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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26968/2022

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O sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUCCERI MARI4 AATTANASIA, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1673/2020 pubblicata in data 9 ottobre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. 103/2022 RG 28335-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUCCERI MARI4 AATTANASIA, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1673/2020 pubblicata in data 9 ottobre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. 103/2022 RG 28335-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il
Decreto Cassazione n. 26968/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris