CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 25522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) N [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 174/2019 in data 11/01/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata chiesta di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con allegati di replica alle conclusioni della Procura generale in data 30/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Perugia che, in data 11/06/2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di truffa e di sostituzione di persona. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'avvenuta conferma della pronuncia di condanna resa in primo grado. Evidenzia la difesa come il Vinciguerra, detenuto per altra causa, non ha potuto presenziare al processo di primo grado in quanto non tradotto; inoltre, il suo difensore, impossibilitato a partecipare all'udienza di discussione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per concomitante impegno professionale, si era visto negare il differimento della stessa nonostante l'invio (nella precedente data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) di comunicazione a mezzo mai!. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 2. Il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo„ infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).3. La Corte territoriale, in relazione alla prima questione processuale dedotta, ha evidenziato come lo stato di detenzione non fosse mai stato portato a conoscenza del giudice, né risultasse dalla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale, né fosse stato eccepito dalla difesa nel corso del giudizio, nemmeno nelle udienze successive alla prima. A fronte di tali elementi ed in particolare della mancata documentazione o, comunque, rituale comunicazione al giudice procedente della causa di impedimento, la difesa reitera pedissequamente la questione in parola, non confrontandosi appieno con le considerazioni espresse dalla Corte territoriale, attraverso deduzioni che non appaiono idonee a superare tali profili, operando un richiamo al principio di diritto relativo all'ipotesi della comunicazione in udienza dell'impedimento, che certamente non ricorre nel caso di spec:e. 4. Con riferimento alla seconda questione dedotta, relativa al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, la Corte di Appello ha rilevato come tale istanza„ allegata in copia solo in occasione dell'invio delle conclusioni scritte per l'udienza in appello, non risultasse inviata al Tribunale all'epoca dei fatti. Anche sul punto non appaiono emergere ulteriori profili di valutazione, né elementi idonei a riscontrare l'avvenuta presentazione dell'istanza al giudice procedente. Nel merito, va rilevato come la Corte territoriale, richiamando le risultanze processuali, ha evidenziato gli elementi in base ai quali ha ritenuto certa la riferibilità dei reati contestati al ricorrente e infondate le ragioni del denegato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della