui sottoindici della "modalità della condotta" e "della esiguità del danno o del pericolo" deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen.; la Corte di merito non fatto buon governo dei principi relativi alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rendendo una motivazione carente e illogica, oltre che in violazione di legge; il Giudice di appello non ha operato alcun giudizio sulla scorta dei criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la Corte di appello è incorsa in violazione di legge e vizio di mancanza e illogicità della motivazione; il valore del pregiudizio economico causato non può essere considerato in maniera assoluta e asettica, ma va rapportato alla tipologia e qualità del soggetto passivo del reato; tale valutazione è stata omessa dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha rigettato la richiesta di accesso dell'imputato a un programma di giustizia riparativa proposta ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen. ritenendo che nel caso in esame non emergesse «una chiara rielaborazione critica della condotta realizzata dal momento che allo stato non vi è una dichiarata volontà dell'imputato di accedere al programma di giustizia riparativa e prima ancora alcun elemento dal quale trarre un percorso di rivisitazione critica di quanto commesso né alcun concreto impegno al risarcimento del danno arrecato". Come lamentato nel ricorso, tale valutazione non tiene conto che il ricorrente, tramite il difensore, nominato procuratore speciale, ha espresso, con il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la volontà di accedere ad apposito percorso di giustizia riparativa con lo svolgimento di un programma finalizzato al raggiungimento di un accordo per il risarcimento del danno. Tuttavia, con considerazione in diritto possibile in questa sede, la censura difensiva deve ritenersi manifestamente infondata, posto che nel caso concreto non si è in presenza di una vittima come definita dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ovvero della «persona fisica che abbia subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale» e che l'interesse all'ottenimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. poteva essere perseguito mediante il risarcimento del danno prima del giudizio. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della protrazione della condotta per diversi mesi e dell'omessa reiterazione della comunicazione dello stato cautelare. Pur trattandosi di motivazione inadeguata poiché è stato sostanzialmente richiamato il fatto tipico senza svolgere le valutazioni imposte dall'art. 131-bis cod. pen., deve rilevarsi che il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali la punibilità doveva essere esclusa e, in particolare, non ha fornito alcun elemento per qualificare il danno come esiguo. Invero, neppure nell'atto di appello risultano presenti indicazioni specifiche in merito alle modalità del fatto o all'entità del danno utili per ritenere la particolare tenuità dell'offesa, essendosi fatto riferimento, del tutto genericamente, allo «scarsissimo valore del beneficio ottenuto». 4. Il terzo motivo di appello è aspecifico. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Anche in questo caso la censura del ricorrente è generica, posto che non è stata in alcun modo indicata (neppure nel gravame 3avverso la sentenza di primo grado) l'entità del danno patrimoniale. Né, tantomeno, considerata la persona offesa dal reato, sarebbe possibile tenere conto delle condizioni economiche della stessa (secondo Sez. 3, n. 16485 del 04/03/2020, Gaillard, Rv. 246767 - 01 nel caso in cui la persona offesa dal reato sia lo Stato o altro ente pubblico deve aversi riguardo al profilo oggettivo del danno non potendo ricorrere al criterio sussidiario di riferimento alle condizioni economiche del danneggiato). 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 2 4 AGO. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doicssa lisabett rerbito 4