CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato da un precedente per reato violento (una rissa) commesso a meno di un anno dal delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) per cui è processo, sicché alcuna illogicità o contraddittorietà inficia le valutazione del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]