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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26215/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per entrambi i ricorrenti; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Roma ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rispondere di plurimi delitti di estorsione (commessi in concorso, quanto ai delitti contestati dal capo 1) al capo 4), e dal solo [OSCURATO:PERSONA], quanto ai delitti di cui ai capi dal 5) al 8) in quanto, in qualità di ispettori di igiene della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, pubblici ufficiali, abusando della propria qualità, avrebbero costretto alcuni ristoratori a consegnare loro somme di danaro per evitare l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie relative alle asserite irregolarità riscontrate negli esercizi commerciali.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 12 luglio 2016 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati di induzione indebita, così riqualificati i reati contestati ai capi 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) e in tentata induzione indebita il delitto di cui al capo 4), e ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, ha condannato il Buratti alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in stato di custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, inoltre, dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata della pena, ha ordinato la confisca, anche per equivalente, sino alla concorrenza della somma di euro 4.500,00 in relazione ai capi 1), 2) e 3), in solido nei confronti di entrambi gli imputati, e sino alla concorrenza della somma di euro 4.200,00 nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui ai capi 5), 6), 7) e 8).

Il giudice di primo grado, da ultimo, ha condannato gli imputati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita Asl di Roma, da liquidarsi in separato giudizio civile, e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - ha assolto gli imputati dai reati congiuntamente ascritti ai capi 2) e 3), nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche dal reato di cui al capo 8) perché il fatto non sussiste; - ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto contestato al capo 4) per intervenuta prescrizione;- ha rideterminato la pena per i residui delitti in due anni e sei mesi di reclusione quanto al [OSCURATO:PERSONA] e in due anni di reclusione, quanto al Buratti; - ha revocato la confisca disposta nei confronti del Buratti e ha ridotto l'importo della confisca disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] alla somma di euro 3.200,00; - ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Buratti hanno presentato ricorso avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento.

5. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Buratti ha proposto quattro motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 1), in quanto la Corte di appello non avrebbe qualificato tale condotta come mero tentativo.

La Corte di appello, in particolare, non avrebbe motivato sulla censura svolta nell'atto di appello e volta a dimostrare che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come mero tentativo, in quanto il privato si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine prima ancora di promettere la dazione illecita.

5.2. Con il secondo motivo il difensore si duole della violazione degli artt. 56- 319-quater cod. pen. e del vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in luogo della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione operata in relazione a capo 4).

La Corte di appello, infatti, pur rilevando che le dichiarazioni dell'indotto Zanni non erano rimaste prive di riscontro, non avrebbe ravvisato le numerose incongruenze delle stesse con quelle rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Con il terzo motivo il difensore deduce la nullità della sentenza impugnata nel capo relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, censura l'eccessività della pena base, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la contraddittorietà della motivazione sul punto.

Rileva il ricorrente che la Corte di appello non ha indicato le ragioni per le quali la pena sarebbe stata determinata in misura superiore al minimo edittale, peraltro sovrapponendo indebitamente le figure dei due imputati, e per le quali non sarebbe stata concessa la sospensione condizionale della pena pur a fronte di una condotta occasionale e di un atteggiamento collaborativo sin dall'inizio della vicenda processuale.5.4.

Con il quarto motivo il difensore censura il difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a ribadire in modo del tutto apodittico le statuizioni relative alla condanna generica adottata dal giudice di primo grado.

6. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso.

6.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il, vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 319 quater cod. pen., 192, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. per mancato riconoscimento del reato tentato.

6.2. Con il secondo motivo il difensore censura la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione ai capi 4), 6) e 7) dell'imputazione.

La Corte di appello, pur rilevando che le dichiarazioni dei privati non erano rimaste prive di riscontro, non ha ravvisato le numerose incongruenze delle stesse, che, invece, avrebbero dovuto indurre a pronunciare un proscioglimento nel merito con riferimento a tali delitti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Buratti censura la violazione degli artt. 56, 319 quater cod. pen., 192, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 1), in quanto illegittimamente la Corte di appello non avrebbe qualificato tale condotta come mero tentativo.

Analoga censura è stata proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso.

3. Entrambi i motivi sono fondati.

3.1. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza del tentativo, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] e il Buratti al momento dell'intervento dei verbalizzanti avevano già acquistato la disponibilità della somma di danaro loro consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] e in quanto non rileva la riserva mentale di non adempiere.

Questa motivazione, tuttavia, non si confronta con la specifica censura svolta sul punto dalle difese negli atti di appello e, comunque, integra una violazione di legge.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di induzione indebita, il reato è integrato qualora il privato indotto formuli un'effettiva promessa al soggetto pubblico inducente, perfezionando un reale accordo tra loro, a nulla rilevando che il privato si sia successivamente risolto a non dar seguito all'accordo; viceversa, si configura l'ipotesi tentata nel caso in cui l'accordo sia solo apparente, in quanto il privato ha simulatamente promesso la dazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 37509 del 25/06/2021, Costantino, Rv. 282178 - 01).

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., si configura, dunque, in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015, Scarcella, Rv. 265351 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo, prima ancora di promettere la prestazione richiestagli, aveva concretamente manifestato la volontà di resistere all'induzione, registrando i colloqui avuti con un intermediario del pubblico ufficiale e presentando denuncia ai Carabinieri).

La sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, ha accertato che, una volta subita la condotta di induzione, l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] si è immeditatamente rivolto alle forze dell'ordine, prima ancora di raggiungere l'accordo con gli imputati e, dunque, di promettere la somma di 1.000,00; all'atto della consegna della somma di danaro, peraltro, la polizia giudiziaria era intervenuta, arrestando in flagranza gli imputati.

Il delitto di induzione indebita contestato ad entrambi gli imputati al capo 1) deve, dunque, essere riqualificato in tentata induzione indebita.

3.2. Per effetto di tale riqualificazione, tuttavia, il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione all'atto della pronuncia della sentenza di appello.

Il delitto di induzione indebita di cui al primo comma dell'art. 319-quater cod. pen., infatti, era punito, all'epoca della commissione della condotta contestata (23 aprile 2014), con la pena della reclusione da tre a otto anni e, pertanto, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi è integralmente decorso, in assenza di sospensioni, all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado (29 aprile 2022).

3.3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen., comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc.

Amurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Meloni e altri, Rv. 217255).

Gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono, dunque, emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Corte di Cassazione attiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n, 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 -01).

Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che mancano le condizioni per prosciogliere nel merito gli imputati dal delitto di tentata induzione indebita contestato al capo a), in quanto le sentenze di primo e secondo grado hanno accertato - con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, e con una corretta lettura delle risultanze probatorie-, che il [OSCURATO:PERSONA] e il Buratti, abusando della propria qualifica di funzionari dell'Asl, hanno posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad indurre il ristoratore [OSCURATO:PERSONA] a versare in loro favore la somma di 1.000,00 euro per evitare l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie per le irregolarità accertate all'esito di una ispezione.

Dalle sentenze di merito, dunque, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che gli imputati non lo hanno commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.

Con il secondo motivo il Buratti si duole della violazione degli artt. 56- 319-quater cod. pen. e del vizio di motivazione sul punto, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 4) e alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ad avviso del difensore, la Corte di appello, pur rilevando che le dichiarazioni dei privati indotti, non erano rimaste prive di riscontro, non ha ravvisato le numerose incongruenze delle stesse, che, invece, avrebbero dovuto indurre a pronunciare un proscioglimento nel merito.5.

Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando un vizio di motivazione e di violazione di legge, si risolve nella sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire ad un rinnovato esame delle risultanze di merito.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte di appello di Roma ha, peraltro, non incongruamente rilevato che le dichiarazioni accusatorie del ristoratore [OSCURATO:PERSONA] erano state riscontrate proprio dall'ammissione dell'addebito da parte del Buratti nelle spontanee dichiarazioni, rese in data 23 aprile 2014; in tali dichiarazioni, peraltro, il Buratti aveva riferito anche della corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in tale delitto.

6. Con il terzo motivo proposto nell'interesse del Buratti il difensore deduce la nullità della sentenza impugnata nel capo relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, si duole dell'eccessività della pena base, della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della contraddittorietà della motivazione sul punto.

7. Il motivo è manifestamente infondato, La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

Il parametro valutativo della pena è, peraltro, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena (ex plurimis: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di equità della pena irrogata è stata congruamente motivata nella sentenza impugnata con riferimento alle modalità di esecuzione dei reati accertati.

Parimenti è manifestamente infondata la censura relativa all'asserita carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (ex plurimis: Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 08/02/2023), Lakrafy, Rv. 284096 - 01).

La Corte di appello nella specie ha non incongruamente ritenuto di negare la concessione della sospensione condizionale della pena in ragione delle concrete modalità del fatto e dalla non occasionalità della condotta illecita dell'imputato.

8. Con il quarto motivo il Buratti si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e dell'art. 538 cod. proc. pen. e del difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili, in quanto la Corte di appello avrebbe ribadito in modo del tutto apodittico le statuizioni relative alla condanna generica disposta dal giudice di primo grado in favore della parte civile.

9. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a generiche asserzioni relative all'onere della prova, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

La Corte di appello di Roma ha, del resto, congruamente rilevato sul punto che non vi erano ragioni per revocare le istituzioni risarcitorie disposte in favore della parte civile all'esito del giudizio di primo grado, in quanto le condotte criminose avevano obiettivamente arrecato un danno, sia patrimoniale che d'immagine all'Asl, e che la determinazione dello stesso era stata correttamente demandata dal giudice di primo grado ad un separato giudizio civile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (ex plurimis:.

Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 21).

10. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], censura la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione ai capi 4), 6) e 7) dell'imputazione.

11. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una rivisitazione in fatto delle risultanze istruttorie.

È, tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Rv. 264441).

12. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo 1), riqualificato tale delitto quale tentativo di induzione indebita, perché il reato è estinto per prescrizione.

I ricorsi sono nel resto inammissibili.

Deve, inoltre, essere dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione della pena sulle residue imputazioni.

I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1, che si liquidano in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il reato di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 56, 319-quater cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su tale capo, perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione della pena sulle residue imputazioni.

Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per entrambi i ricorrenti; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Roma ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rispondere di plurimi delitti di estorsione (commessi in concorso, quanto ai delitti contestati dal capo 1) al capo 4), e dal solo [OSCURATO:PERSONA], quanto ai delitti di cui ai capi dal 5) al 8) in quanto, in qualità di ispettori di igiene della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, pubblici ufficiali, abusando della propria qualità, avrebbero costretto alcuni ristoratori a consegnare loro somme di danaro per evitare l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie relative alle asserite irregolarità riscontrate negli esercizi commerciali. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 12 luglio 2016 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati di induzione indebita, così riqualificati i reati contestati ai capi 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) e in tentata induzione indebita il delitto di cui al capo 4), e ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, ha condannato il Buratti alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in stato di custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, inoltre, dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata della pena, ha ordinato la confisca, anche per equivalente, sino alla concorrenza della somma di euro 4.500,00 in relazione ai capi 1), 2) e 3), in solido nei confronti di entrambi gli imputati, e sino alla concorrenza della somma di euro 4.200,00 nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui ai capi 5), 6), 7) e 8). Il giudice di primo grado, da ultimo, ha condannato gli imputati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita Asl di Roma, da liquidarsi in separato giudizio civile, e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - ha assolto gli imputati dai reati congiuntamente ascritti ai capi 2) e 3), nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche dal reato di cui al capo 8) perché il fatto non sussiste; - ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto contestato al capo 4) per intervenuta prescrizione;- ha rideterminato la pena per i residui delitti in due anni e sei mesi di reclusione quanto al [OSCURATO:PERSONA] e in due anni di reclusione, quanto al Buratti; - ha revocato la confisca disposta nei confronti del Buratti e ha ridotto l'importo della confisca disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] alla somma di euro 3.200,00; - ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Buratti hanno presentato ricorso avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento. 5. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Buratti ha proposto quattro motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 1), in quanto la Corte di appello non avrebbe qualificato tale condotta come mero tentativo. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe motivato sulla censura svolta nell'atto di appello e volta a dimostrare che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come mero tentativo, in quanto il privato si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine prima ancora di promettere la dazione illecita. 5.2. Con il secondo motivo il difensore si duole della violazione degli artt. 56- 319-quater cod. pen. e del vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in luogo della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione operata in relazione a capo 4). La Corte di appello, infatti, pur rilevando che le dichiarazioni dell'indotto Zanni non erano rimaste prive di riscontro, non avrebbe ravvisato le numerose incongruenze delle stesse con quelle rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il terzo motivo il difensore deduce la nullità della sentenza impugnata nel capo relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, censura l'eccessività della pena base, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la contraddittorietà della motivazione sul punto. Rileva il ricorrente che la Corte di appello non ha indicato le ragioni per le quali la pena sarebbe stata determinata in misura superiore al minimo edittale, peraltro sovrapponendo indebitamente le figure dei due imputati, e per le quali non sarebbe stata concessa la sospensione condizionale della pena pur a fronte di una condotta occasionale e di un atteggiamento collaborativo sin dall'inizio della vicenda processuale.5.4. Con il quarto motivo il difensore censura il difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a ribadire in modo del tutto apodittico le statuizioni relative alla condanna generica adottata dal giudice di primo grado. 6. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il, vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 319 quater cod. pen., 192, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. per mancato riconoscimento del reato tentato. 6.2. Con il secondo motivo il difensore censura la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione ai capi 4), 6) e 7) dell'imputazione. La Corte di appello, pur rilevando che le dichiarazioni dei privati non erano rimaste prive di riscontro, non ha ravvisato le numerose incongruenze delle stesse, che, invece, avrebbero dovuto indurre a pronunciare un proscioglimento nel merito con riferimento a tali delitti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Buratti censura la violazione degli artt. 56, 319 quater cod. pen., 192, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 1), in quanto illegittimamente la Corte di appello non avrebbe qualificato tale condotta come mero tentativo. Analoga censura è stata proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso. 3. Entrambi i motivi sono fondati. 3.1. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza del tentativo, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] e il Buratti al momento dell'intervento dei verbalizzanti avevano già acquistato la disponibilità della somma di danaro loro consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] e in quanto non rileva la riserva mentale di non adempiere. Questa motivazione, tuttavia, non si confronta con la specifica censura svolta sul punto dalle difese negli atti di appello e, comunque, integra una violazione di legge.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di induzione indebita, il reato è integrato qualora il privato indotto formuli un'effettiva promessa al soggetto pubblico inducente, perfezionando un reale accordo tra loro, a nulla rilevando che il privato si sia successivamente risolto a non dar seguito all'accordo; viceversa, si configura l'ipotesi tentata nel caso in cui l'accordo sia solo apparente, in quanto il privato ha simulatamente promesso la dazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 37509 del 25/06/2021, Costantino, Rv. 282178 - 01). Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., si configura, dunque, in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015, Scarcella, Rv. 265351 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo, prima ancora di promettere la prestazione richiestagli, aveva concretamente manifestato la volontà di resistere all'induzione, registrando i colloqui avuti con un intermediario del pubblico ufficiale e presentando denuncia ai Carabinieri). La sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, ha accertato che, una volta subita la condotta di induzione, l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] si è immeditatamente rivolto alle forze dell'ordine, prima ancora di raggiungere l'accordo con gli imputati e, dunque, di promettere la somma di 1.000,00; all'atto della consegna della somma di danaro, peraltro, la polizia giudiziaria era intervenuta, arrestando in flagranza gli imputati. Il delitto di induzione indebita contestato ad entrambi gli imputati al capo 1) deve, dunque, essere riqualificato in tentata induzione indebita. 3.2. Per effetto di tale riqualificazione, tuttavia, il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione all'atto della pronuncia della sentenza di appello. Il delitto di induzione indebita di cui al primo comma dell'art. 319-quater cod. pen., infatti, era punito, all'epoca della commissione della condotta contestata (23 aprile 2014), con la pena della reclusione da tre a otto anni e, pertanto, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi è integralmente decorso, in assenza di sospensioni, all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado (29 aprile 2022). 3.3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen., comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Meloni e altri, Rv. 217255). Gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono, dunque, emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Corte di Cassazione attiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n, 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 -01). Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che mancano le condizioni per prosciogliere nel merito gli imputati dal delitto di tentata induzione indebita contestato al capo a), in quanto le sentenze di primo e secondo grado hanno accertato - con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, e con una corretta lettura delle risultanze probatorie-, che il [OSCURATO:PERSONA] e il Buratti, abusando della propria qualifica di funzionari dell'Asl, hanno posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad indurre il ristoratore [OSCURATO:PERSONA] a versare in loro favore la somma di 1.000,00 euro per evitare l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie per le irregolarità accertate all'esito di una ispezione. Dalle sentenze di merito, dunque, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che gli imputati non lo hanno commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo il Buratti si duole della violazione degli artt. 56- 319-quater cod. pen. e del vizio di motivazione sul punto, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 4) e alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ad avviso del difensore, la Corte di appello, pur rilevando che le dichiarazioni dei privati indotti, non erano rimaste prive di riscontro, non ha ravvisato le numerose incongruenze delle stesse, che, invece, avrebbero dovuto indurre a pronunciare un proscioglimento nel merito.5. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando un vizio di motivazione e di violazione di legge, si risolve nella sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire ad un rinnovato esame delle risultanze di merito. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello di Roma ha, peraltro, non incongruamente rilevato che le dichiarazioni accusatorie del ristoratore [OSCURATO:PERSONA] erano state riscontrate proprio dall'ammissione dell'addebito da parte del Buratti nelle spontanee dichiarazioni, rese in data 23 aprile 2014; in tali dichiarazioni, peraltro, il Buratti aveva riferito anche della corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in tale delitto. 6. Con il terzo motivo proposto nell'interesse del Buratti il difensore deduce la nullità della sentenza impugnata nel capo relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, si duole dell'eccessività della pena base, della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della contraddittorietà della motivazione sul punto. 7. Il motivo è manifestamente infondato, La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Il parametro valutativo della pena è, peraltro, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena (ex plurimis: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di equità della pena irrogata è stata congruamente motivata nella sentenza impugnata con riferimento alle modalità di esecuzione dei reati accertati. Parimenti è manifestamente infondata la censura relativa all'asserita carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (ex plurimis: Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 08/02/2023), Lakrafy, Rv. 284096 - 01). La Corte di appello nella specie ha non incongruamente ritenuto di negare la concessione della sospensione condizionale della pena in ragione delle concrete modalità del fatto e dalla non occasionalità della condotta illecita dell'imputato. 8. Con il quarto motivo il Buratti si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e dell'art. 538 cod. proc. pen. e del difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili, in quanto la Corte di appello avrebbe ribadito in modo del tutto apodittico le statuizioni relative alla condanna generica disposta dal giudice di primo grado in favore della parte civile. 9. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a generiche asserzioni relative all'onere della prova, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). La Corte di appello di Roma ha, del resto, congruamente rilevato sul punto che non vi erano ragioni per revocare le istituzioni risarcitorie disposte in favore della parte civile all'esito del giudizio di primo grado, in quanto le condotte criminose avevano obiettivamente arrecato un danno, sia patrimoniale che d'immagine all'Asl, e che la determinazione dello stesso era stata correttamente demandata dal giudice di primo grado ad un separato giudizio civile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (ex plurimis:. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 21). 10. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], censura la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione ai capi 4), 6) e 7) dell'imputazione. 11. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una rivisitazione in fatto delle risultanze istruttorie. È, tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Rv. 264441). 12. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo 1), riqualificato tale delitto quale tentativo di induzione indebita, perché il reato è estinto per prescrizione. I ricorsi sono nel resto inammissibili. Deve, inoltre, essere dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione della pena sulle residue imputazioni. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1, che si liquidano in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il reato di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 56, 319-quater cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su tale capo, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione della pena sulle residue imputazioni. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla r
Sentenza Cassazione n. 26215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris