Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:923
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0575
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 ottobre 2024 (
1
)
Causa C‑575/23
FT,
AL,
ON
contro
Stato belga,
con l’intervento di:
Orchestre national de Belgique (ONB)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritti connessi di musicisti d’orchestra statutari – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 e articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di riproduzione e diritto di messa a disposizione del pubblico – Direttiva 2006/115/CE – Articoli da 7 a 9 – Diritti di fissazione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico e di distribuzione – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 26 – Applicazione nel tempo – Articoli da 18 a 23 – Ambito di applicazione – Principio di remunerazione adeguata e proporzionata – Principio della libertà contrattuale – Cessione dei diritti connessi mediante regolamento»
Introduzione
1.
Gli autori non sono gli unici a beneficiare dei diritti di proprietà intellettuale sulle loro opere. Diritti specifici, detti «diritti connessi al diritto d’autore» (in prosieguo: i «diritti connessi» (
2
)), sono conferiti agli ausiliari della creazione artistica, in particolare agli artisti interpreti o esecutori.
2.
Tali diritti connessi, che tutelano le prestazioni (interpretazioni o esecuzioni) degli artisti interpreti o esecutori da uno sfruttamento non autorizzato, sono di natura analoga ai diritti d’autore. Non solo essi riguardano, grosso modo, i medesimi atti di sfruttamento, ma hanno anche lo stesso carattere di diritti esclusivi in quanto consentono di autorizzare o di vietare l’utilizzo di tali prestazioni.
3.
Tuttavia, gli artisti interpreti o esecutori si trovano spesso in situazioni che rendono l’esercizio dei loro diritti più complesso di quello dei diritti d’autore. Da un lato, molto più spesso degli autori, gli artisti interpreti o esecutori esercitano la loro attività nell’ambito di un rapporto di lavoro. Dall’altro, mentre un’opera ha abitualmente un solo autore o un numero limitato di autori, ad esempio un compositore di musica e un autore di testi, gli artisti interpreti o esecutori spesso si esibiscono nell’ambito di gruppi di dimensioni più o meno grandi, come un gruppo musicale, una compagnia teatrale o, come nella presente causa, un’orchestra.
4.
È quindi necessario organizzare l’esercizio dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori in modo da conciliarlo con gli interessi legittimi dei loro datori di lavoro e con il buon funzionamento dei gruppi di cui fanno parte. La presente causa riguarda più in particolare la questione della misura in cui i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori assunti con lo status di dipendenti pubblici possano essere limitati mediante regolamento al fine di garantire il buon funzionamento dell’istituzione da cui essi dipendono.
Contesto normativo
Diritto internazionale
5.
La convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione è stata firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «convenzione di Roma»). L’Unione europea non è parte di tale convenzione, ma lo sono, invece, tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ad eccezione della Repubblica di Malta. Sebbene detta convenzione stabilisca obblighi, per quanto riguarda la protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori (
3
), solo per le esecuzioni fissate, registrate o radiodiffuse in un paese diverso da quello in cui la protezione è richiesta, essa costituisce ciononostante lo standard minimo internazionale di tale protezione. Altri atti del diritto internazionale, nonché gli atti pertinenti del diritto dell’Unione, vi fanno riferimento e devono essere interpretati in modo conforme alla medesima convenzione (
4
).
6.
Gli articoli 7, 8 e 15 della convenzione di Roma dispongono quanto segue:
«Articolo 7
1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovrà consentire di porre ostacolo:
a)
alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l’esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia già essa stessa un’esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l’impiego di una fissazione;
b)
alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;
c)
alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:
i)
quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;
ii)
quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso;
iii)
quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell’articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni.
(...)
Articolo 8
Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all’esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stessa esecuzione.
(...)
Articolo 15
(...)
2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori (…), limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente convenzione».
7.
Sebbene l’Unione non sia parte della convenzione di Roma, essa è invece parte del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (
5
) (in prosieguo: il «WPPT»). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del WPPT:
«Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della [convenzione di Roma]».
8.
Gli articoli da 6 a 10 del WPPT sanciscono, a favore degli artisti interpreti o esecutori, «il diritto esclusivo di autorizzare»:
–
la radiodiffusione, la comunicazione al pubblico e la fissazione della loro esecuzione non fissata;
–
la riproduzione delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi;
–
la distribuzione mediante cessione dei diritti di proprietà e il noleggio a scopo di lucro di esemplari delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi;
–
la messa a disposizione del pubblico delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.
9.
L’articolo 16, paragrafo 1, del WPPT consente alle parti contraenti di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore.
Diritto dell’Unione
10.
Gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
6
) dispongono quanto segue:
«Articolo 2
[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
(...)
b)
agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
(...).
Articolo 3
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a)
gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
(...)».
11.
Gli articoli 3 e da 7 a 10 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (
7
) prevedono quanto segue:
«Articolo 3
1. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito spetta alle persone seguenti:
(...)
b)
all’artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
(...).
Articolo 7
1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.
(...).
Articolo 8
1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
(...).
Articolo 9
1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato “diritto di distribuzione”):
a)
agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
(...).
Articolo 10
(...)
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori (...), limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.
Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.
(...)».
12.
La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (
8
) prevede, agli articoli da 18 a 23, a favore degli artisti interpreti o esecutori:
–
il principio di una remunerazione adeguata e proporzionata, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento dei loro materiali protetti;
–
un obbligo di trasparenza da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta;
–
il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni;
–
una procedura alternativa, su base volontaria, di risoluzione delle controversie relative all’obbligo di trasparenza e al diritto a una remunerazione ulteriore;
–
il diritto di revoca di una licenza o di un trasferimento dei loro diritti esclusivi;
–
il principio di inapplicabilità di qualsiasi disposizione contrattuale contraria alle regole menzionate ai precedenti trattini secondo, terzo e quarto.
13.
L’articolo 26 di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore al 7 giugno 2021 o in data successiva.
2. La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021».
Diritto belga
14.
Nel diritto belga, i diritti connessi sono disciplinati nel Libro XI, Titolo 5, Capo 3, del code de droit économique (codice di diritto economico). Gli articoli XI.203 e XI.205 di tale codice, nella versione in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di diritto economico»), disponevano in particolare quanto segue:
«Articolo XI.203
(...)
I diritti connessi riconosciuti nel presente capo sono mobili, cedibili e trasferibili, in tutto o in parte, conformemente alle norme del codice civile. Essi possono, in particolare, essere oggetto di alienazione o di licenza semplice o esclusiva.
(...).
Articolo XI.205
§ 1. L’artista interprete o esecutore è il solo ad avere il diritto di riprodurre la sua prestazione o di autorizzarne la riproduzione, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale.
Tale diritto include in particolare il diritto esclusivo di autorizzarne il noleggio o il prestito.
Solo detto artista ha il diritto di comunicare la sua prestazione al pubblico mediante qualsiasi procedura, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
I diritti dell’artista interprete o esecutore comprendono in particolare il diritto esclusivo di distribuzione (...)
(...)
§ 3. Nei confronti dell’artista interprete o esecutore tutti i contratti devono essere comprovati in forma scritta.
Le disposizioni contrattuali relative ai diritti dell’artista interprete o esecutore e alle loro modalità di sfruttamento devono essere interpretate restrittivamente. La cessione del materiale in cui è incorporata una fissazione della prestazione non implica il diritto di sfruttarla.
(...)
§ 4. Nel caso in cui le prestazioni sono effettuate da un artista interprete o esecutore in esecuzione di un contratto di lavoro o ai sensi di uno statuto, i diritti patrimoniali possono essere ceduti al datore di lavoro, purché la cessione dei diritti sia espressamente prevista e la prestazione rientri nell’ambito di applicazione del contratto o dello statuto.
(...)
I contratti collettivi possono determinare l’oggetto e i termini del trasferimento».
15.
L’arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique (regio decreto relativo ai diritti connessi del personale artistico dell’Orchestra nazionale del Belgio; in prosieguo: l’«ONB»), del 1
o
giugno 2021 (in prosieguo: l’«atto controverso nel procedimento principale»), disciplina specificamente i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori membri dell’ONB. L’articolo 2 di tale atto così dispone:
«L’artista interprete o esecutore cede all’[ONB], in conformità alle disposizioni del presente decreto, i diritti connessi alle sue prestazioni eseguite nell’ambito delle sue funzioni al servizio dell’[ONB]».
16.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detto atto:
«§ 1. I seguenti diritti connessi sono ceduti all’[ONB] in virtù dell’articolo 2, in cambio delle indennità di cui agli articoli 4 e 6:
a)
Diritto di comunicazione al pubblico:
–
il diritto di comunicare al pubblico le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio dell’[ONB], ai fini della loro diffusione e ritrasmissione sonora per via hertziana, via cavo, via satellite, tramite piattaforme Internet, via streaming o tramite qualsiasi altra tecnica nota o finora sconosciuta;
–
il diritto di comunicare al pubblico le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio dell’[ONB] ai fini della loro diffusione e ritrasmissione audiovisiva, per via hertziana, via cavo, via satellite, tramite piattaforme Internet, via streaming o tramite qualsiasi altra tecnica nota o finora sconosciuta;
b)
Diritto di riproduzione e di distribuzione:
–
il diritto di riprodurre le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio dell’[ONB], in tutto o in parte, in un numero illimitato di copie, su qualsiasi supporto fonografico, video o multimediale, inclusi i supporti digitali, noti o finora sconosciuti;
–
il diritto di distribuire i supporti che riproducono le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori e il diritto di renderli disponibili per poter essere scaricati a fini privati su un servizio accessibile attraverso una rete digitale di trasmissione di dati, in particolare Internet, e, in generale, il diritto di sfruttare o di far sfruttare i supporti, anche attraverso la vendita e il noleggio.
§ 2. I diritti ceduti ai sensi dell’articolo 2 e del paragrafo 1 del presente articolo sono ceduti per l’intera durata dei diritti connessi e a livello mondiale (...)».
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
17.
Prima dell’adozione dell’atto controverso nel procedimento principale, lo sfruttamento dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB era negoziato, caso per caso, in seno ad un comitato di concertazione. A decorrere dal 2016 si sono svolti negoziati tra l’ONB e le delegazioni sindacali dei musicisti, in seno a un comitato di concertazione, al fine di trovare un accordo sulla remunerazione dei diritti connessi. Detti negoziati non hanno avuto alcun esito.
18.
In considerazione di tale fallimento, le autorità belghe competenti hanno deciso di risolvere tale questione mediante regolamento. Tuttavia, anche la concertazione con i rappresentanti di tali musicisti sul progetto di un atto regolamentare è fallita, con la conseguenza che è stato adottato il protocollo di disaccordo del 12 maggio 2021.
19.
Il 1
o
giugno 2021 lo Stato belga ha adottato l’atto controverso nel procedimento principale, entrato in vigore il 4 giugno 2021.
20.
Con ricorso proposto il 26 luglio 2021 dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto l’annullamento dell’atto controverso nel procedimento principale, facendo in particolare valere, in sostanza, che le disposizioni di quest’ultimo violavano gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 nonché gli articoli XI.203 e XI.205 del codice di diritto economico.
21.
In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli da 18 a 23 della [direttiva 2019/790] debbano essere interpretati nel senso che ostano al trasferimento, mediante regolamento, dei diritti connessi di agenti statutari per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro.
2)
In caso di risposta affermativa, se le nozioni di “atti conclusi” e di “diritti acquisiti” di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della [direttiva 2019/790] debbano essere interpretate nel senso che si riferiscono in particolare al trasferimento di diritti connessi effettuato mediante un atto regolamentare adottato prima del 7 giugno 2021».
22.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 15 settembre 2023. Hanno depositato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, l’ONB, il governo belga e la Commissione europea. Le stesse parti erano rappresentate all’udienza che si è tenuta il 20 giugno 2024.
Analisi
23.
Nella presente causa, il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni relative all’interpretazione di diverse disposizioni della direttiva 2019/790. Prima di passare all’analisi di tali questioni propriamente dette, mi sembra necessario formulare alcune osservazioni preliminari e proposte riguardo alla loro formulazione.
Osservazioni preliminari
24.
Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2019/790 relative ai diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, al fine di valutare la conformità con tali disposizioni dell’atto controverso nel procedimento principale (prima questione) e, più in particolare, sull’applicabilità
ratione temporis
di tale direttiva nel procedimento principale (seconda questione).
25.
Tuttavia, in forza di una giurisprudenza consolidata, spetta alla Corte enucleare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia (
9
). Nel caso di specie, ritengo che occorra completare le questioni pregiudiziali.
26.
Infatti, le disposizioni considerate della direttiva 2019/790 non hanno carattere autonomo e difficilmente si prestano a un’interpretazione isolata. Sebbene tale direttiva, in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, non modifichi e non pregiudichi in alcun modo le norme vigenti stabilite, in particolare, dalle direttive 2001/29 e 2006/115 per quanto riguarda le disposizioni relative ai diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, sarebbe tuttavia più preciso affermare che tali norme «si innestano» sulle disposizioni pertinenti di tali direttive allo scopo di rafforzarne l’efficacia (
10
). Le disposizioni della direttiva 2019/790 oggetto dellle questioni pregiudiziali devono quindi essere interpretate in combinato disposto con quelle delle direttive 2001/29 e 2006/115 che conferiscono diritti connessi agli artisti interpreti o esecutori.
27.
Inoltre, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i motivi di ricorso dedotti contro l’atto controverso nel procedimento principale riguardano la sua conformità non solo alle disposizioni della direttiva 2019/790, ma anche, in particolare, agli articoli XI.203 e XI.205 del codice di diritto economico (
11
). Orbene, queste ultime disposizioni, nella misura in cui recepiscono nel diritto belga, per quanto riguarda gli artisti interpreti ed esecutori, gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29 e gli articoli 3 e da 7 a 9 della direttiva 2006/115, devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo conforme a tali direttive (
12
). Inoltre, a differenza della direttiva 2019/790, le suddette direttive non sono interessate dal problema della loro applicabilità
ratione temporis
alla controversia di cui al procedimento principale. Pertanto, un chiarimento in merito alla corretta interpretazione delle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione risulta a mio parere utile, se non indispensabile, ai fini della risoluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, e ciò tanto più che tale questione non sembra essere stata sollevata né discussa nel procedimento principale.
28.
Per quanto riguarda la seconda questione, essa si inserisce nella più ampia questione se la direttiva 2019/790 osti ad una normativa nazionale quale l’atto controverso nel procedimento principale. Essa potrà quindi essere analizzata nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni di tale direttiva. Di conseguenza, propongo di unire tale analisi a quella della prima questione.
29.
Propongo pertanto di considerare che, con le sue due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, nonché gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 debbano essere interpretati nel senso che ostano alla cessione a favore del datore di lavoro, mediante regolamento, dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori che sono agenti statutari, per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro.
Sulle questioni pregiudiziali come riformulate
30.
Con l’atto controverso nel procedimento principale, adottato senza il consenso dei musicisti dell’ONB e nonostante la loro opposizione, le autorità belghe hanno unilateralmente disposto, mediante regolamento, la cessione di tutti i diritti connessi, esistenti e futuri, di tali musicisti a favore dell’ONB, in cambio di una remunerazione forfettaria. Tale atto è quindi assimilabile ad una cessione obbligatoria di tali diritti a vantaggio dell’istituzione interessata a sfruttarli economicamente. Peraltro, nei confronti dei musicisti già membri dell’ONB al momento dell’adozione del suddetto atto, tale cessione è stata decisa retroattivamente, vale a dire dopo che questi ultimi erano entrati al servizio di tale orchestra (
13
). Essa discende da un atto emanato dal governo federale, da cui dipende anche l’ONB. Di conseguenza, la cessione di cui trattasi è stata decisa, in un certo modo, dal governo a proprio vantaggio.
31.
Si pone quindi la questione se le disposizioni pertinenti delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790 ostino ad una siffatta cessione obbligatoria. Segnalo anzitutto che la risposta è, a mio avviso, affermativa, per i motivi esposti qui di seguito.
Sulle direttive 2001/29 e 2006/115
32.
L’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, conferiscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare lo sfruttamento delle loro esecuzioni sotto forma di fissazione, riproduzione, distribuzione (compresi il noleggio e il prestito) e comunicazione al pubblico, inclusa la messa a disposizione del pubblico.
33.
Secondo una giurisprudenza consolidata, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare costituisce un diritto di natura preventiva, nel senso che qualsiasi atto di sfruttamento di materiali così protetti richiede il previo consenso del titolare del diritto in questione. Qualsivoglia utilizzazione di tali materiali effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve quindi essere considerata lesiva dei suddetti diritti (
14
). Peraltro, detta tutela non si limita al godimento dei diritti esclusivi, ma si estende all’esercizio dei diritti stessi (
15
).
34.
Ne consegue che le disposizioni di cui trattasi delle direttive 2001/29 e 2006/115 conferiscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto di opporsi in modo concreto ed efficace allo sfruttamento delle loro esecuzioni in assenza del loro consenso. Tale diritto non può quindi essere trasformato in un semplice diritto alla remunerazione per effetto di una cessione obbligatoria come quella prevista dall’atto controverso nel procedimento principale.
35.
Il fatto che i musicisti dell’ONB siano assunti con lo status di dipendenti pubblici è irrilevante nel caso di specie. Infatti, utilizzando, senza ulteriori precisazioni, i termini «artisti interpreti o esecutori», che devono essere interpretati in modo uniforme in tutta l’Unione, il legislatore dell’Unione non ha assoggettato l’applicabilità delle disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 ad alcun requisito riguardante la situazione lavorativa delle persone interessate (
16
). L’applicabilità di tali disposizioni agli artisti interpreti o esecutori dipendenti, inclusi quelli aventi lo status di dipendenti pubblici, non solleva quindi, a mio avviso, alcun dubbio.
36.
Le direttive 2001/29 e 2006/115 prevedono eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi degli artisti interpreti ed esecutori. In tal senso, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 fissa un elenco esaustivo delle eccezioni ai diritti tutelati in forza di tale direttiva, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre nella loro legislazione. Allo stesso modo, l’articolo 10 della direttiva 2006/115 stabilisce un breve elenco di possibili eccezioni ai diritti tutelati in forza di tale direttiva, cui possono aggiungersi le eccezioni analoghe a quelle previste nel diritto interno di ciascuno Stato membro per quanto riguarda il diritto d’autore (
17
). Inoltre, i diritti di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico degli artisti interpreti ed esecutori sono limitati in determinate situazioni in forza dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva. In particolare, detto paragrafo 2 introduce una licenza obbligatoria per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico qualora si tratti di esecuzioni registrate su un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, mediante una remunerazione equa per i titolari.
37.
Tali eccezioni e limitazioni non consentono tuttavia di trasformare la totalità dei diritti esclusivi di una categoria o di un gruppo di artisti interpreti o esecutori, mediante una cessione obbligatoria, in un diritto alla remunerazione.
38.
L’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/115 dispone peraltro in maniera esplicita che non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma. Benché contenuta nella direttiva 2006/115, tale disposizione si applica non solo ai diritti esclusivi protetti in forza di quest’ultima, ma «per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori» in generale, vale a dire anche ai diritti enunciati dalla direttiva 2001/29.
39.
La convenzione di Roma, cui rinvia la summenzionata disposizione della direttiva 2006/115, definisce chiaramente la natura dei diritti che le parti di tale convenzione hanno l’obbligo di garantire agli artisti interpreti o esecutori. L’articolo 7, paragrafo 1, di tale convenzione, che stabilisce il minimo di protezione richiesto, dispone che tale protezione deve consentire «di porre ostacolo» allo sfruttamento, senza il consenso di tali artisti interpreti o esecutori, delle loro esecuzioni sotto forma di radiodiffusione o comunicazione al pubblico, della prima fissazione e di riproduzione. Si tratta quindi dei diritti esclusivi e preventivi degli artisti interpreti o esecutori, che devono poter dare o rifiutare il loro consenso per ogni sfruttamento delle loro esecuzioni in una delle forme summenzionate.
40.
La convenzione di Roma attenua la portata di tale principio del previo consenso degli artisti interpreti o esecutori solo in un numero limitato delle situazioni, di cui agli articoli 12, 15 e 19 di detta convenzione, che sono ripresi, rispettivamente, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10 e all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2006/115. Nessuna di tali disposizioni consente tuttavia di disporre una cessione obbligatoria di carattere generale, come quella contenuta nell’atto controverso nel procedimento principale (
18
).
41.
Per quanto riguarda le esecuzioni collettive, vale a dire le esecuzioni effettuate da più artisti interpreti o esecutori, l’articolo 8 della convenzione di Roma consente alle parti contraenti di determinare le modalità secondo le quali tali artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all’esercizio dei loro diritti. Sono pertanto possibili adeguamenti al fine di consentire a gruppi di artisti interpreti o esecutori di dare in modo efficace la loro autorizzazione ad atti di sfruttamento delle loro esecuzioni. Per contro, dai lavori preparatori della convenzione di Roma risulta che tale disposizione riguarda non le
condizioni dell’esercizio
dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, ma unicamente le
modalità della loro rappresentanza
, proprio al fine di evitare che essa sia interpretata nel senso che consente l’introduzione di una licenza obbligatoria riguardante le esecuzioni collettive (
19
). Il principio del consenso resta pertanto pienamente applicabile nel caso di specie.
42.
Il WPPT riprende, con lievi adattamenti, le disposizioni della convenzione di Roma per quanto riguarda i diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori. Tali diritti sono ivi qualificati come «diritti esclusivi di autorizzare». Gli articoli 8, 9 e 10 del WPPT integrano tale convenzione con diritti nuovi, vale a dire, rispettivamente, il diritto di distribuzione, il diritto di noleggio e il diritto di messa a disposizione del pubblico.
43.
Ne deriva, a mio avviso, che le disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115 citate al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, lette alla luce delle disposizioni pertinenti della convenzione di Roma e del WPPT, ostano a che una cessione generale dei diritti connessi di un gruppo di artisti interpreti o esecutori sia prevista mediante regolamento senza un loro previo consenso.
44.
È certamente vero che, in situazioni eccezionali, la Corte ha riconosciuto che la normativa nazionale può prevedere una presunzione del consenso tacito dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi (
20
). Tale giurisprudenza non è tuttavia, a mio avviso, applicabile nel caso di specie.
45.
Infatti, in primo luogo, la Corte ha previsto un siffatto consenso tacito solo in situazioni di utilizzi di scarsa rilevanza (
21
). Dubito che si possa trasporre senza riserve tale considerazione ad una cessione generale dei diritti connessi di un gruppo di artisti interpreti o esecutori. Peraltro, la Corte ha sottolineato che le condizioni alle quali un consenso tacito può essere ammesso devono essere definite in senso restrittivo, al fine di non privare di contenuto il principio stesso del previo consenso (
22
). Orbene, nel caso degli artisti interpreti o esecutori interessati dall’atto controverso nel procedimento principale, il principio del previo consenso è per l’appunto vanificato.
46.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il titolare interessato deve essere in grado di opporsi all’utilizzo previsto del materiale protetto di cui trattasi (
23
). Orbene, è pacifico nel procedimento principale che i musicisti dell’ONB non hanno acconsentito alle modalità della cessione dei loro diritti e si oppongono all’atto controverso nel procedimento principale. Non si può quindi parlare di una presunzione di consenso da parte loro. Peraltro, poiché l’atto controverso nel procedimento principale riguarda musicisti già assunti, l’esistenza di un consenso implicito riguardo alla cessione dei loro diritti a favore dell’ONB resterebbe puramente ipotetica (
24
).
47.
Infine, in terzo luogo, la Corte ha altresì sottolineato che il perseguimento di un obiettivo o di un interesse culturale non può giustificare una deroga non prevista dal legislatore dell’Unione alla protezione garantita dagli atti del diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e diritti connessi (
25
).
48.
A fini di chiarezza, segnalo che, a mio avviso, il diritto dell’Unione non osta a che i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori siano ceduti al loro datore di lavoro, come previsto all’articolo XI.205, paragrafo 4, del codice di diritto economico, né a che, nel caso degli artisti interpreti o esecutori assunti con lo status di dipendenti pubblici, tale cessione sia effettuata mediante regolamento. Tuttavia, l’adozione e il contenuto di un siffatto atto regolamentare devono essere oggetto di un previo consenso di tali artisti interpreti o esecutori o dei loro rappresentanti debitamente incaricati.
49.
Propongo quindi di rispondere alle questioni pregiudiziali, per quanto riguarda le direttive 2001/29 e 2006/115, dichiarando che l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla cessione mediante regolamento, a favore del datore di lavoro, dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori che sono agenti statutari, per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro, qualora l’adozione e il contenuto dell’atto regolamentare di cui trattasi non siano stati oggetto di un previo consenso di tali artisti interpreti o esecutori o dei loro rappresentanti debitamente incaricati.
Sulla direttiva 2019/790
50.
Per quanto riguarda la direttiva 2019/790, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio interroga la Corte sull’applicabilità di tale direttiva nel caso della cessione mediante regolamento dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori assunti con lo status di dipendenti pubblici, nonché sull’applicabilità di detta direttiva
ratione temporis
, alla luce della data di adozione dell’atto controverso nel procedimento principale. Mi concentrerò quindi su questi due aspetti. La valutazione della conformità sostanziale della normativa nazionale con le disposizioni pertinenti della medesima direttiva rientra in ogni caso nella competenza del giudice del rinvio.
–
Sull’applicabilità della direttiva 2019/790
ratione temporis
51.
Si ricorda che, in virtù del suo articolo 26, la direttiva 2019/790 si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore al 7 giugno 2021 o in data successiva. Tale articolo precisa, al suo paragrafo 2, che tale direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima della suddetta data. Si pone quindi la questione della misura in cui la suddetta direttiva si applica all’atto controverso nel procedimento principale, che è entrato in vigore il 4 giugno 2021.
52.
Osservo anzitutto che la riserva contenuta all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 si applica solo agli atti conclusi e ai diritti acquisiti conformemente alla legge. Qualora, a seguito della risposta che sarà data dalla Corte alle questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio decida di annullare l’atto controverso nel procedimento principale, la questione dell’applicabilità
ratione temporis
di tale direttiva diverrà priva di oggetto, dal momento che l’eventuale nuovo atto di cessione dei diritti dei musicisti dell’ONB sarà stato adottato dopo il 7 giugno 2021.
53.
Nonostante quanto precede, mi sembra necessario formulare le seguenti osservazioni in merito a tale applicabilità
ratione temporis
.
54.
Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 10 della direttiva 2001/29, redatto in termini sostanzialmente identici all’articolo 26 della direttiva 2019/790, la Corte ha già dichiarato che esse hanno lo scopo di evitare un’applicazione retroattiva della direttiva 2001/29 e che devono essere interpretate nel senso che tale direttiva non incide sugli atti di sfruttamento dei diritti esclusivi avvenuti prima della data della sua applicabilità (
26
).
55.
Tale giurisprudenza non risponde tuttavia esplicitamente alla questione di come debba essere interpretata la nozione di «diritti acquisiti», contenuta anche nell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790. A mio avviso, di tale nozione non può essere data un’interpretazione troppo ampia, al fine di non pregiudicare l’effetto utile di tale direttiva.
56.
Infatti, il trasferimento dei diritti esclusivi può avere una portata temporale molto estesa. In tal senso, l’atto controverso nel procedimento principale prevede la cessione all’ONB di tutti i diritti connessi ivi elencati dei musicisti di tale orchestra, quelli attualmente assunti e quelli che lo saranno in futuro, anche per quanto riguarda le esecuzioni future, e per l’intera durata di tali diritti. Considerare come «acquisiti» tutti detti diritti, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, avrebbe l’effetto di sottrarre definitivamente il trasferimento dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB ai requisiti di tale direttiva, che diventerebbe così priva di effetto nei confronti di tale gruppo di artisti interpreti o esecutori.
57.
Occorre quindi, a mio avviso, interpretare l’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 nel senso che esso si riferisce unicamente ai diritti esistenti alla data ivi indicata, vale a dire ai diritti il cui fatto generatore si è verificato prima di tale data. Per quanto riguarda i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, tale fatto generatore è, in linea di principio, l’interpretazione o l’esecuzione. Infatti, sebbene la cessione dei diritti esclusivi possa riguardare i diritti futuri, è difficile considerarli come «acquisiti» dal cessionario, in quanto non è certo che il fatto generatore si verifichi.
58.
Peraltro, e indipendentemente dall’interpretazione
in abstracto
dell’articolo 26 della direttiva 2019/790, si deve constatare che, nelle circostanze della presente causa, l’atto controverso nel procedimento principale, in quanto atto regolamentare, ha una duplice natura. Da un lato, esso costituisce l’atto di cessione dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB già assunti al momento della sua adozione (
27
). Dall’altro, esso disciplina in modo astratto la situazione di qualsiasi musicista, attuale o futuro, di tale orchestra. In quanto tale, l’atto di cui trattasi fa parte della normativa interna belga che il Regno del Belgio è tenuto a rendere conforme alla direttiva 2019/790 a decorrere dal 7 giugno 2021. Tale obbligo grava sullo Stato belga a prescindere dalla veste in cui esso agisce, in qualità di legislatore o di datore di lavoro. Detto Stato membro non può infatti eccepire alcun «diritto acquisito» al fine di vanificare l’effetto utile di tale direttiva.
59.
Tali considerazioni mi inducono a concludere che gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 sono applicabili all’atto controverso nel procedimento principale a decorrere dal 7 giugno 2021, fatti salvi gli atti di sfruttamento avvenuti e i diritti esistenti acquisiti dall’ONB prima di tale data (
28
).
–
Sull’applicabilità della direttiva 2019/790
ratione personae
60.
Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 si applichino nel caso di una cessione dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori avvenuta nell’ambito di un rapporto di lavoro, in particolare di un impiego con lo status di dipendente pubblico. Tali dubbi sono alimentati dalle posizioni dello Stato belga e dell’ONB, mantenute sostanzialmente da dette parti nelle loro osservazioni nella presente causa, le quali fanno valere che, tenuto conto della loro formulazione e alla luce dei considerando pertinenti della suddetta direttiva, tali disposizioni sarebbero applicabili solo ai titolari che abbiano concluso contratti di licenza o di trasferimento dei loro diritti.
61.
Come risulta dalle considerazioni dedicate alle disposizioni pertinenti delle direttive 2001/29 e 2006/115, salvo in un numero limitato di casi, gli artisti interpreti o esecutori devono prestare il loro consenso per qualsiasi sfruttamento dei loro diritti connessi. Qualora tale consenso venga prestato dietro remunerazione, esiste una sorta di «contratto di sfruttamento» di tali diritti, nel senso generico del termine, contratto che può assumere forme e denominazioni diverse nei sistemi giuridici nazionali. Non sono esclusi i rapporti di lavoro, in cui può anche esistere un contratto di cessione dei diritti connessi tra l’artista interprete o esecutore dipendente e il suo datore di lavoro, sia esso distinto o integrato nel contratto di lavoro.
62.
La direttiva 2019/790 dà per scontata tale situazione ed è in questo senso ampio e generico che viene ivi utilizzato il termine «contratto». Del resto, gli articoli 18, 19 e 22 di tale direttiva definiscono il loro ambito di applicazione facendo riferimento alla concessione di una licenza o ad un trasferimento dei diritti esclusivi. Il termine «contratto», ai sensi di tali disposizioni, deve quindi essere inteso nel senso che riguarda qualsiasi concessione di licenza di sfruttamento o trasferimento dei diritti esclusivi.
63.
Di conseguenza, si deve ritenere che gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 si applichino non solo nel caso in cui esista un contratto di sfruttamento dei diritti esclusivi in senso stretto, ma ogniqualvolta un artista interprete o esecutore presti il suo consenso, dietro remunerazione, allo sfruttamento dei suoi diritti connessi.
64.
Un’interpretazione diversa priverebbe la direttiva 2019/790 di gran parte della sua efficacia. Infatti, gli artisti interpreti o esecutori, come gli attori di teatro o i musicisti d’orchestra, sono spesso inquadrati in un rapporto di lavoro. Sebbene la loro attività professionale consista principalmente nel fornire prestazioni in diretta, il loro datore di lavoro può anche essere interessato a sfruttare in altri modi le loro esecuzioni. Escludere tali artisti interpreti o esecutori dal beneficio delle disposizioni di tale direttiva ne limiterebbe fortemente l’ambito di applicazione e, di conseguenza, l’effetto utile.
65.
La conclusione enunciata al paragrafo 63 delle presenti conclusioni è corroborata dal considerando 72 della direttiva 2019/790, secondo il quale le persone fisiche necessitano della protezione prevista da tale direttiva «per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell’Unione». Orbene, poiché tali diritti armonizzati a norma del diritto dell’Unione, in particolare i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, esistono indipendentemente dalla situazione dei loro titolari dal punto di vista del diritto del lavoro, lo stesso deve valere per quanto riguarda l’applicabilità di detta direttiva. Sebbene tale considerando menzioni anche situazioni in cui tale necessità di protezione non sussiste, in particolare nel caso di alcuni rapporti di lavoro, tali situazioni riguardano tuttavia non lo sfruttamento dei materiali protetti, ma unicamente la loro utilizzazione finale. Orbene, tale non è l’ipotesi che ricorre nel caso di specie.
66.
Tale conclusione si applica parimenti agli impieghi nel settore pubblico, compresi quelli disciplinati non da un contratto di lavoro, ma da uno statuto. Infatti, anche in tali situazioni, l’artista interprete o esecutore interessato deve dare il proprio consenso allo sfruttamento, da parte del datore di lavoro, dei suoi diritti connessi. Il loro rapporto si avvicina quindi, in sostanza, a qualsiasi altro rapporto contrattuale tra un titolare dei diritti esclusivi e un licenziatario di sfruttamento o un cessionario di tali diritti. La direttiva 2019/790 è dunque applicabile nel caso di specie.
67.
Gli argomenti dedotti a tal riguardo dall’ONB e dal Regno del Belgio, relativi al carattere specifico degli impieghi nella pubblica amministrazione, anche dell’Unione europea, sono, a mio avviso, errati. In primo luogo, il trasferimento degli eventuali diritti d’autore su materiali che si dubita fortemente costituiscano opere, ai sensi del diritto d’autore, all’amministrazione che ne è l’utente finale e non li sfrutta, in ogni caso non sul piano economico, non è comparabile al trasferimento dei diritti connessi su esecuzioni artistiche proprio ai fini di uno sfruttamento commerciale di queste ultime. In secondo luogo, un pubblico dipendente, quando entra al servizio di un’amministrazione, può dare il proprio consenso al trasferimento dei suoi eventuali diritti con piena cognizione delle norme in vigore, allorché firma l’atto di assunzione. Per contro, l’atto controverso nel procedimento principale si applica ai musicisti già assunti e non consente loro di dare o rifiutare il proprio consenso alla cessione prevista, mentre in passato tale consenso veniva loro richiesto. In terzo luogo, il trasferimento dei diritti a un’amministrazione nell’ambito del servizio non dà luogo ad una remunerazione aggiuntiva e non determina quindi l’applicazione della direttiva 2019/790, contrariamente alla cessione prevista dall’atto controverso nel procedimento principale. Infine, non si tratta, nel caso di specie, della remunerazione dei dipendenti pubblici, bensì del trasferimento dietro compenso dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, questione per la quale l’Unione è senza dubbio competente.
Risposta alle questioni pregiudiziali
68.
Gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 si applicano quindi, in linea di principio, a una normativa quale l’atto controverso nel procedimento principale, cosicché quest’ultima deve essere conforme a tali disposizioni. La valutazione di tale conformità richiede l’interpretazione del diritto nazionale e degli accertamenti di fatto e, di conseguenza, rientra nella competenza del giudice del rinvio.
69.
A titolo di osservazione finale, richiamo ancora una volta l’attenzione sull’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, in forza del quale quest’ultima non modifica e non pregiudica le norme in vigore stabilite, in particolare, dalle direttive 2001/29 e 2006/115. Ne deriva, segnatamente, che il rispetto delle disposizioni della suddetta prima direttiva, tra cui i suoi articoli da 18 a 23, non si sostituisce all’obbligo di rispettare le regole fissate da tali altre due direttive, in particolare il principio del previo consenso a qualsiasi sfruttamento dei materiali protetti. Un atto unilaterale adottato senza un siffatto consenso, anche nel rispetto di tali articoli, non può essere considerato conforme al diritto d’autore dell’Unione nel suo insieme.
70.
Propongo quindi di rispondere alla questione pregiudiziale, per quanto riguarda la direttiva 2019/790, dichiarando che gli articoli da 18 a 23 di quest’ultima devono essere interpretati nel senso che, fatti salvi gli atti di sfruttamento compiuti e i diritti esistenti acquisiti prima del 7 giugno 2021, essi si applicano alla cessione mediante regolamento, a favore del datore di lavoro, dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori che sono agenti statutari, per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro, cosicché tale atto regolamentare deve essere conforme a tali disposizioni. Detto atto deve peraltro essere conforme ai requisiti delle direttive 2001/29 e 2006/115, in particolare al requisito del previo consenso per la cessione dei diritti connessi.
Conclusione
71.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) come segue:
L’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano alla cessione mediante regolamento, a favore del datore di lavoro, dei diritti connessi al diritto d’autore degli artisti interpreti o esecutori che sono agenti statutari, per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro, qualora l’adozione e il contenuto dell’atto regolamentare di cui trattasi non siano stati oggetto di un previo consenso di tali artisti interpreti o esecutori o dei loro rappresentanti debitamente incaricati.
Gli articoli da 18 a 23 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,
devono essere interpretati nel senso che:
fatti salvi gli atti di sfruttamento compiuti e i diritti esistenti acquisiti prima del 7 giugno 2021, essi si applicano alla cessione mediante regolamento, a favore del datore di lavoro, dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori che sono agenti statutari, per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro, cosicché tale atto regolamentare deve essere conforme a tali disposizioni. Detto atto deve peraltro essere conforme alle disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115, in particolare al requisito del previo consenso per la cessione dei diritti connessi.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Si tratta più precisamente dei diritti cosiddetti «patrimoniali». I diritti morali non sono presi in considerazione dal diritto dell’Unione e, pertanto, non saranno oggetto delle presenti conclusioni.
(
3
) La protezione dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, anch’essa istituita dalla convenzione di Roma, esula dall’ambito della presente causa.
(
4
) V., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑265/19
,
EU:C:2020:677
, punti
50
e
51
).
(
5
)
GU 2000, L 89, pag. 6
.
(
6
)
GU 2001, L 167, pag. 10
.
(
7
)
GU 2006, L 376, pag. 28
.
(
8
)
GU 2019, L 130, pag. 92
.
(
9
) V., da ultimo, sentenza del 9 marzo 2023, Registrų centras (
C‑354/21
,
EU:C:2023:184
, punto
35
).
(
10
) V. considerando 72 della direttiva 2019/790.
(
11
) Conformemente alla mia lettura della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio considera tale censura ricevibile.
(
12
) V., in tal senso, in particolare, sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam (
C‑484/18
,
EU:C:2019:970
, punto
30
). A fini di chiarezza, rilevo che la direttiva 2019/790 non era ancora stata trasposta nel diritto belga al momento dell’adozione dell’atto controverso nel procedimento principale.
(
13
) Il termine «servizio» mi sembra appropriato, in quanto i musicisti dell’ONB sono abitualmente assunti con lo status di dipendenti pubblici.
(
14
) V., in particolare, per quanto riguarda i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam (
C‑484/18
,
EU:C:2019:970
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata).
(
15
) Sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam (
C‑484/18
,
EU:C:2019:970
, punto
37
).
(
16
) V., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑265/19
,
EU:C:2020:677
, punti
48
e
61
).
(
17
) Tali eccezioni non possono essere diverse da quelle elencate all’articolo 5 della direttiva 2001/29. Il carattere confuso di tale normativa è dovuto al fatto che l’articolo 10 della direttiva 2006/115 riprende testualmente l’articolo 10 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (
GU 1992, L 346, pag. 61
), che è anteriore alla direttiva 2001/29 e di cui la direttiva 2006/115 costituisce una codificazione.
(
18
) Solo l’articolo 12 della convenzione di Roma istituisce una sorta di licenza obbligatoria per le situazioni in cui un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico e, in tal caso, gli artisti interpreti o esecutori interessati hanno diritto solo a un compenso equo. L’articolo 15 di tale convenzione prevede eccezioni classiche ai diritti esclusivi degli artisti interpreti, mentre l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2006/115, nell’ambito della possibilità offerta dall’articolo 19 della suddetta convenzione, consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere una presunzione di autorizzazione degli artisti interpreti o esecutori per gli atti contemplati da tale direttiva qualora essi abbiano acconsentito all’inclusione delle loro esecuzioni in un’opera cinematografica o audiovisiva.
(
19
) V. Ficsor, M.,
Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits connexes administrés par l’OMPI
, OMPI, Ginevra, 2003, pag. 153.
(
20
) V. sentenze del 16 novembre 2016, Soulier e Doke (
C‑301/15
,
EU:C:2016:878
, punto
35
), e del 14 novembre 2019, Spedidam (
C‑484/18
,
EU:C:2019:970
, punto
40
).
(
21
) Vale a dire la riproduzione e la comunicazione al pubblico in formato digitale di libri non disponibili in commercio e lo sfruttamento delle esecuzioni contenute in vecchie opere audiovisive.
(
22
) Sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam (
C‑484/18
,
EU:C:2019:970
, punto
40
).
(
23
) V. sentenze del 16 novembre 2016, Soulier e Doke (
C‑301/15
,
EU:C:2016:878
, punto
38
), e del 14 novembre 2019, Spedidam (
C‑484/18
,
EU:C:2019:970
, punto
43
).
(
24
) V., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke (
C‑301/15
,
EU:C:2016:878
, punto
39
).
(
25
) V., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke (
C‑301/15
,
EU:C:2016:878
, punto
45
).
(
26
) Sentenza del 27 giugno 2013, VG Wort e a. (
da C‑457/11 a C‑460/11
,
EU:C:2013:426
, punti
28
e
29
).
(
27
) Ciò vale, quanto meno, per quanto riguarda i musicisti assunti con lo status di dipendenti pubblici. Per i musicisti assunti con contratto di lavoro, l’ultimo considerando dell’atto controverso nel procedimento principale prevede che tale atto sarà reso applicabile nei loro confronti mediante modifiche dei loro contratti.
(
28
) Sebbene, in forza dell’articolo 27 di tale direttiva, l’ articolo 19 di quest’ultima sia applicabile ai contratti esistenti a decorrere dal 7 giugno 2021 senza riserve.