CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 16833/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA!dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il GIP del Tribunale di Monza con sentenza del 22/1/2021 ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri le pene concordate dalle parti in relazione ai reati loro ascritti, unificati dalla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione„ deducendo l'asserita illegalità della pena applicata. In data 7/7/2021 ha, poi, presentato rinunzia al ricorso, Pertanto, va precisato che il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato. Sul punto, occorre ricordare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400): si ritiene equo determinare tale somma in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'est sore [OSCURATO:PERSONA] 111 [OSCURATO:PERSONA] DEP(.13:77,17-,1 CA.NC