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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2019

Cassazione n. 26755/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32110/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 471/2019depositata il 18/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. i sigg.

Mariano, Fortunata e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto i sigg.

Giuseppe, Mattia e [OSCURATO:PERSONA] perivi sentirli condannare al rilascio dell’immobile di venuto di loro proprietà in forza di disposizione testamentaria della sig. [OSCURATO:PERSONA], eal risarcimento dei danni già subiti dalla de cuius nonché del danno per l’ omessa cancellazione di formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile.

2. Con sentenza del 16/4/2016 i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto: (i) condannò i convenuti al rilascio del bene in favore degli attori; (ii) autorizzò la cancellazione de lle formalità pregiudizi evoli esistenti sull’immobile; (iii) condannò i convenutial risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 20.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.

3. Avverso la detta sentenza propose appello il G iuseppe Gitto , in proprio e quale erede del MattiaGitto, nel frattempo deceduto .

4. Nella resistenza degli appellati sigg.

M ariano, F ortunata e [OSCURATO:PERSONA]; prod otto in giudizio dall’appellante il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 6/12/2017 di trasferimento dell’appartamento de quo in favore di diverso soggetto aggiudicatario all’esito di procedura esecutiva già promossa nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 18/6/2019 la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) ha rigettato la domanda di rilascio proposta dagli originari attori; b) ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno subìto dalla [OSCURATO:PERSONA] per il mancato godimento dell’immobile dal medesimo occupato; c) ha rideterminatoil relativo ammontare in ragione della presumibile spesa per locare altro immobile dal 2009 al 2014; d) ha rid otto l’importo liquidato dal giudice di prime cure( pari ad euro 20.000,00 ) alla somma di euro 12.000,00 (corrispondente ad un canone annuo di euro 2.400,00 per 5 anni), in ragione delle dimensioni dell’immobile.

5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito , il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo.

6. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo il ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché insufficiente, illogica e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente quantificato il danno nella specie ravvisato risarcibile, in ragione della confusione operata in ordine alla data del decesso della [OSCURATO:PERSONA] con quella del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente relativa commisurazione alla presumibile spesa necessaria per locare altro immobile dal 2009 al 2014 anziché limitatamente all’anno 2009, altresì del tutto immotivatamente ed apoditticamente indicato in euro 12.000,00, senza fornire indicazioni in ordine ai criteri di valutazione al riguardo utilizzati.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Nel riconoscere la risarcibilità del ( solo ) danno subito dalla dante causa degli odierni ricorrenti sigg. [OSCURATO:PERSONA], considerandolo correlato al mancato godimento dell’appartamento per il periododal 2009 al 2014, e cioè fino alla ravvisata data del decesso della medesima , la corte di merito ha invero erroneamente considerato il periodo di duratadel medesimo, essendo il decesso della [OSCURATO:PERSONA] incontestatamente avvenuto nel 2009.

Nel considerare altresì la privazione del godimento diretto del bene commisurabile ad una spesa per locare altro immobile , indicandola del tutto apoditticamente ineuro 2.400,00 all’annosenza ulteriori indicazioni e precisazioni, la corte di merito è invero immotivatamente addivenuta a liquidarne il relativ o ammontare in difetto di qualsivoglia riferimento ai criteri posti a base dell’operata valutazione, la stessa risultando pertanto connotata in termini di arbitrarietà.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cas sazione in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso.

Cassa in relazione l’impugnata sentenzae rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32110/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 471/2019depositata il 18/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. i sigg. Mariano, Fortunata e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto i sigg. Giuseppe, Mattia e [OSCURATO:PERSONA] perivi sentirli condannare al rilascio dell’immobile di venuto di loro proprietà in forza di disposizione testamentaria della sig. [OSCURATO:PERSONA], eal risarcimento dei danni già subiti dalla de cuius nonché del danno per l’ omessa cancellazione di formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile. 2. Con sentenza del 16/4/2016 i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto: (i) condannò i convenuti al rilascio del bene in favore degli attori; (ii) autorizzò la cancellazione de lle formalità pregiudizi evoli esistenti sull’immobile; (iii) condannò i convenutial risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 20.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. 3. Avverso la detta sentenza propose appello il G iuseppe Gitto , in proprio e quale erede del MattiaGitto, nel frattempo deceduto . 4. Nella resistenza degli appellati sigg. M ariano, F ortunata e [OSCURATO:PERSONA]; prod otto in giudizio dall’appellante il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 6/12/2017 di trasferimento dell’appartamento de quo in favore di diverso soggetto aggiudicatario all’esito di procedura esecutiva già promossa nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 18/6/2019 la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) ha rigettato la domanda di rilascio proposta dagli originari attori; b) ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno subìto dalla [OSCURATO:PERSONA] per il mancato godimento dell’immobile dal medesimo occupato; c) ha rideterminatoil relativo ammontare in ragione della presumibile spesa per locare altro immobile dal 2009 al 2014; d) ha rid otto l’importo liquidato dal giudice di prime cure( pari ad euro 20.000,00 ) alla somma di euro 12.000,00 (corrispondente ad un canone annuo di euro 2.400,00 per 5 anni), in ragione delle dimensioni dell’immobile. 5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito , il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo. 6. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo il ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché insufficiente, illogica e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente quantificato il danno nella specie ravvisato risarcibile, in ragione della confusione operata in ordine alla data del decesso della [OSCURATO:PERSONA] con quella del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente relativa commisurazione alla presumibile spesa necessaria per locare altro immobile dal 2009 al 2014 anziché limitatamente all’anno 2009, altresì del tutto immotivatamente ed apoditticamente indicato in euro 12.000,00, senza fornire indicazioni in ordine ai criteri di valutazione al riguardo utilizzati. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nel riconoscere la risarcibilità del ( solo ) danno subito dalla dante causa degli odierni ricorrenti sigg. [OSCURATO:PERSONA], considerandolo correlato al mancato godimento dell’appartamento per il periododal 2009 al 2014, e cioè fino alla ravvisata data del decesso della medesima , la corte di merito ha invero erroneamente considerato il periodo di duratadel medesimo, essendo il decesso della [OSCURATO:PERSONA] incontestatamente avvenuto nel 2009. Nel considerare altresì la privazione del godimento diretto del bene commisurabile ad una spesa per locare altro immobile , indicandola del tutto apoditticamente ineuro 2.400,00 all’annosenza ulteriori indicazioni e precisazioni, la corte di merito è invero immotivatamente addivenuta a liquidarne il relativ o ammontare in difetto di qualsivoglia riferimento ai criteri posti a base dell’operata valutazione, la stessa risultando pertanto connotata in termini di arbitrarietà. Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cas sazione in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenzae rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appell