Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19284/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3446/2020 depositatail 13/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivoeuropeo n. 6187/2014 per l’importo complessivo di euro 144.112,33, atitolo di corrispettivo di quattro prestazioni professionali asseritamente reseNumero registro generale 26416/2020Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19284/2026Data pubblicazione 11/06/2026tra il 2002 e il 2004 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora AHG).

L’ingiunta, ricevuta la notificadell’ingiunzione in data 28 aprile 2014, ha proposto opposizione ai sensidell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, affidando la notifica alcorriere DHL in data 14 maggio 2014, con destinazione al Tribunale diRoma.

Il plico non è stato recapitato per un errore nell’indicazione delnumero civico dell’indirizzo del Tribunale, riportato come 541B anziché54/B.

AHG ha dichiarato di avere appreso il mancato depositodell’opposizione solo in data 22 ottobre 2014, a seguito di un invito bonarioal pagamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato il 12 novembre 2014, AHG ha chiesto al Tribunale diRoma il riesame del decreto ingiuntivo europeo ai sensi dell’art. 20,paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, deducendo, da unlato, l’esistenza di circostanze eccezionali non imputabili idonee agiustificare la rimessione in termini per l’opposizione, e, dall’altro, lamanifesta erroneità dell’ingiunzione per essere stata fondata suinformazioni false, relative alla sussistenza del credito professionale.Con ordinanza n. 5094/2015 del 1° giugno 2015, il Tribunale di Roma harigettato il ricorso di riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l’appello della AHG è statorespinto con sentenza n. 3598/2020, depositata il 13 luglio 2020.La Corte ha osservato che, anche a voler prescindere dalla responsabilitàdell’istante per l’operato del corriere, l’errore nell’indicazione dell’indirizzodel Tribunale era stato avallato dalla stessa Airbus sulla ricevuta dispedizione, escludendo che potesse configurarsi una circostanzaeccezionale o di forza maggiore ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, lett. b),del Regolamento (CE) n. 1896/2006.

Ha aggiunto che non potevaqualificarsi come circostanza eccezionale il mancato rinvenimentoNumero registro generale 26416/2020Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19284/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’edificio del Tribunale di Roma da parte del corriere, trattandosi di sedeagevolmente individuabile con l’ordinaria diligenza.La Corte territoriale ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di gravame,confermando integralmente l’ordinanza impugnata, condannando AHG allarifusione delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarandola debenza dell’ulteriore contributo unificato.Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidatoa tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 20, paragrafi1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, nonché dei principi generali intema di non imputabilità della decadenza e di scissione soggettiva deglieffetti della notificazione, per avere la Corte di appello escluso il riesamedell’ingiunzione europea nonostante l’opposizione fosse statatempestivamente consegnata per la notificazione e il mancato recapito fossedipeso da un errore materiale estraneo alla sfera di controllo della parte.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 20,paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1896/2006, per avere laCorte di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di riesame fondatasulla manifesta erroneità dell’ingiunzione europea.[OSCURATO:PERSONA]:il primo motivo di ricorso interroghi questa Corte circa la possibilità disanare la tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo europeo mediantela rinnovazione della notifica entro un termine ragionevole e dellacompatibilità di tale sanatoria con le condizioni per il riesamedell’ingiunzione imposte dall’art. 20 del Regolamento CE n. 1896/2006,tema di cui è opportuna la trattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 26416/2020Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19284/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3446/2020 depositatail 13/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivoeuropeo n. 6187/2014 per l’importo complessivo di euro 144.112,33, atitolo di corrispettivo di quattro prestazioni professionali asseritamente reseNumero registro generale 26416/2020Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19284/2026Data pubblicazione 11/06/2026tra il 2002 e il 2004 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora AHG). L’ingiunta, ricevuta la notificadell’ingiunzione in data 28 aprile 2014, ha proposto opposizione ai sensidell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, affidando la notifica alcorriere DHL in data 14 maggio 2014, con destinazione al Tribunale diRoma. Il plico non è stato recapitato per un errore nell’indicazione delnumero civico dell’indirizzo del Tribunale, riportato come 541B anziché54/B. AHG ha dichiarato di avere appreso il mancato depositodell’opposizione solo in data 22 ottobre 2014, a seguito di un invito bonarioal pagamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato il 12 novembre 2014, AHG ha chiesto al Tribunale diRoma il riesame del decreto ingiuntivo europeo ai sensi dell’art. 20,paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, deducendo, da unlato, l’esistenza di circostanze eccezionali non imputabili idonee agiustificare la rimessione in termini per l’opposizione, e, dall’altro, lamanifesta erroneità dell’ingiunzione per essere stata fondata suinformazioni false, relative alla sussistenza del credito professionale.Con ordinanza n. 5094/2015 del 1° giugno 2015, il Tribunale di Roma harigettato il ricorso di riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l’appello della AHG è statorespinto con sentenza n. 3598/2020, depositata il 13 luglio 2020.La Corte ha osservato che, anche a voler prescindere dalla responsabilitàdell’istante per l’operato del corriere, l’errore nell’indicazione dell’indirizzodel Tribunale era stato avallato dalla stessa Airbus sulla ricevuta dispedizione, escludendo che potesse configurarsi una circostanzaeccezionale o di forza maggiore ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, lett. b),del Regolamento (CE) n. 1896/2006. Ha aggiunto che non potevaqualificarsi come circostanza eccezionale il mancato rinvenimentoNumero registro generale 26416/2020Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19284/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’edificio del Tribunale di Roma da parte del corriere, trattandosi di sedeagevolmente individuabile con l’ordinaria diligenza.La Corte territoriale ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di gravame,confermando integralmente l’ordinanza impugnata, condannando AHG allarifusione delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarandola debenza dell’ulteriore contributo unificato.Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidatoa tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 20, paragrafi1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, nonché dei principi generali intema di non imputabilità della decadenza e di scissione soggettiva deglieffetti della notificazione, per avere la Corte di appello escluso il riesamedell’ingiunzione europea nonostante l’opposizione fosse statatempestivamente consegnata per la notificazione e il mancato recapito fossedipeso da un errore materiale estraneo alla sfera di controllo della parte.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 20,paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1896/2006, per avere laCorte di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di riesame fondatasulla manifesta erroneità dell’ingiunzione europea.[OSCURATO:PERSONA]:il primo motivo di ricorso interroghi questa Corte circa la possibilità disanare la tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo europeo mediantela rinnovazione della notifica entro un termine ragionevole e dellacompatibilità di tale sanatoria con le condizioni per il riesamedell’ingiunzione imposte dall’art. 20 del Regolamento CE n. 1896/2006,tema di cui è opportuna la trattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 26416/2020Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19284/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 19284/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris