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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 32643/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 15497-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4187/2018 della CORTE D'APPELLO2021 di MILANO, depositata il 19/11/2018;1 R.G.N. 15497/19 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] l'atto di rinuncia depositato dal!' avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente; premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 4187/18 emessa dalla Corte di Appello di Milano e depositata in data 19/11/2018; rilevato che la rinuncia depositata in sezione il 6/10/2021, è sottoscritta dal ricorrente nonché dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa è stata contestualmente accettata dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato con l'art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma, 4/11/2021.

I; Fin o « [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 15497-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4187/2018 della CORTE D'APPELLO2021 di MILANO, depositata il 19/11/2018;1 R.G.N. 15497/19 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] l'atto di rinuncia depositato dal!' avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente; premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 4187/18 emessa dalla Corte di Appello di Milano e depositata in data 19/11/2018; rilevato che la rinuncia depositata in sezione il 6/10/2021, è sottoscritta dal ricorrente nonché dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa è stata contestualmente accettata dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato con l'art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma, 4/11/2021. I; Fin o « [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32643/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris