CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge, con il secondo la violazione della norma processuale del divieto di utilizzazione delle dichiarazioni contra se dell'imputato e nel terzo vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente non considera che la contravvenzione, punita anche a titolo di colpa, è stata ritenuta sussistente alla luce della distanza del luogo dove l'imputato era stato controllato da quello in cui, a suo dire, egli avrebbe dovuto lavorare; - il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente ha ripetuto la sua giustificazione anche davanti alla Corte territoriale; - il terzo motivo di ricorso è in fatto e censura le statuizioni della Corte territoriale senza alcuna autosufficienza. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]