Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20805/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0599007) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO/ dato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — che deduce omessa motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è generico poiché non indica quale tra le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. dovrebbe operare nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0599007) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO/ dato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — che deduce omessa motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è generico poiché non indica quale tra le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. dovrebbe operare nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 20805/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris