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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32833/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocatoANTONINO V.E.

SPINOSO, che lo rappresenta e dife nde unitamente a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 130, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 27; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 21; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 16/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza n. 308/2006 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] , cond ò mino del [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], relative: a) all’accertamento dell’illegittimità dellacostituzione della servitù concessa dall’assemblea del C ondomini o Priolo alla condomina società «[OSCURATO:PERSONA]» per la col locazione sulla facciata condominiale di due canne fumarie funzionali all’attività commerciale e sercitata da detta società; b) all’accertamento dell’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in accoglimento dell’istanza presentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) alla installazione di dette canne fumarie; c) alla rimo zione delle canne fumarie medesime (idonee, secondo il Barbuto ad agevolare l’accesso dei ladri al proprio appartamento); d) al risarcimento del dannosubíto dall’attore.

Il Tribunale adìto -stabilito che il [OSCURATO:PERSONA] era incontestato proprietario del piano terra dello stabile, e quindi cond ò min o - affermava che l’installazione di canne fumarie sui muri perimetrali Ric. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 3 - condominiali da parte di un condòmino non costituiva esercizio di servitù,bensì esercizio del diritto di usare la cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102,cod. civ.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], ribadendo le doglianze già prospettate in prime cure; lamentando, inoltre , che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione all’installazione delle canne fumarie de quibuse richiedendo, altresì , la sospensiva della sentenza di prim o grado, exart. 351, comma 1, cod . proc. civ.

3. Con sentenza n.16/2017, qui impugnata, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava integralmente il gravame, osservando, per quel che qui rileva: -era incontestato negli atti di causa c om e il [OSCURATO:PERSONA] fosse proprietario del piano terra dello stabile, e quindi rivestisse la qualità di condòmino; da ciò derivava che l’installazione delle cann e fumari e de quibussui muri perimetrali condominiali non costituiva esercizio di servitù –in virtù del principio nemini res sua servit - bensì esercizio del diritto di usare la cosa comune,nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102, cod. civ.; - dagli atti di causa non era emersa alcuna alterazione della destinazione del bene comune, né l’impedimento al pari uso da parte di altri condòmini, i quali –con la sola esclusione dell’odierno appellante - nulla mai avevano lamentato al riguardo , avendo anche acquisito il parere positivo di una [OSCURATO:PERSONA] nominata dal Condominio, sì da far escludere anche la sussistenza di una possibile alterazione della stabilità e del decoro architettonico dell’edificio; - la domanda dell’appellante di dichiarare illegittima l’opera realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] in assenza dei necessari presupposti di legge e in difformità dall’autorizzazione rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 4 - Calabria era inammissibile, in quanto propone va questioni rientran ti nella sfera di giurisdizionedel giudice amministrativo; - la domanda dell’appellante di risarcimento del danno era infondata in quanto –oltre al fatto che il danno lamentato non era stato provato – l a domanda del Barbuto di accertamento dell’illegittimità della collocazione delle canne fumarie era stata disattesa e, dunque, non erapossibile riconoscere l’esistenza di alcun danno, né tantomeno liquidarne l’ammontare in via equitativa; -inammissibile era, altresì, la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esulante dalla competenza del giudice ordinario.

4. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone va ricorso per cassazione, illustrato in séguito da memoria difensiva, affidandolo a quattro motivi.

Resistevano, depositando separati controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] .

In prossimità dell’adunanza il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano istanza di liquidazione delle spese relative al procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 16/2017 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] qui impugnata, definito con ordinanza di rigetto emessa dalla stessa Corte d’Appello in data 08.05.2017, con richiesta di distrazione a favore, rispettivamente , dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Borrelli. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 890, 1102, 1108, commi 1, 2 e 3, 1117, 1120, 1136 e 1139 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 5 - il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] , amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] v. e c. snc, non è mai stato proprietario dei locali nei quali esercitava l’attività commerciale, né in proprio né in quanto legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di locali di proprietà della famiglia Priolo: pertanto, non vantando alcuno ius in ree non rivestendo la qualità di condómino, egli non aveva la disponibilità della cosa, né poteva legittimamente utilizzare le parti comuni ai sensi e nei limiti dell’art.1102 cod. civ.

Di conseguenza, l’installazione delle canne fumarie avrebbe dovuto essereconfigurata come servitù, in quanto costituita su istanza di soggetto non condómino, nel rispetto dell’art. 1108 cod. civ., norma che richiede l’unanimità dell’assemblea ai fini della legittima costituzione di un diritto reale sulle parti comuni dell’edificio.

Con ulteriori doglianze, il ricorrente lamenta altresì: l’alterazione della consistenza e destinazione comune del muro perimetrale condominiale, sia per l’evidente compromissione del decoro architettonico, da cui deriva un pregiudizio economico; sia per la messa a rischio della sicurezza del ricorrente e del suo nucleo familiare.

1.1. Il motivo è inammissibile nelle sue plurime doglianze .

Innanzitutto– come peraltro rilevato nel controricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], alle pp. 5e 6 - il ricorrente pretende di introdurre in cassazione –reiterandola in memoria - una questione di fatto (chi sia il proprietario dell’unità immobiliare servita dalle cann e fumarie ) che non risulta dedotta in sede di merito, dove era stata invece sollevata , con il primo motivo di appello, una diversa questione, ossia se l’unità immobiliare servita dalle cann e fumarie facesse o meno parte del fabbricato condominiale (v. p. 4 della sentenza e p . 14, quartultimo rigo, del ricorso).

A tale questione risponde l’affermazione della sentenza secondo cui sarebbe incontestato «che il ritrovo Morabito sia Ric. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 6 - proprietario del piano terra dello stabile e quindi condomino» (v. sentenza p. 8, righi 15-18); affermazione dalla quale si desume che l’immobile de quosia al piano terra dello stabile e, quindi, faccia parte del condominio.Sulla base di questa premessa in fatto, incensurabile in questa sede, la questione se il [OSCURATO:PERSONA] e/o il suo rappresentante legale sia o meno il proprietario è inammissibile, come già detto, perché nuova.

In ogni caso - una volta ricondotta la fattispecie all’art.1102 cod. civ., come correttamente ha fatto la Corte territoriale– detta questione è anche irrilevante, alla luce del principio per cui: «Il conduttore di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicatoil paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno)»: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021, Rv. 661512 –01; in precedenza: Cass. Sez. 3, 24/10/1986, n. 6229; Cass. Sez. 2, 03/05/1997, n. 3874.

1.2. Questioni meritali –come tali inammissibili - sono, poi, quelle riguardanti il decoro e la sicurezza dell’edificio.

In disparte l’inammissibilità, a mente dell’art. 372 cod. proc. civ., della produzione in sede di legittimità della perizia Tripodi del 31.1.2017, è decisivo il rilievo che l ’utilizzazione di parti comuni dell'edificio condominiale con impianti destinati a servizio esclusivo di un'unità immobiliare di proprietà individuale (nellaspecie: installazione di canne fumari e a servizio di attività commerciale) esige il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 c od. civ.

Anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c od. civ. , si applica invero, per identità di ratio, il divieto di alterare il decoro architettonico Ric. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 7 - del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso codice (Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790; Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez.2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179).Al fine di conclamare la legittimità dell'uso particolare del bene comune, ai sensi della norma citata, spetta al giudice del merito verificare, altresì, se l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso.

La valutazione spettante al giudice di merito risulta compiuta – nella pronuncia impugnata - alla pagina 8, ultimi 9 righi,e alla p. 9, 1° capoverso , avendo riguardo : al progetto delle canne fumarie redatto a cura del [OSCURATO:PERSONA] seguendo le indicazioni contenute nelle varie delibere assembleari;all’accettazione da parte dei singoli condomini – escluso l’odierno ricorrente ; all’approvazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA] nominata dal Condominio,rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limitidi cui all'art. 360, comma 1, n. 5 ) c od. proc. civ., qui non messi in discussione (Cass. n. 14598 del 2021, cit.; Cass. Sez. 2,1/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2741; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2,10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341;Cass.

Sez. 2, 05/10/1976, n. 3256).

2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All.

E, e dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.

Lamenta il ricorrente che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto disapplicare l’atto amministrativo con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 8 - Calabria aveva illegittimamente autorizzato l’opera (autorizzazione n. 37/94, peraltro richiesta da personache, secondo il ricorrente, non era legittimata, ossia da [OSCURATO:PERSONA], per conto dell’impresa incaricata della realizzazione dei manufatti); opera, peraltro, asseritamente costruita in difformità dalle autorizzazioni ricevute.

Tale doglianza riguarda, in particolare, l’unica canna fumaria ancora non rimossa, posta sul lato monte dell’edificio, atteso che la seconda canna fumaria, posta sul lato nord, è stata di recente rimossa, con ciò essendosi realizzatala cessazione della materia del contendere.

2.1. Il motivo è inammissibile, poiché attinge ad una statuizione del giudice di seconde cure priva di portata decisoria: l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui le questioni attinenti «la richiesta e il rilascio di un'autorizzazione amministrativa» non potrebbero «assumere rilievo nel presente giudizio in quanto esulano dalla competenza del giudice ordinario, rientrando gli accertamenti e le valutazioni dei provvedimenti richiesti nella sfera di competenza del giudice amministrativo e/o del giudice penale» (v. sentenza p. 9, ultimo capoverso) non incide sulla ratio decidendi , in quanto la C orte distrettualeha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente non perché la canna fumaria fosse stata autorizzata dal Comune,ma perché la sua collocazione costituiva lecito esercizio dei poteri riconosciuto dall’art.1102 cod. civ. a ciascun condòmino.

3. Con il terzo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1226 cod. civ.

Rifacendosiall'orientamento di questa Corte (Cass. n. 8174/2012; Cass n. 7625/2006; Cass. n. 11370/2006; Cass. n. 2775/2005), lamenta il ricorrente l’esistenza di un danno in re ipsa, liquidabile in via equitativa nella misura di € 51.645,69, derivante dall’alterazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale e dal conseguente Ric. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 9 - pregiudizio economico.

Con un’ulterioredoglianza, lamenta il ricorrente che l’effettiva demolizione delle canne fumarie -che avrebbe evitato il deprezzamento economico dell’edificio – non è stata ordinata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], come invece avrebbe dovuto fare,avendo provveduto ad istruttoria dalla quale risultava la parziale difformità della realizzazione dell’opera rispetto all’autorizzazione, e ciò basterebbea rendere fondata la pretesa risarcitoria anche nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Avendo il Collegio dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso, resta integra la statuizione di liceità dell’apposizione delle canne fumarie.

Ne deriva l’assorbimento (improprio) del mezzo di gravame, stante l’insussistenza di qualunque titolo per pretese risarcitorie.

4. Con il quarto motivo il ricorrente chiede la cassazione della sentenza d’appello anche sul capo relativo alle spese di giudizio di primo e secondo grado, nonché alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

4.1. Il motivo non svolge alcuna censura contro la statuizione della Corte d’Appello sulle spese dei due gradi di merito, ma si risolve in una sollecitazione ad una nuova regolazione delle spese in caso di accoglimento del ricorso con decisione di merito.

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorsoe regol a le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

Si rileva che, con ordinanza emessa in data 08.05.2017, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 16/2017; la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. spetta unicamente a questa Corte nell'ambito del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ric. 2017 n. 04875 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 10 - Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018, Rv. 650894 - 01) , che provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti sig.ra Leo, [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; con distrazione in favore de i procurator i antistatari della contro ricorrente sig.ra Leo, avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e del contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha nno fatto richiesta.

Condanna,altresì, il ricorrente al pagamento, a favore di ciascuna parte istante,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del le spese relative al procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione, liquidate in €1.800,00, comprensive delle fas i di studio e introduttiva ( tenendo conto dei valori minimi all’interno del terzo scaglione), oltre a spese generali, IVA e CPA,da distrarsi a favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ne hanno fatto richiesta.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocatoANTONINO V.E. SPINOSO, che lo rappresenta e dife nde unitamente a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 130, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 27; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 21; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 16/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 308/2006 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] , cond ò mino del [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], relative: a) all’accertamento dell’illegittimità dellacostituzione della servitù concessa dall’assemblea del C ondomini o Priolo alla condomina società «[OSCURATO:PERSONA]» per la col locazione sulla facciata condominiale di due canne fumarie funzionali all’attività commerciale e sercitata da detta società; b) all’accertamento dell’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in accoglimento dell’istanza presentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) alla installazione di dette canne fumarie; c) alla rimo zione delle canne fumarie medesime (idonee, secondo il Barbuto ad agevolare l’accesso dei ladri al proprio appartamento); d) al risarcimento del dannosubíto dall’attore. Il Tribunale adìto -stabilito che il [OSCURATO:PERSONA] era incontestato proprietario del piano terra dello stabile, e quindi cond ò min o - affermava che l’installazione di canne fumarie sui muri perimetrali Ric. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 3 - condominiali da parte di un condòmino non costituiva esercizio di servitù,bensì esercizio del diritto di usare la cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102,cod. civ. 2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], ribadendo le doglianze già prospettate in prime cure; lamentando, inoltre , che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione all’installazione delle canne fumarie de quibuse richiedendo, altresì , la sospensiva della sentenza di prim o grado, exart. 351, comma 1, cod . proc. civ. 3. Con sentenza n.16/2017, qui impugnata, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava integralmente il gravame, osservando, per quel che qui rileva: -era incontestato negli atti di causa c om e il [OSCURATO:PERSONA] fosse proprietario del piano terra dello stabile, e quindi rivestisse la qualità di condòmino; da ciò derivava che l’installazione delle cann e fumari e de quibussui muri perimetrali condominiali non costituiva esercizio di servitù –in virtù del principio nemini res sua servit - bensì esercizio del diritto di usare la cosa comune,nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102, cod. civ.; - dagli atti di causa non era emersa alcuna alterazione della destinazione del bene comune, né l’impedimento al pari uso da parte di altri condòmini, i quali –con la sola esclusione dell’odierno appellante - nulla mai avevano lamentato al riguardo , avendo anche acquisito il parere positivo di una [OSCURATO:PERSONA] nominata dal Condominio, sì da far escludere anche la sussistenza di una possibile alterazione della stabilità e del decoro architettonico dell’edificio; - la domanda dell’appellante di dichiarare illegittima l’opera realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] in assenza dei necessari presupposti di legge e in difformità dall’autorizzazione rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 4 - Calabria era inammissibile, in quanto propone va questioni rientran ti nella sfera di giurisdizionedel giudice amministrativo; - la domanda dell’appellante di risarcimento del danno era infondata in quanto –oltre al fatto che il danno lamentato non era stato provato – l a domanda del Barbuto di accertamento dell’illegittimità della collocazione delle canne fumarie era stata disattesa e, dunque, non erapossibile riconoscere l’esistenza di alcun danno, né tantomeno liquidarne l’ammontare in via equitativa; -inammissibile era, altresì, la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esulante dalla competenza del giudice ordinario. 4. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone va ricorso per cassazione, illustrato in séguito da memoria difensiva, affidandolo a quattro motivi. Resistevano, depositando separati controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] . In prossimità dell’adunanza il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano istanza di liquidazione delle spese relative al procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 16/2017 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] qui impugnata, definito con ordinanza di rigetto emessa dalla stessa Corte d’Appello in data 08.05.2017, con richiesta di distrazione a favore, rispettivamente , dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Borrelli. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 890, 1102, 1108, commi 1, 2 e 3, 1117, 1120, 1136 e 1139 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 5 - il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] , amministratore unico e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] v. e c. snc, non è mai stato proprietario dei locali nei quali esercitava l’attività commerciale, né in proprio né in quanto legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di locali di proprietà della famiglia Priolo: pertanto, non vantando alcuno ius in ree non rivestendo la qualità di condómino, egli non aveva la disponibilità della cosa, né poteva legittimamente utilizzare le parti comuni ai sensi e nei limiti dell’art.1102 cod. civ. Di conseguenza, l’installazione delle canne fumarie avrebbe dovuto essereconfigurata come servitù, in quanto costituita su istanza di soggetto non condómino, nel rispetto dell’art. 1108 cod. civ., norma che richiede l’unanimità dell’assemblea ai fini della legittima costituzione di un diritto reale sulle parti comuni dell’edificio. Con ulteriori doglianze, il ricorrente lamenta altresì: l’alterazione della consistenza e destinazione comune del muro perimetrale condominiale, sia per l’evidente compromissione del decoro architettonico, da cui deriva un pregiudizio economico; sia per la messa a rischio della sicurezza del ricorrente e del suo nucleo familiare. 1.1. Il motivo è inammissibile nelle sue plurime doglianze . Innanzitutto– come peraltro rilevato nel controricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], alle pp. 5e 6 - il ricorrente pretende di introdurre in cassazione –reiterandola in memoria - una questione di fatto (chi sia il proprietario dell’unità immobiliare servita dalle cann e fumarie ) che non risulta dedotta in sede di merito, dove era stata invece sollevata , con il primo motivo di appello, una diversa questione, ossia se l’unità immobiliare servita dalle cann e fumarie facesse o meno parte del fabbricato condominiale (v. p. 4 della sentenza e p . 14, quartultimo rigo, del ricorso). A tale questione risponde l’affermazione della sentenza secondo cui sarebbe incontestato «che il ritrovo Morabito sia Ric. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 6 - proprietario del piano terra dello stabile e quindi condomino» (v. sentenza p. 8, righi 15-18); affermazione dalla quale si desume che l’immobile de quosia al piano terra dello stabile e, quindi, faccia parte del condominio.Sulla base di questa premessa in fatto, incensurabile in questa sede, la questione se il [OSCURATO:PERSONA] e/o il suo rappresentante legale sia o meno il proprietario è inammissibile, come già detto, perché nuova. In ogni caso - una volta ricondotta la fattispecie all’art.1102 cod. civ., come correttamente ha fatto la Corte territoriale– detta questione è anche irrilevante, alla luce del principio per cui: «Il conduttore di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicatoil paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno)»: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021, Rv. 661512 –01; in precedenza: Cass. Sez. 3, 24/10/1986, n. 6229; Cass. Sez. 2, 03/05/1997, n. 3874. 1.2. Questioni meritali –come tali inammissibili - sono, poi, quelle riguardanti il decoro e la sicurezza dell’edificio. In disparte l’inammissibilità, a mente dell’art. 372 cod. proc. civ., della produzione in sede di legittimità della perizia Tripodi del 31.1.2017, è decisivo il rilievo che l ’utilizzazione di parti comuni dell'edificio condominiale con impianti destinati a servizio esclusivo di un'unità immobiliare di proprietà individuale (nellaspecie: installazione di canne fumari e a servizio di attività commerciale) esige il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 c od. civ. Anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c od. civ. , si applica invero, per identità di ratio, il divieto di alterare il decoro architettonico Ric. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 7 - del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso codice (Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790; Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez.2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179).Al fine di conclamare la legittimità dell'uso particolare del bene comune, ai sensi della norma citata, spetta al giudice del merito verificare, altresì, se l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso. La valutazione spettante al giudice di merito risulta compiuta – nella pronuncia impugnata - alla pagina 8, ultimi 9 righi,e alla p. 9, 1° capoverso , avendo riguardo : al progetto delle canne fumarie redatto a cura del [OSCURATO:PERSONA] seguendo le indicazioni contenute nelle varie delibere assembleari;all’accettazione da parte dei singoli condomini – escluso l’odierno ricorrente ; all’approvazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA] nominata dal Condominio,rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limitidi cui all'art. 360, comma 1, n. 5 ) c od. proc. civ., qui non messi in discussione (Cass. n. 14598 del 2021, cit.; Cass. Sez. 2,1/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2741; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2,10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341;Cass. Sez. 2, 05/10/1976, n. 3256). 2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E, e dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Lamenta il ricorrente che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto disapplicare l’atto amministrativo con il quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 8 - Calabria aveva illegittimamente autorizzato l’opera (autorizzazione n. 37/94, peraltro richiesta da personache, secondo il ricorrente, non era legittimata, ossia da [OSCURATO:PERSONA], per conto dell’impresa incaricata della realizzazione dei manufatti); opera, peraltro, asseritamente costruita in difformità dalle autorizzazioni ricevute. Tale doglianza riguarda, in particolare, l’unica canna fumaria ancora non rimossa, posta sul lato monte dell’edificio, atteso che la seconda canna fumaria, posta sul lato nord, è stata di recente rimossa, con ciò essendosi realizzatala cessazione della materia del contendere. 2.1. Il motivo è inammissibile, poiché attinge ad una statuizione del giudice di seconde cure priva di portata decisoria: l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui le questioni attinenti «la richiesta e il rilascio di un'autorizzazione amministrativa» non potrebbero «assumere rilievo nel presente giudizio in quanto esulano dalla competenza del giudice ordinario, rientrando gli accertamenti e le valutazioni dei provvedimenti richiesti nella sfera di competenza del giudice amministrativo e/o del giudice penale» (v. sentenza p. 9, ultimo capoverso) non incide sulla ratio decidendi , in quanto la C orte distrettualeha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente non perché la canna fumaria fosse stata autorizzata dal Comune,ma perché la sua collocazione costituiva lecito esercizio dei poteri riconosciuto dall’art.1102 cod. civ. a ciascun condòmino. 3. Con il terzo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1226 cod. civ. Rifacendosiall'orientamento di questa Corte (Cass. n. 8174/2012; Cass n. 7625/2006; Cass. n. 11370/2006; Cass. n. 2775/2005), lamenta il ricorrente l’esistenza di un danno in re ipsa, liquidabile in via equitativa nella misura di € 51.645,69, derivante dall’alterazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale e dal conseguente Ric. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 9 - pregiudizio economico. Con un’ulterioredoglianza, lamenta il ricorrente che l’effettiva demolizione delle canne fumarie -che avrebbe evitato il deprezzamento economico dell’edificio – non è stata ordinata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], come invece avrebbe dovuto fare,avendo provveduto ad istruttoria dalla quale risultava la parziale difformità della realizzazione dell’opera rispetto all’autorizzazione, e ciò basterebbea rendere fondata la pretesa risarcitoria anche nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Avendo il Collegio dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso, resta integra la statuizione di liceità dell’apposizione delle canne fumarie. Ne deriva l’assorbimento (improprio) del mezzo di gravame, stante l’insussistenza di qualunque titolo per pretese risarcitorie. 4. Con il quarto motivo il ricorrente chiede la cassazione della sentenza d’appello anche sul capo relativo alle spese di giudizio di primo e secondo grado, nonché alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio. 4.1. Il motivo non svolge alcuna censura contro la statuizione della Corte d’Appello sulle spese dei due gradi di merito, ma si risolve in una sollecitazione ad una nuova regolazione delle spese in caso di accoglimento del ricorso con decisione di merito. 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorsoe regol a le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Si rileva che, con ordinanza emessa in data 08.05.2017, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 16/2017; la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. spetta unicamente a questa Corte nell'ambito del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ric. 2017 n. 04875 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 10 - Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018, Rv. 650894 - 01) , che provvede come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti sig.ra Leo, [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; con distrazione in favore de i procurator i antistatari della contro ricorrente sig.ra Leo, avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e del contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha nno fatto richiesta. Condanna,altresì, il ricorrente al pagamento, a favore di ciascuna parte istante,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del le spese relative al procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione, liquidate in €1.800,00, comprensive delle fas i di studio e introduttiva ( tenendo conto dei valori minimi all’interno del terzo scaglione), oltre a spese generali, IVA e CPA,da distrarsi a favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ne hanno fatto richiesta. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 32833/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris