CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 23 gennaio 2019 che dichiarava la responsabilità, in qualità di mandanti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio, aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 7 d. Igs. n. 152 del 1991, di [OSCURATO:PERSONA], attinto da cinque colpi di arma da fuoco nelle campagne di Parete il 25 luglio 1997 (il cui cadavere, che presentava ferite d'arma da fuoco alla nuca e teneva ancora tra le dita della mano sinistra un mozzicone di sigaretta, era rinvenuto al posto guida di un'autovettura col motore ancora acceso), e, tenuto conto della riduzione di pena per il rito abbreviato, li condannava ad anni trenta di reclusione. 1.1. La suddetta Corte ha ritenuto comprovata, al pari del primo Giudice, la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condividendo il giudizio del suddetto sulla credibilità soggettiva di detti collaboratori, nonché sulla loro credibilità intrinseca ed estri nseca . 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. e in particolare apparenza motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro rispetto al contenuto dichiarativo promanante dai singoli chiamanti in reità de relato con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di Vignola e alla causale del delitto. La difesa rileva che nelle dichiarazioni de relato circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto per cui si procede si rinviene rispetto alla pretesa causale dell'omicidio una divergenza che destruttura le stesse conclusioni cui pervengono i Giudici territoriali. Venendo, invero, tale causale da un lato individuata in una logica di epurazione interna al clan [OSCURATO:PERSONA] perché la vittima era diventata per le sue esternazioni in merito al coinvolgi mento in altro fatto omicidiario ai danni di tale Vitiello soggetto scomodo e fonte di pericolo per gli altri associati; e dall'altro ricondotta alla condotta irrispettosa nei confronti del sodale [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore rileva, altresì, che le dichiarazioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono del tutto inconferenti.Invero, la confidenza che secondo [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe stata fatta da [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava a casa di quest'ultimo, relativa al fatto che Vignola non sarebbe più tornato, non appare tale da dimostrare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di sangue, nulla escludendo che il prevenuto, proprio in ragione della sua caratura criminale, già fosse venuto a conoscenza del destino di Vignola. Evanescenti sarebbero, poi, secondo la difesa, le dichiarazioni dello stesso collaboratore de relato da [OSCURATO:PERSONA], non specificando lo stesso i tempi e le circostanze nelle quali sarebbe venuto a conoscenza del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della comune detenzione con [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il difensore che anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non risultano in grado di riscontrare alcunché, riferendo lo stesso in modo del tutto asettico, oltre che incostante, di avere saputo del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio Vignola in un primo momento da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], senza chiarire in quali occasioni. Osserva ancora la difesa che originale è anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] riferisca di essere venuto a conoscenza del coinvolgimento del fratello nell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] e non dallo stesso fratello all'atto della sua scarcerazione. Il difensore lamenta l'evidenza del limite del percorso motivazionale seguito nel caso in esame, costituito dalla pretesa di far discendere la prova certa di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] da giudizi di verosimiglianza e plausibilità, in contrasto con la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Per tali motivi insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo vizio e/o assenza di motivazione in ordine alla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ci si duole che a fronte delle doglianze difensive dell'atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative ad una valutazione da parte del primo Giudice della credibilità soggettiva dei suddetti collaboratori di giustizia fondata esclusivamente sulla patente di credibilità ricevuta in altri e diversi procedimenti, la Corte territoriale abbia fatto leva sull'adesione dei collaboratori al sodalizio di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], come se ciò esonerasse il Giudice dall'approfondire la causa scientiae del dichiarante. Lamenta il difensore che la suddetta Corte si è appiattita sul giudizio di attendibilità instrinseca del primo Giudice, senza confrontarsi con le doglianze sulla qualità delle dichiarazioni, quindi sulla loro precisione, coerenza, costanza e spontaneità, e senza approfondire l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza, che andava approfondita quantomeno in relazione a [OSCURATO:PERSONA], non imputato nel presente processo (la fonte di uno dei dichiaranti, invece, sarebbe [OSCURATO:PERSONA], che ha negato il fatto). Ci si duole che la Corte territoriale non si confronti con la doglianza sulla laconicità delle dichiarazioni coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA] e insista sul movente riferito dai collaboranti, che, essendo duplice, è incerto. Si osserva che nel caso di specie, in cui non risulta positivamente effettuata la previa valutazione della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca, non assume rilievo il residuale problema dell'attendibilità estrinseca e in particolare della capacità di riscontrarsi a vicenda delle chiamate in reità oggetto di esame. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Secondo il costante orientamento di questa Corte (che muove dall'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, circa la necessaria autoromia e indipendenza delle chiamate in reità e/o in correità), la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134, e, in senso conforme, Sez. 6, n. 408999 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 02). Inoltre, sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (si veda per tutte Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019 - dep. 2020, Vegini, Rv. 278923). I Giudici di merito hanno fatto buon governo di detti principi. Va preliminarmente osservato che la sentenza di appello oggetto di impugnazione, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, attraverso sia i ripetuti richiami a quest'ultima sia l'adozione degli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (si veda, quanto al controllo di legittimità del vizio di motivazione nel caso di cd. doppia conforme, Sez.2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). I giudici di appello, dopo avere dato atto preliminarmente che il coinvolgimento degli odierni imputati, quali mandanti, nell'omicidio in esame, è scaturito dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'odierno imputato), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], passano alla disamina delle medesime. Evidenziano detti Giudici come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] siano de relato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso di un periodo di comune detenzione nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], confessò al primo il coinvolgimento suo, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva partecipato per fare "un favore" a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ne erano i mandanti. Sottolinea la sentenza impugnata che con riguardo al movente [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di un movente duplice, ossia che Vignola doveva essere punito sia perché vantava pubblicamente il suo coinvolgimento in omicidi del clan sia perché aveva mancato di rispetto a [OSCURATO:PERSONA] minacciandolo di morte. Rileva detta sentenza che il collaboratore di giustizia seppe da [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tesero una trappola a Vignola, fingendo di coinvolgerlo in una rapina per commettere la quale raggiunsero un luogo isolato, peraltro distante dal territorio controllato dal clan, ove eseguirono la condanna a morte, venendo la vittima attinta dai colpi esplosi da [OSCURATO:PERSONA], mentre la stessa si trovava al posto guida della [OSCURATO:PERSONA] (ove venne poi ritrovata morta dagli inquirenti con il motore ancora acceso e la sigaretta tra le mani). Con riguardo sempre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che allo stesso, come dal medesimo riferito, [OSCURATO:PERSONA] palesò il timore di essere accusato dell'omicidio di Vignola, diffusasi la notizia, poi rivelatasi falsa, del pentimento di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata sottolinea, poi, come [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito circostanze apprese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e in particolare che [OSCURATO:PERSONA] gli confidò, durante un periodo di comune latitanza, di avere ucciso Vignola, che venne tratto in inganno con la prospettiva di partecipare ad una rapina e venne dal medesimo colpito a tradimento mentre si trovava nel posto guida con [OSCURATO:PERSONA] seduto accanto; inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], durante un periodo di comune detenzione, gli confidò di avere dato ordine di eliminare Vignola a seguito delle minacce rivolte durante una riunione della cosca all'[OSCURATO:PERSONA], storico dirigente del clan. Rileva ancora la sentenza in esame, con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che la decisione di uccidere Vignola fu presa da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una riunione in cui erano presenti, oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che Vignola venne ucciso da [OSCURATO:PERSONA] che gli sparò in testa alcuni colpi di pistola all'interno di un'autovettura di colore verde.. Il collaboratore avrebbe poi rammentato di essersi trovato il giorno dell'omicidio presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Antonio, suo patrigno, che gli disse in sostanza che Vignola era stato ucciso ("vedi che [OSCURATO:PERSONA] non torna più"). Aggiungendo il collaboratore che Vignola si trovava in vacanza in Calabria e con una scusa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano fatto rientrare. Passando, infine, alla disamina delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello rilevano che il collaboratore ha riferito di avere appreso informazioni sull'omicidio di Vignola da [OSCURATO:PERSONA] che gli rivelò il movente collegato all'intollerabile loquacità di Vignola su vicende relative al clan e alla sua irruenza, che lo aveva portato a minacciare [OSCURATO:PERSONA], e individuò il mandante in [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungono detti Giudici che [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che Vignola fu ingannato con la prospettiva di una rapina da commettere con i suoi killer, indicati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello con riguardo alle doglianze, in parte comuni, degli imputati osserva che: - non sussistono le denunciate carenze motivazionali con riferimento alla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - per ognuno di essi il Giudice di primo grado, richiamando i rispettivi precedenti, ha dato conto del loro ruolo di affiliati al clan comandato dagli odierni appellanti e delle consolidate disponibilità sia nella gestione delle attività lucrative sia nella partecipazione ai fatti di sangue (richiamando, quindi, sul punto le p. 9-13 in cui si affronta ad opera del G.u.p. più dettagliatamente la questione della credibilità soggettiva di detti collaboratori di giustizia, con riferimento sia alla loro militanza nel clan [OSCURATO:PERSONA]-Iacomino attestata da precedenti condanne sia all'attendibilità soggettiva loro riconosciuta in altri procedimenti penali, tra cui anche per [OSCURATO:PERSONA] quello a carico degli esecutori materiali dell'omicidio in oggetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - detto Giudice ha inteso evidenziare che ciascuno dei chiamanti in reità ha fruito di un punto di osservazione privilegiato essendo a conoscenza diretta dell'organigramma del gruppo dirigente del clan, delle sue regole interne e dei ruoli svolti dagli affiliati; - lo stabile inserimento nel clan ha determinato un particolare affidamento del contenuto delle confidenze che sarebbero state rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa il loro coinvolgimento nell'omicidio di Vignola; - il richiamo ad altri giudizi in cui i chiamanti in reità hanno ottenuto il riconoscimento della diminuente della dissociazione attuosa non costituisce, pertanto, l'unico dato posto a riprova della credibilità soggettiva di tali fonti, ma allo stesso non può non attribuirsi significato in relazione alla genuinità e alla lealtà che ha ispirato il loro percorso collaborativo; - sotto altro profilo deve rilevarsi che i vari collaboratori di giustizia si fanno in sostanza latori di una confessione stragiudiziale della fonte principale [OSCURATO:PERSONA], aspetto che di per sé conferisce attendibilità alla stessa; - sul piano della attendibilità intrinseca deve darsi atto che tutti i collaboratori di giustizia hanno offerto una ricostruzione del fatto del tutto congrua rispetto alle tipiche modalità con cui il gruppo dirigente decideva forme di c.d. epurazione interna che, come d'abitudine, venivano realizzate inducendo in inganno l'affiliato da punire in modo tale da condurlo in luogo isolato ove procedere ad una comoda eliminazione; - in modo altrettanto corale i chiamanti in reità hanno indicato il movente dell'omicidio di Vignola, colpevole di non aver assimilato le regole di riservatezza e di rispetto per i capi proprie del buon affiliato; - invero le aporie e le divergenze evidenziate dalle difese attengono a profili marginali della vicenda in esame e non intaccano il nucleo essenziale e l'evidente coinvolgimento degli imputati. Concludono i Giudici di appello per la conferma delle valutazioni del Giudice di primo grado, tenuto conto che anche per [OSCURATO:PERSONA] il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di una laconica confessione stragiudiziale, così come assume particolare valore probatorio quanto emerso in merito al fatto che [OSCURATO:PERSONA], quale capo della cosca e mandante, si mostrò immediatamente informato dell'agguato. La sentenza di primo grado evidenzia come non debba essere trascurata con riguardo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che era il fratello del capo clan [OSCURATO:PERSONA] e quindi soggetto che godeva del massimo rispetto degli altri affiliati (giustificandosi, quindi, il dettagliato racconto fattogli dallo stesso esecutore materiale dell'omicidio anche con riferimento al fatto che era stato commesso per volere del fratello). Osserva ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, è verosimile che [OSCURATO:PERSONA] non abbia parlato con il fratello Antonio dell'omicidio Vignola, perché quest'ultimo era detenuto al momento dell'evento omicidiario e siffatta circostanza rendeva sicuramente difficoltosa ogni comunicazione, soprattutto quelle aventi ad oggetto le scelte omicidiarie programmate dal clan. Sottolinea come, invece, sia pienamente plausibile che [OSCURATO:PERSONA] si sia lasciato andare a confidenze circa le attività e strategie del clan con il figlio di suo fratello, [OSCURATO:PERSONA], ancora di più se si considera la potenziale vicinanza in quel periodo dei due soggetti tenuto conto sia della giovane età di Sannino all'epoca della confessione, sia del fatto che il suo patrigno era detenuto e quindi presumibilmente era [OSCURATO:PERSONA] a fare le sue veci nella vita personale. Sottolinea il Giudice di primo grado come vi sia indipendenza tra le chiamate in reità de relato dei suddetti collaboratori, pervenendo da fonti diverse ed essendo state compiute in tempi diversi, dovendosi pertanto escludere che siano frutto di eventuali intese fraudolente. Rileva inoltre che la sola apparente diversità dei moventi sottesi alla morte di Vignola e indicati dai diversi collaboratori di giustizia non va in alcun modo a mettere in discussione la loro credibilità né la stessa logica sottesa all'evento omicidiario. Aggiunge che a ben vedere la circostanza che, con riferimento al movente dell'omicidio, venga indicato sia il comportamento irriguardoso e insolente assunto da Vignola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sia l'atteggiamento esuberante assunto da Vignola con riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], cui lo stesso aveva preso parte (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non pone alcuna contraddizione ma, anzi, mette in evidenza la personalità di Vignola e rafforza l'opinione che l'omicidio dello stesso sia maturato proprio all'interno del gruppo criminale di appartenenza, ove era ormai ritenuto dai suoi vertici insubordinato e pericoloso per lo stesso clan. Osserva, ancora, la sentenza di primo grado come non possano trovare accoglimento le contestazioni difensive con riferimento alla genericità delle confidenze che sarebbero state fatte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia come l'espressione utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], di aver fatto "un favore" a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia pienamente coerente con il ruolo affidatogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricoperto nell'omicidio di Vignola dallo stesso, essendo plausibile che lo stesso, affiliato al clan D'Alterio-Pianese operante nel territorio in cui l'omicidio è stato compiuto, abbia aiutato logisticamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella fase immediatamente precedente e successiva all'evento omicidiario, in particolare conducendo i killer nel posto in cui Vignola venne ammazzato e occupandosi, poi, anche di prendere in consegna l'arma utilizzata per l'agguato omicidiario per distruggerla; ed essendo verosimile pensare che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] apprende dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di Vignola, il suo interesse fosse focalizzato su se stesso, presumibilmente sollevato perché non risultava anch'egli destinatario del medesimo provvedimento cautelare. A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, è evidente che i rilievi difensivi, che insistono (ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) a) sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e in particolare sull'assenza di reciproco riscontro tra le dichiarazioni dei propalanti sulla causale dell'omicidio, b) sulla inconsistenza probatoria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sulla loro genericità laddove de relato da [OSCURATO:PERSONA], c) sull'inverosimiglianza del fatto di avere [OSCURATO:PERSONA] appreso da [OSCURATO:PERSONA] del mandato nell'omicidio del fratello, anrché da quest'ultimo, d) sulla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero (ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) a) sul mancato approfondimento ad opera della sentenza di appello della credibilità soggettiva e intrinseca dei propalanti, b) sul mancato approfondimento della attendibilità della fonte primaria di conoscenza in particolare con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], c) sull'incertezza del movente, manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità laddove non si confrontano adeguatamente con dette argomentazioni e insistono su una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.2. Al rigetto dei