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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31737/2026

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orso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo Il Tribunale di sorveglianza diRoma ha dichiarato inammissibili le istanze con cui Stefano [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto applicarsi le misure alternative dell'affidamento in prova al serviziosociale e dell'affidamento terapeutico.A ragione della decisione osserva:- quanto all'affidamento ai servizi sociali, la pena determinata dalprovvedimento di cumulo in misura superiore a quattro anni non consente laconcessione della misura;- quanto all’affidamento terapeutico, non è presente in atti, a differenza diquanto sostenuto dal condannato, la necessaria “declaratoria di idoneità delprogramma terapeutico in merito al programma formulato dalla comunità direcupero [OSCURATO:PERSONA]” e, in ogni caso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che avevafrequentato il Serd e la comunità terapeutica soltanto all'indomani delladefinitività delle condanne comprese nel cumulo, non dimostrava la sua realeintenzione di disintossicarsi, ma solo quella di evitare la carcerazione.2.

Ricorre per cassazione Stefano [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 94d.P.R. n. 209 del 1990 nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo delmancato esame della documentazione prodotta.Lamenta che l’ordinanza impugnata ha posto a sostegno della declaratoria diinammissibilità dell’istanza di affidamento terapeutico una motivazione stringataed apparente.

Ha ritenuto che il condannato non avesse alcuna concretaintenzione di disintossicarsi sulla base di congetture ed in contrasto con lerisultanze istruttorie.

Non ha esaminato l’ampia documentazione prodotta dalladifesa, sia a corredo dell’istanza sia in vista dell'udienza 3 febbraio 2026, da cuirisulta che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato il trattamento terapeutico presso il Serd 12giugno 2023 e non nel mese di maggio 2024 e che, come attestato nellacertificazione del 15 gennaio 2026, fondata sui controlli più recenti ma del tuttoignorata dal Tribunale, la sua certificata dipendenza da uso di cocaina ecannabinoidi è attualmente in remissione e comunque tale da giustificare, allaluce della sua crescente motivazione al cambiamento, l’ammissione al percorsoriabilitativo anche nelle forme della misura alternativa alla detenzione, perchépotenzialmente idonea al superamento delle problematiche correlate all'uso distupefacenti.Oltre a non esaminare adeguatamente la documentazione prodotta, ilTribunale non ha attivato i poteri istruttori previsti dall'art 656, comma 6, cod.proc. pen., richiedendo maggiori informazioni ad integrazione delladocumentazione in atti agli organi prepostiLa valutazione della richiesta di esame come un escamotage per evitare lacarcerazione e tornare a delinquere è fondata su mere presunzioni e non tieneconto dei lunghi periodi in cui il condannato non ha commesso reati, dellarisalenza nel tempo dei fatti oggetto e dei carichi pendentiIngiustificatamente non son state valutate né le peculiari condizionipsichiatriche del figlio convivente né il grave incidente in cui è rimato coinvoltol’altro figlio, subendo l'amputazione della gamba, né la documentazione relativaall'attività lavorativa svolta sino alla data ingresso in comunità, né l’allarmantequadro clinico del condannato, attestato da certificazioni provenienti da strutturepubbliche, pur trattandosi di elementi, da soli o nel loro complesso, rilevanti perescludere il pericolo attuale di recidivanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e merita dunque accoglimento nei limiti in seguitospecificati1.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema diaffidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche anorma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circail probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendoconto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento arealizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; Sez. 1, n. 53761 del22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna,255158).L'autorità giudiziaria, quindi, non è vincolata dal giudizio di idoneità delprogramma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, chedeve essere necessariamente allegato all'istanza di ammissione al beneficio: ilgiudice, infatti, in quanto soggetto solo alla legge, è abilitato a disattendere, ovelo ritenga, le considerazioni formulate dall'autorità amministrativa in relazioneall'attitudine del programma predisposto ed a pervenire, sulla scorta di unautonomo percorso argomentativo, ad opposte conclusioni.Quanto alla valutazione demandata al Tribunale di sorveglianza, si è chiaritoche essa postula, in primis, l'apprezzamento dell'eventuale pericolosità socialedel condannato tossicodipendente che, se sussistente, preclude in radicel'accesso alla misura alternativa — che deve, comunque, assicurare laprevenzione dei reati — atteso che il programma terapeutico postula lacollaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino,Rv. 274665; Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, Inerte, Rv. 255690; Sez. 1, n.18517 del 10/05/2006, Trione, Rv. 233728).3.

Come fondatamente denunciato con l’impugnazione, l'ordinanzaimpugnata, nell’effettuare la valutazione relativa all’istanza di ammissioneall'affidamento in prova terapeutico, è effettivamente incorsa nel vizio di carenzae manifesta illogicità della motivazione.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto indimostrata l’attualità dellacondizione di tossicodipendenza necessaria per giustificare l'ammissione albeneficio richiesto nonché l’idoneità del programma terapeutico, senza, però,valutare l’intera documentazione prodotta dalla difesa ed in particolare quella piùrecente, rilasciata nel 2026, nella quale l’equipe multidisciplinare del Serd avevaritenuto “idoneo il percorso riabilitativo proposto e tutt’oggi in corso, anche inmisura alternativa alla detenzione ai fini del superamento delle problematichecorrelate all’uso di sostanze stupefacenti".Parimenti, l’ordinanza impugnata ha valutato la richiesta del beneficiomeramente strumentale ad evitare la detenzione sulla base di un ragionamentomeramente presuntivo, per di più fondato su dati imprecisi quali la data di inizioe la complessiva durata del trattamento terapeutico presso il Serd.Pur formulando considerazioni negative sui precedenti penali, sulle pendenzegiudiziarie e sull’esito di pregresse misure alternative, non ha chiarito se lapericolosità sociale del condannato, desunta da tali elementi sintomatici, siadalla difesa con allegazioni documentali, sia cessata o fortemente attenuata acausa dell’aggravamento delle condizioni di salute che aveva reso necessario undelicato intervento coronarico.4.

Per quanto sin qui osservato, l'ordinanza impugnata va annullatalimitatamente all'affidamento in prova terapeutico con rinvio al Tribunale disorveglianza di Roma per il rinnovato esame della domanda che dovrà colmare lelacune riscontrate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla declaratoria di inammissibilitàdell'istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.p.r. 309 del 1990 con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo Il Tribunale di sorveglianza diRoma ha dichiarato inammissibili le istanze con cui Stefano [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto applicarsi le misure alternative dell'affidamento in prova al serviziosociale e dell'affidamento terapeutico.A ragione della decisione osserva:- quanto all'affidamento ai servizi sociali, la pena determinata dalprovvedimento di cumulo in misura superiore a quattro anni non consente laconcessione della misura;- quanto all’affidamento terapeutico, non è presente in atti, a differenza diquanto sostenuto dal condannato, la necessaria “declaratoria di idoneità delprogramma terapeutico in merito al programma formulato dalla comunità direcupero [OSCURATO:PERSONA]” e, in ogni caso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che avevafrequentato il Serd e la comunità terapeutica soltanto all'indomani delladefinitività delle condanne comprese nel cumulo, non dimostrava la sua realeintenzione di disintossicarsi, ma solo quella di evitare la carcerazione.2. Ricorre per cassazione Stefano [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 94d.P.R. n. 209 del 1990 nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo delmancato esame della documentazione prodotta.Lamenta che l’ordinanza impugnata ha posto a sostegno della declaratoria diinammissibilità dell’istanza di affidamento terapeutico una motivazione stringataed apparente. Ha ritenuto che il condannato non avesse alcuna concretaintenzione di disintossicarsi sulla base di congetture ed in contrasto con lerisultanze istruttorie. Non ha esaminato l’ampia documentazione prodotta dalladifesa, sia a corredo dell’istanza sia in vista dell'udienza 3 febbraio 2026, da cuirisulta che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato il trattamento terapeutico presso il Serd 12giugno 2023 e non nel mese di maggio 2024 e che, come attestato nellacertificazione del 15 gennaio 2026, fondata sui controlli più recenti ma del tuttoignorata dal Tribunale, la sua certificata dipendenza da uso di cocaina ecannabinoidi è attualmente in remissione e comunque tale da giustificare, allaluce della sua crescente motivazione al cambiamento, l’ammissione al percorsoriabilitativo anche nelle forme della misura alternativa alla detenzione, perchépotenzialmente idonea al superamento delle problematiche correlate all'uso distupefacenti.Oltre a non esaminare adeguatamente la documentazione prodotta, ilTribunale non ha attivato i poteri istruttori previsti dall'art 656, comma 6, cod.proc. pen., richiedendo maggiori informazioni ad integrazione delladocumentazione in atti agli organi prepostiLa valutazione della richiesta di esame come un escamotage per evitare lacarcerazione e tornare a delinquere è fondata su mere presunzioni e non tieneconto dei lunghi periodi in cui il condannato non ha commesso reati, dellarisalenza nel tempo dei fatti oggetto e dei carichi pendentiIngiustificatamente non son state valutate né le peculiari condizionipsichiatriche del figlio convivente né il grave incidente in cui è rimato coinvoltol’altro figlio, subendo l'amputazione della gamba, né la documentazione relativaall'attività lavorativa svolta sino alla data ingresso in comunità, né l’allarmantequadro clinico del condannato, attestato da certificazioni provenienti da strutturepubbliche, pur trattandosi di elementi, da soli o nel loro complesso, rilevanti perescludere il pericolo attuale di recidivanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e merita dunque accoglimento nei limiti in seguitospecificati1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema diaffidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche anorma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circail probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendoconto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento arealizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; Sez. 1, n. 53761 del22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna,255158).L'autorità giudiziaria, quindi, non è vincolata dal giudizio di idoneità delprogramma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, chedeve essere necessariamente allegato all'istanza di ammissione al beneficio: ilgiudice, infatti, in quanto soggetto solo alla legge, è abilitato a disattendere, ovelo ritenga, le considerazioni formulate dall'autorità amministrativa in relazioneall'attitudine del programma predisposto ed a pervenire, sulla scorta di unautonomo percorso argomentativo, ad opposte conclusioni.Quanto alla valutazione demandata al Tribunale di sorveglianza, si è chiaritoche essa postula, in primis, l'apprezzamento dell'eventuale pericolosità socialedel condannato tossicodipendente che, se sussistente, preclude in radicel'accesso alla misura alternativa — che deve, comunque, assicurare laprevenzione dei reati — atteso che il programma terapeutico postula lacollaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino,Rv. 274665; Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, Inerte, Rv. 255690; Sez. 1, n.18517 del 10/05/2006, Trione, Rv. 233728).3. Come fondatamente denunciato con l’impugnazione, l'ordinanzaimpugnata, nell’effettuare la valutazione relativa all’istanza di ammissioneall'affidamento in prova terapeutico, è effettivamente incorsa nel vizio di carenzae manifesta illogicità della motivazione.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto indimostrata l’attualità dellacondizione di tossicodipendenza necessaria per giustificare l'ammissione albeneficio richiesto nonché l’idoneità del programma terapeutico, senza, però,valutare l’intera documentazione prodotta dalla difesa ed in particolare quella piùrecente, rilasciata nel 2026, nella quale l’equipe multidisciplinare del Serd avevaritenuto “idoneo il percorso riabilitativo proposto e tutt’oggi in corso, anche inmisura alternativa alla detenzione ai fini del superamento delle problematichecorrelate all’uso di sostanze stupefacenti".Parimenti, l’ordinanza impugnata ha valutato la richiesta del beneficiomeramente strumentale ad evitare la detenzione sulla base di un ragionamentomeramente presuntivo, per di più fondato su dati imprecisi quali la data di inizioe la complessiva durata del trattamento terapeutico presso il Serd.Pur formulando considerazioni negative sui precedenti penali, sulle pendenzegiudiziarie e sull’esito di pregresse misure alternative, non ha chiarito se lapericolosità sociale del condannato, desunta da tali elementi sintomatici, siadalla difesa con allegazioni documentali, sia cessata o fortemente attenuata acausa dell’aggravamento delle condizioni di salute che aveva reso necessario undelicato intervento coronarico.4. Per quanto sin qui osservato, l'ordinanza impugnata va annullatalimitatamente all'affidamento in prova terapeutico con rinvio al Tribunale disorveglianza di Roma per il rinnovato esame della domanda che dovrà colmare lelacune riscontrate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla declaratoria di inammissibilitàdell'istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.p.r. 309 del 1990 con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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