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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 46668/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Nella specie, in riferimento ai reati contestati, in relazione ai quali l'imputata nel ricorso ha eccepito la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice del patteggiamento ha comunque dato atto che "non ricorrono le condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. emerge, in particolare, dalla c.n.r. redatta il 05.06.2023 dall'UPG della Questura di Napoli, con gli atti ad 'essa allegati (cfr, verbali di arresto, perquisizione e sequestro redatti dal medesimo Ufficio in pari data; verbale dì esame qualitativo della sostanza sequestrata eseguito mediante narcotest dalla predetta P.G.) L'imputata, poi, ha sostanzialmente ammesso ì fatti addebitati nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto" e ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (come richiesto dalle parti).

Pertanto, non sussistono neppure ì presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc.

Cari, Rv. 279842 -

01. che ha precisato che la verifica sull'osservanza delle previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna e‘ricorrente al pagamento delle spese { processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2023 6 Il ., ) nsigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Nella specie, in riferimento ai reati contestati, in relazione ai quali l'imputata nel ricorso ha eccepito la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice del patteggiamento ha comunque dato atto che "non ricorrono le condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. emerge, in particolare, dalla c.n.r. redatta il 05.06.2023 dall'UPG della Questura di Napoli, con gli atti ad 'essa allegati (cfr, verbali di arresto, perquisizione e sequestro redatti dal medesimo Ufficio in pari data; verbale dì esame qualitativo della sostanza sequestrata eseguito mediante narcotest dalla predetta P.G.) L'imputata, poi, ha sostanzialmente ammesso ì fatti addebitati nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto" e ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (come richiesto dalle parti). Pertanto, non sussistono neppure ì presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 - 01. che ha precisato che la verifica sull'osservanza delle previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna e‘ricorrente al pagamento delle spese { processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 6 Il ., ) nsigli
Sentenza Cassazione n. 46668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris