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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 41824/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 7 marzo 2024 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3 aprile 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 110 e 512-bis cod. pen. ed era stato condannato alle pene di legge.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 344-bis cod. proc. pen. 4.

Assumeva, in particolare, che, a mente della detta disposizione, nella specie l'azione penale doveva essere dichiarata improcedibile per superamento dei termini di durata massima (due anni) del giudizio di appello, considerato che il giudizio di primo grado era stato definito il 3 aprile 2019 e quello di secondo grado il 7 marzo 2024, dunque oltre quattro anni dopo.

5. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bi1 cod. pen. e vizio di motivazione, assumendo che erroneamente il giudice di primo grado aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis,1 cod. pen. (contestata nella forma dell'agevolazione mafiosa), così che lo stesso giudice avrebbe dovuto applicare anche la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., già invocata con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Ed invero, deve osservarsi che, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 27 settembre 2021 n. 134, l'art. 344-bis cod. pen. - introdotto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della medesima legge - si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020; nella specie il reato è stato commesso fino al 7 dicembre 2016, così che la detta disposizione non è applicabile al caso di specie.

3. Del pari inammissibile,per carenza di interesse,è il secondo motivo di doglianza, dovendosi osservare al riguardo che il ricorrente non ha interesse a dolersi dell'esclusione di una circostanza aggravante, nella specie quella di cui all'art. 416-bis,1 cod. pen. 4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 7 marzo 2024 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3 aprile 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 110 e 512-bis cod. pen. ed era stato condannato alle pene di legge.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 344-bis cod. proc. pen. 4. Assumeva, in particolare, che, a mente della detta disposizione, nella specie l'azione penale doveva essere dichiarata improcedibile per superamento dei termini di durata massima (due anni) del giudizio di appello, considerato che il giudizio di primo grado era stato definito il 3 aprile 2019 e quello di secondo grado il 7 marzo 2024, dunque oltre quattro anni dopo. 5. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bi1 cod. pen. e vizio di motivazione, assumendo che erroneamente il giudice di primo grado aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis,1 cod. pen. (contestata nella forma dell'agevolazione mafiosa), così che lo stesso giudice avrebbe dovuto applicare anche la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., già invocata con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Ed invero, deve osservarsi che, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 27 settembre 2021 n. 134, l'art. 344-bis cod. pen. - introdotto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della medesima legge - si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020; nella specie il reato è stato commesso fino al 7 dicembre 2016, così che la detta disposizione non è applicabile al caso di specie. 3. Del pari inammissibile,per carenza di interesse,è il secondo motivo di doglianza, dovendosi osservare al riguardo che il ricorrente non ha interesse a dolersi dell'esclusione di una circostanza aggravante, nella specie quella di cui all'art. 416-bis,1 cod. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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