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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19853/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione rigettava il ricorso ordinario presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del 23 giugno 2021 con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 12-quinquies legge n. 356 del 1992, e 7 legge n. 203 del 1991.

2. Con ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sottoscritto dai suoi difensori, il Verdiglione ha impugnato la sentenza sopra indicata, dolendosi del fatto che la Corte di cassazione avesse errato nell'individuare la disciplina di legge applicabile in relazione alla data di commissione del reato per il quale vi era stato condanna, "non correttamente percependo" che tale data, come risultante pure dalla intestazione della sentenza di condanna di primo grado, era quella del 10 luglio 2015, anteriore alla data dell'8 dicembre 2015 di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251: con la conseguenza che, non potendo trovare applicazione la disposizione dell'art. 160, terzo comma, cod. pen., come modificata da tale legge, in materia di computo del termine massimo di prescrizione del reato nelle ipotesi di atti interruttivi, il reato accertato a carico del ricorrente doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il motivo del ricorso è manifestamente infondato, essedo stata l'impugnazione presentata fuori dai casi consentiti, in quanto con la stessa solo formalmente è stato denunciato un errore materiale o di fatto, ovvero un errore di percezione di un atto del procedimento, essendosi in realtà l'interessato doluto di un presunto errore giuridico.

Al riguardo va rammentato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 dei 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527): e ciò perché, si è sottolineato, quello oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali; di talché sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata applicativa (in questo senso Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. un., n. 16104 del 22/03/2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Nel caso di specie il ricorrente non si è doluto del fatto che la Corte di cassazione abbia espresso un giudizio basato sul risultato di un errore percettivo, ad esempio nella individuazione della data di commissione del reato in termini diversi da quelli desumibili dagli atti del procedimento, bensì di un errore giuridico qual è quello di avere applicato al reato de quo una disciplina riguardante il calcolo del termine di prescrizione entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non operativa in maniera retroattiva: dunque, un errore di giudizio che resta estraneo dai confini applicativi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 3.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione rigettava il ricorso ordinario presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del 23 giugno 2021 con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 12-quinquies legge n. 356 del 1992, e 7 legge n. 203 del 1991. 2. Con ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sottoscritto dai suoi difensori, il Verdiglione ha impugnato la sentenza sopra indicata, dolendosi del fatto che la Corte di cassazione avesse errato nell'individuare la disciplina di legge applicabile in relazione alla data di commissione del reato per il quale vi era stato condanna, "non correttamente percependo" che tale data, come risultante pure dalla intestazione della sentenza di condanna di primo grado, era quella del 10 luglio 2015, anteriore alla data dell'8 dicembre 2015 di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251: con la conseguenza che, non potendo trovare applicazione la disposizione dell'art. 160, terzo comma, cod. pen., come modificata da tale legge, in materia di computo del termine massimo di prescrizione del reato nelle ipotesi di atti interruttivi, il reato accertato a carico del ricorrente doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso è manifestamente infondato, essedo stata l'impugnazione presentata fuori dai casi consentiti, in quanto con la stessa solo formalmente è stato denunciato un errore materiale o di fatto, ovvero un errore di percezione di un atto del procedimento, essendosi in realtà l'interessato doluto di un presunto errore giuridico. Al riguardo va rammentato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 dei 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527): e ciò perché, si è sottolineato, quello oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali; di talché sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata applicativa (in questo senso Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. un., n. 16104 del 22/03/2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Nel caso di specie il ricorrente non si è doluto del fatto che la Corte di cassazione abbia espresso un giudizio basato sul risultato di un errore percettivo, ad esempio nella individuazione della data di commissione del reato in termini diversi da quelli desumibili dagli atti del procedimento, bensì di un errore giuridico qual è quello di avere applicato al reato de quo una disciplina riguardante il calcolo del termine di prescrizione entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non operativa in maniera retroattiva: dunque, un errore di giudizio che resta estraneo dai confini applicativi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor