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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15333/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di associazione per delinquere e ad alcuni episodi di furto; mentre ha rilevato l'assenza della condizione di procedibilità per i fatti contestati ai capi 2, 4, 5, 6 e 7 procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa esclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (due motivi per [OSCURATO:PERSONA] e uno per [OSCURATO:PERSONA]) sono meramente rip-oduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - per [OSCURATO:PERSONA]: cfr. paragrafo 1 pagine dalla ottava alla dodicesima sulla sussistenza dell'associazione per delinquere e non del concorso nel reato continuato; paragrafo 2 pagina tredicesima sulla qualificazione dell'imputato come promotore ed organizzatore; cfr. paragrafo 7 alle pagine sedicesima e seguente sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; - per [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente osservato che difetta l'indicazione dei punti specifici oggetto di impugnazione (circostanza che, anc:he da sola, relega l'impugnazione al di fuori del confine di ammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.), in ogni caso le risposte si trovano; alle pagine sopra indicate per Basilisco sulla configurabillità del delitto associativo; al paragrafo 5 alla pagina quindicesima sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. in relazione al capo 3) della rubrica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di associazione per delinquere e ad alcuni episodi di furto; mentre ha rilevato l'assenza della condizione di procedibilità per i fatti contestati ai capi 2, 4, 5, 6 e 7 procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa esclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (due motivi per [OSCURATO:PERSONA] e uno per [OSCURATO:PERSONA]) sono meramente rip-oduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - per [OSCURATO:PERSONA]: cfr. paragrafo 1 pagine dalla ottava alla dodicesima sulla sussistenza dell'associazione per delinquere e non del concorso nel reato continuato; paragrafo 2 pagina tredicesima sulla qualificazione dell'imputato come promotore ed organizzatore; cfr. paragrafo 7 alle pagine sedicesima e seguente sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; - per [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente osservato che difetta l'indicazione dei punti specifici oggetto di impugnazione (circostanza che, anc:he da sola, relega l'impugnazione al di fuori del confine di ammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.), in ogni caso le risposte si trovano; alle pagine sopra indicate per Basilisco sulla configurabillità del delitto associativo; al paragrafo 5 alla pagina quindicesima sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. in relazione al capo 3) della rubrica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C
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