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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22641/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24231-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1279/2017, pubblicata il 5 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art.703 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio sulla rampa esistente sul terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante l’eliminazione del cavo di acciaio apposto tra due paletti in ferro situati su detta rampa, ovvero mediante consegna di una copia delle chiavi del lucchetto di chiusura del cavo.

Con sentenza n. 25 del 2011 il Tribunale di Foggia rigettò la domanda.

Proposero appello [OSCURATO:PERSONA], Matteo e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1279/2017, accolse l’appello e dispose la reintegra nel possesso della servitù di passaggio.

La Corte di merito ritenne che il possesso della rampa in capo alla ricorrente risultava dal contenuto delle prove testimoniali.

Da cui emergeva l’utilizzo della rampa da parte della Rubino sin dal 1974, nonché l’atto di spoglio avvenuto con l’apposizione del cavo di acciaio.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia poiché non sarebbe stata accertata, né in primo grado né nel giudizio di appello, l’esatta posizione in cui erano stati collocati i tre paletti in ferro che sorreggevano il cavo d’acciaio; la Corte di merito non avrebbe considerato che dalla perizia svolta in primo grado, risulterebbe ictu oculi che il cavo d’acciaio correva parallelamente alla rampa e non impediva il passaggio.

La ricostruzione della collocazione dei paletti, che costituiva un punto decisivo del giudizio, non sarebbe stata fondata sulla scorta di prove ritualmente acquisite nel giudizio, come la CTU svolta in primo grado, ma sulla base di mere affermazioni degli appellanti.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella l. n. 134/12, ha limitato le ipotesi di ricorso per cassazione nella sola ipotesi dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, escludendolo nelle ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il vizio di motivazione sussiste quindi nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile.

Tale "mancanza" si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero, essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053).

Ne consegue l’inammissibilità del motivo con cui si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non più prevista dall’art.360. comma 1, n.5 c.p.c.

Il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nel caso di specie, la corte di merito ha esaminato il fatto storico relativo alla collocazione dei paletti in ferro che sorreggevano il cavo d’acciaio sulla rampa oggetto del possesso della servitù di passaggio sulla base delle dichiarazioni dei testi e dello stesso resistente, ritenendo che vi fosse la prova dell’utilizzo della rampa, da parte della Rubino, sin dal 1974 e che non fosse contestato l’atto di spoglio, avvenuto con l’apposizione del cavo di acciaio.

Ne consegue che il fatto decisivo per il giudizio è stato esaminato dalla Corte di merito, che, nell’ambito della valutazione delle prove, ha dato rilievo alla prova testimoniale come idonea a formare il proprio convincimento, sicché il ricorso si risolve in una sollecitazione del materiale probatorio e, segnatamente del contenuto della CTU, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24231-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1279/2017, pubblicata il 5 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art.703 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio sulla rampa esistente sul terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante l’eliminazione del cavo di acciaio apposto tra due paletti in ferro situati su detta rampa, ovvero mediante consegna di una copia delle chiavi del lucchetto di chiusura del cavo. Con sentenza n. 25 del 2011 il Tribunale di Foggia rigettò la domanda. Proposero appello [OSCURATO:PERSONA], Matteo e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1279/2017, accolse l’appello e dispose la reintegra nel possesso della servitù di passaggio. La Corte di merito ritenne che il possesso della rampa in capo alla ricorrente risultava dal contenuto delle prove testimoniali. Da cui emergeva l’utilizzo della rampa da parte della Rubino sin dal 1974, nonché l’atto di spoglio avvenuto con l’apposizione del cavo di acciaio. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia poiché non sarebbe stata accertata, né in primo grado né nel giudizio di appello, l’esatta posizione in cui erano stati collocati i tre paletti in ferro che sorreggevano il cavo d’acciaio; la Corte di merito non avrebbe considerato che dalla perizia svolta in primo grado, risulterebbe ictu oculi che il cavo d’acciaio correva parallelamente alla rampa e non impediva il passaggio. La ricostruzione della collocazione dei paletti, che costituiva un punto decisivo del giudizio, non sarebbe stata fondata sulla scorta di prove ritualmente acquisite nel giudizio, come la CTU svolta in primo grado, ma sulla base di mere affermazioni degli appellanti. Il motivo è inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella l. n. 134/12, ha limitato le ipotesi di ricorso per cassazione nella sola ipotesi dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, escludendolo nelle ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione. Il vizio di motivazione sussiste quindi nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile. Tale "mancanza" si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero, essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). Ne consegue l’inammissibilità del motivo con cui si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non più prevista dall’art.360. comma 1, n.5 c.p.c. Il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Nel caso di specie, la corte di merito ha esaminato il fatto storico relativo alla collocazione dei paletti in ferro che sorreggevano il cavo d’acciaio sulla rampa oggetto del possesso della servitù di passaggio sulla base delle dichiarazioni dei testi e dello stesso resistente, ritenendo che vi fosse la prova dell’utilizzo della rampa, da parte della Rubino, sin dal 1974 e che non fosse contestato l’atto di spoglio, avvenuto con l’apposizione del cavo di acciaio. Ne consegue che il fatto decisivo per il giudizio è stato esaminato dalla Corte di merito, che, nell’ambito della valutazione delle prove, ha dato rilievo alla prova testimoniale come idonea a formare il proprio convincimento, sicché il ricorso si risolve in una sollecitazione del materiale probatorio e, segnatamente del contenuto della CTU, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camer