CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12291/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.145/2023, depositata i l 09/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era vittorioso nei gradi di merito in controversia (avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per assunti maggiori ricavi in ordine all’anno di imposta 2015) contro l’Agenzia delle entrate, anche se con la sentenza di appello qui impugnata veniva disposta lacompensazione delle spese di lite. Il citato contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidandosi a due motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato anche memoria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile - un error in procedendo, ovvero la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; nel concreto si lamentail vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata . 1.2. Con il secondo motivo, si deduce - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile - altro error in iudicandoper violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, D. Lgs. 546/92, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., prospettando l’erroneità della disposta compensazione delle spese e competenze “in assenza di una causa che ne giustificasse la non regolamentazione”. 2. Idue motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto connessi, sono fondati. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la prima censura deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in relazione al necessario rispetto del c.d."minimo costituzionale" da parte della motivazione, che soggiace al sindacato di legittimità, quando risulti omessa od apparente (cfr. Cass. SU 7 aprile 2014 n. 8053), come lo è quella della sentenza qui impugnata, laddove, con riguardo al capo sulle spese, pone soltanto un apodittico riferimento alle particolari questioni trattate per disporre la compensazione delle stesse. Tale generica motivazione si pone, altresì, in contrasto con l’attuale disciplina dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., la quale legittima la pronuncia di compensazione delle spese solo in presenza di una assoluta novità delle questioni (non essendo, quindi, sufficiente la supposta mera peculiarità di esse) o di sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, evenienze, entrambe, che non si sono venute a configurare nella vicenda processuale in esame. Né può dirsi che la motivazione addotta dal giudice di appello a supporto della prevista compensazione delle spese sia riconducibile alla esternazione di ricorrenti “gravi ed eccezionali ragioni”, come implicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che è intervenuta additivamente in tal senso proprio sul disposto del citato comma 2 dell’art. 92 del codice di rito (cfr. Cass. n. 1950/2022, Cass. n. 9312/2024 e Cass. 23592/2024). 3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra evidenziati in ordine all’adozione della motivazione circa l’eventuale compensabilità delle spese o, nell’insussistenza delle condizioni per addivenire alla decisione di compensazione, pronunci applicando l’ordinario criterio della soccombenza per la condanna alle spese. Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazio