CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 10126/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 31 luglio 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha annullato il provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari in relazione al capo 4 dell'imputazione provvisoria e sostituito detta misura in relazione al capo 5 con quella interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per il periodo di sei mesi. Ha dedotto due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché degli artt. 110 e 319 cod. pen.; 1.2 Violazione degli art. 274 e 516 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost. 2. Nelle more del ricorso il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per carenza di interesse a seguito della intervenuta revoca della misura interdittiva. In considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvumes, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P