CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3237/2017del ruolo generale, proposto DA M ORONI A LESSANDRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H50 L117 J), residente in Firenze, alla Piazza del [OSCURATO:PERSONA] n. 19, difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. - RICORRENTE – CONTRO il M INISTERO DELL ’E CONOMIA E DELLE F INANZE (codice fiscale in persona del Ministro pro tempore- C [OSCURATO:PERSONA] F IRENZE (codice fiscale non indicato). - INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 1057/35/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 7 giugno 2016; [OSCURATO:PERSONA] U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 803/6/2015 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso originario perché proposto contro inviti di pagamento al versamento del contributo unificato, ritenuti non costituire atti impugnabili in sede giurisdizionale; 1.1. il Giudice regionale, nello specifico, condivideva la valutazione della Commissione provinciale, confermando che i predetti inviti, volti a conseguire il versamento spontaneo del contributo senza comminatoria di accessori, non potevano essere configurati come atti impugnabili, non essendo inclusi nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ricordando infine che la normativa del contributo unificato nel procedimento tributario era stata ritenuta compatibile con la Costituzione dal Giudice delle leggi con la pronuncia n. 78 del 7 aprile 2016; 2. con ricorso notificato in data 9 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia; 3. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione tributaria provinciale di Firenzesono restati intimati; [OSCURATO:PERSONA] : 1. il ricorso va dichiarato inammissibile, con ciò ribadendo, nell’analogia delle fattispecie, le valutazioni già espresse da questa Corte con la sentenza n. 35342 depositata il 30 novembre 2022, resa tra le stesse parti sul medesimo tema (cui sono seguite, sempre tra le medesime parti ed in relazione ad analogo contenzioso, Cass., Sez. T., 24 luglio 2023, n. 22085; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22382; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22406; Cass., Sez. T., 24 agosto 2023, n. 25254; Cass., Sez. T., 6 settembre 2023, n. 26012; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26093; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26109); 2. a fronte dell’illustrato contenuto della sentenza di appello, l’impugnazione risulta essersi sviluppata attraverso le sue trecentoventisei pagine (circostanza questa già emblematicamente distonica rispetto alla semplicità della decisione assunta dal Giudice regionale) e di n. 1961 paragrafi, di assai difficile sintesi ed il cui filo conduttore non sempre è dato cogliere, i cui contenuti vagano lungo svariati temi della scienza giuridica, richiamando genericamente gli atti del processo di merito, ribadendo non pertinenti considerazioni attinenti alle nozioni ed alla disciplina del bene pubblico, dell’ente pubblico, delle parti processuali, nonché delle caratteristiche proprie del processo tributario, della chiarezza degli atti tributari anche in relazione allo statuto del contribuente; 2.1. lunghe dissertazioni sono state formulate sul generale oggetto della giurisdizione tributaria, sull’interpretazione della legge e sul valore delle disposizioni della legge in generale, sul distinguo tra valore del processo e valore della lite, sulle «funzioni di giustizia» (v. pagina n. 12 del ricorso), sul diritto di difesa, sul procedimento storico di formazione della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni corpi legislativi (con diffusissimi stralci dei lavori di Commissione e governativi), sull’« intenzione del legislatore costituente» (v. pagina n. 17 del ricorso), sulla disciplina del contributo unificato, sul «termine di compimento degli atti di controparte» (v. pagina n. 21 del ricorso), sulla « indisponibilità dei diritti della P.A.» e «sulla incapacità delle parti» (v. pagina n. 22 del ricorso) e della controparte sotto vari profili, sui «giudizi dinanzi anche della Corte Costituzionale» (v. pagina n. 28 del ricorso), sul «potere anche degli “organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa” (art. 113 Cost.) riguardo l’inefficacia, la nullità anche per incostituzionalità degli atti amministrativi» (v. pagina n. 45 del ricorso), sul contenuto e sul significato di svariati (non attinenti, tra i tanti, il Codice della strada e le norme elettorali) testi normativi (anche di fonte secondaria) e sulla incostituzionalità ed illegittimità di molti di essi, sul primato della legge e sulla prevalenza della Costituzione, oltre che sulle varie tipologie della stessa e sul ruolo della Magistratura, sulla «Illiceità del [OSCURATO:PERSONA] per mancato inizio dell’obbligatorietà del r.d.l. 1578/1933» (v. pagina n. 164 del ricorso), «sulla soppressione delle associazioni sindacali fasciste» (v. pagina n. 166 del ricorso), « sui regolamenti delle Camere» (v. pagina n. 186 del ricorso), sulla riserva di legge in materia tributaria ai sensi dell’art. 23 Cost., «sulla formazione delle leggi» (v. pagina n. 207 del ricorso), «sulla materia costituzionale»(v. pagina n. 216 del ricorso), sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e conseguente inefficacia degli atti pubblicati» (v. pagina n. 229 del ricorso), « sul decreto - legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151» (v. pagina n. 230 del ricorso), sulla violazione e funzione dell’art. 76 Cost., sulla tripartizione ed usurpazione dei poteri (v. pagina n. 280 del ricorso), sulla «illiceità della L. 400/88» (v. pagina n. 289 del ricorso), «sulle violazioni al potere di decretazione di urgenza» (v. pagina n. 295 del ricorso) e sulla nullità dei vari decreti esaminati (v. pagina n. 301 del ricorso), chiedendo di sollevare di ufficio tutte le incostituzionalità rilevate(v. pagina n. 14 del ricorso); 3. alla luce di tale contenuto, il ricorso risulta, all’evidenza, del tutto eccentrico rispetto al suo modello legale, non rispondendo ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato; 4. l’impugnazione, piuttosto, risulta genericamente mirata a far valere la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata, sulla scorta di considerazioni pangiuridiche, non pertinenti al tema decisorio, senza nessuno sforzo di economia processuale volto a puntare sulla critica diretta all’elementare ragione su cui si è basata la sentenza impugnata, così trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, «con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono […] non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge […] funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (così Cass.,Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342); 5. va allora ricordato e ribadito, riprendendo quanto già affermato da tale ultima decisione, che: - « Costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui (Cass. n. 8425/20): “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui»; - « (Cass. n. 8009/19): “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite -queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)”»; - « così pure Cass. n. 21297/16 in una fattispecie di ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente aveva riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito. Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass. n. 21611 del 20/09/2013»); - « Le dissertazioni e le opinioni qui proposte sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso, perché cumulano confusamente in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento. Inoltre, esse sono prive di ogni puntuale ricostruzione - con relativo richiamo – al decisum impugnato; sì che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi della sentenza impugnata, della quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento della decisione, e della quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la pur nitida e circoscritta ratio (ndr. non impugnabilità dell’invito al pagamento) che si intenderebbe inficiare»; - «Lacuna, quest'ultima, come noto rilevante anche nella deduzione della violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre)»; - «Definitiva conferma di tutto ciò si ha nella conseguente assoluta indeterminatezza, genericità ed eccentricità rispetto al giudizio delle conclusioni prese dalla ricorrente (v. ricorso, pag.354), non scevre altresì da una richiesta di condanna della controparte al ‘risarcimento dei danni anche non patrimoniali per lesione del diritto all’ordine pubblico’ (…)» (così Cass., Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342); 6. consegue alle riflessioni che precedono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; 7. non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; 8. nondimeno, va dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il