Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43711/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTAGIRONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] è presente anche per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l' accog I i mento.

E infine presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di C:atania, in riforma della sentenza emessa il 9/05/2019 dal GUP presso il Tribunale di Catania - all'esito di giudizio abbreviato - ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi otto di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] in anni sette di reclusione; ad [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi quattro di reclusione ed C 12.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi due di reclusione; in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rasizzi il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - aggravato ai sensi del comma 4 - nonché due fattispecie contestate ai sensi dell'art.73 del T.U. stup. (la prima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rasizzi e la seconda nei confronti del Messina) e, sempre nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Rasizzi, quella prevista dagli artt. 2 e 7 della

I. n.895/1967.

La Corte distrettuale ha rilevato, in punto di fatto, che l'attività di indagine era stata avviata sulla base degli elementi emersi in distinto procedimento e riguardanti una fiorente attività di spaccio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito appariva operare l'associato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) ed altri personaggi componenti distinti nuclei associativi; che, all'esito della complessiva attività di indagine consistente in intercettazioni, videoriprese e servizi di osservazione, riscontrati da un arresto e da sequestri di stupefacente e ulteriormente confermate dalle dichiarazioni degli imputati, era emersa la sussistenza di un sodalizio avente come scopo la costituzione di un'associazione dedita al narcotraffico, che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe stata diretta e promossa dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi di appello tendenti a censurare la configurabilità dell'ipotesi associativa, attesa la riscontrata suddivisione di ruoli tra i sodali, la sussistenza di uno stabile modus operandi nel reperimento della sostanza stupefacente e la presenza di una cassa comune, sottolineando l'ulteriore elemento rappresentato dall'entità delle transazioni poste in essere nonché quello consistente nella utilizzazione di stabili basi logistiche per occultare lo stupefacente e per custodire la cassa medesima; elementi che avevano indotto a ritenere perfezionata la responsabilità dei suddetti imputati per il reato associativo ed altresì a escludere il ruolo di capo e promotore in capo al [OSCURATO:PERSONA], mentre - sotto altro profilo - il giudice d'appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup., avendo altresì ritenuto perfezionata l'aggravante del possesso di armi prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup..In riferimento all'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte - previa esclusione del ruolo di capo e promotore ritenuto dalla sentenza di primo grado - ha rigettato gli ulteriori motivi di impugnazione tendenti alla riqualificazione della condotta e alla contestazione dell'aggravante speciale, accogliendo, in dipendenza dell'esclusione del ruolo organizzativo apicale, il motivo di appello riguardante la quantificazione della pena.

In ordine all'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rigettato il motivo tendente a escludere la partecipazione all'associazione e quello inerente alla circostanza aggravante della disponibilità di armi, rilevando peraltro che gli elementi probatori dovevano portare a escludere il perfezionamento del reato previsto dagli artt. 2 e 7 della

I. n.895/1967, accogliendo conseguentemente e per quanto di ragione il motivo di appello riguardante il trattamento sanzionatorio.

In ordine all'appello proposto dal Messina - estraneo alla fattispecie associativa e imputato della cessione di 2 kg di hashish nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - la Corte ha rigettato i motivi di impugnazione riguardanti l'applicazione della recidiva e quello tendente alla riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., accogliendo peraltro il motivo inerente all'entità del trattamento sanzionatorio previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva.

In relazione all'appello proposto dal Rasizzi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi inerenti all'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale e alla riconducibilità dell'attività di spaccio sotto l'ipotesi di lieve entità oltre che quello riguardante l'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., accogliendo il solo motivo attinente alla misura del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione suddiviso in più punti, nel quale ha dedotto i vizi di omessa motivazione, di violazione di legge, di illogicità, di travisamento e di erronea interpretazione e applicazione della legge penale; ha dedotto che la Corte territoriale non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza del sodalizio nonché la mancata riconducibilità alla fattispecie prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup.; che la Corte non aveva superato la problematica inerente alla prova della disponibilità di armi in riferimento al dato del loro possesso, assunto come meramente personale, in capo ai sodali e all'effettiva ravvisabilità del concorso tra il reato associativo e il reato fine contestato al capo 2); ha altresì contestato il solo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante.2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.74, T.U. stup., con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per manifesta illogicità della mol:ivazione sul punto.

Ha dedotto che, nel caso in esame, sarebbero stati carenti i necessari elementi connotativi dell'associazione dedita allo spaccio nonché, nei confronti dell'imputato, l'elemento soggettivo rappresentato dalla specifica consapevolezza di fare parte del sodalizio e di agevolarne il programma illecito, atteso il breve lasso temporale in cui il materiale di indagine faceva riferimento al ricorrente; materiale che, a propria volta, poteva ritenersi idoneo a comprovare i soli contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e argomentando altresì come non sussistessero adeguati elementi da cui dedurre che il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse effettivamente della gestione delle trasferte per l'acquisto di stupefacente o della riscossione del denaro.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup.; ha dedotto la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante pure in presenza dell'assoluzione del reato ascritto ai sensi degli artt. 2 e 7 della

I. n.895/1967, contestandlo comunque - in linea di principio - la configurabilità del dato rappresentato dal possesso di armi in capo al sodalizio.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo 2) dell'imputazione sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; tanto in considerazione del limitato arco temporale nel quale si erano verificati gli episodi di spaccio.

Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato e del corretto comportamento processuale. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606 cod.proc.pen. in relazione all'art.62-bis cod.pen., in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606 cod.proc.pen. in riferimento all'art.73, comma 5, T.U. stup., per non avere la Corte distrettuale operato la relativa riqualificazione del fatto asc:ritto, attesa la scarsa potenzialità drogante della sostanza. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.74, T.U. stup., in riferimento alla carenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'appartenenza del ricorrente all'associazione e alla mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dagli artt. 110 cod.pen. e 73, T.U. stup..

Ha dedotto come il complessivo compendio probatorio fosse da ritenere tale da escludere la previa sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e comunque, dall'altro, il dolo del reato associativo in capo al ricorrente, anche in considerazione dell'arco temporale limitato (pari a soli tre mesi) in cui si sarebbe realizzato l'apporto operativo e della sostanziale assenza di riscontro rispetto ai dati ricavabili dalle conversazioni intercettate, fatta eccezione per il sequestro di una quantità irrisoria di hashish.

Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. e del reato contestato al capo 4) dell'imputazione.

Ha evidenziato che non era stato effettuato alcun sequestro di armi, puramente menzionate nel contesto delle conversazioni intercettate e che le stesse dichiarazioni del ricorrente potevano, eventualmente, ritenersi idonee a dimostrare il solo possesso personale e non il relativo uso durante l'attività di spaccio.

Con il terzo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la carente e insufficiente motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup. e alla riqualificazione del fatto contestato al capo 2) sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup..

Ha sottolineato che il complesso degli elementi raccolti doveva indurre a riqualificare la fattispecie associativa nel senso suddetto, argomentando comunque ulteriormente in relazione al limitato apporto fornito dal ricorrente al sodalizio.

Con il quarto motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento delle circostanze; ha argomentato che il giudizio formulato dalla Corte in ordine al provato diverso apporto temporale e posto a fondamento della determinazione della pena base avrebbe dovuto consequenzialmente condurre a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, vertendosi - in relazione al giudizio di responsabilità degli imputati per la fattispecie associativa e in ordine al contestato reato fine - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).

2. Ciò posto, sono fondati il secondo motivo di ricorso formulato dal Rasizzi e il secondo motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA]; mentre, nel resto, i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati ovvero pedissequamente reiterativi di argomentazioni di fatto e di diritto già analiticamente affrontate dalla Corte territoriale; ricordando che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

3. Per motivi di antecedenza logica, vanno prioritariamente esaminati i profili di diritto illustrati nel primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo di ricorso proposto dal Rasizzi, in quanto tendenti a contestare la conclusione raggiunta dalle sentenze di merito in punto di configurazione, nella fattispecie in esame, di un sodalizio associativo rilevante ai sensi dell'art.74, comma 1, T.U. stup..

I motivi sono inammissibili, in quanto reiterativi di censure già proposte alla Corte territoriale e da questa smentite con analitica e congrua motivazione. 3.1 Va quindi premesso il riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione prevista dall'art. 74, T.U. stup.; per la configurabilità della quale non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (tra le altre, Sez. 1, n. 30463 del 7/07/2011, Cali, RV. 251011; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583); d'altra parte, nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, Mammoliti, RV. 244520, Sez. 3, n. 9457 del 06/11,2015, dep.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266286).

Conseguendone che l'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso; tale da contemplare la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Collodo, Rv. 229906).

Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate finalizzate a una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796).

Rilevando altresì che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante rac:certamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, la predisposizione dei beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico sia mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610), rimanendo altresì i singoli reati-scopo, pur se di per sé stessi non sufficienti a denotare il vincolo associativo, un elemento sintomatico adeguatamente valutabile al fine di ritenere sussistente il sodalizio criminoso (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278). 3.2 Ciò premesso, deve ritenersi che le sentenze di merito abbiano fatto adeguato e condivisibile governo dei principi sopra richiamati.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha desunto la sussistenza della fattispecie associativa sulla base di una pluralità di elementi, specificamente rappresentati da: a) la reiterazione di episodi di compravendita di stupefacenti durante il periodo oggetto delle indagini; b) la stabile capacità di reperimento delle sostanze, sulla scorta di un modus operandi ripetitivo e consolidato; c) la preordinata suddivisione di ruoli e compiti tra i sodali (i quali, in particolare, attesa la presenza di un modulo organizzativo di tipo paritario, si adoperavano ciascuno dei contatti con i fornitori e gli acquirenti e della raccolta dei proventi); d) la sussistenza di una cassa comune; e) la predisposizione di basi logistiche per la custodia della sostanza stupefacente (quali quella ove il 5/2/2017 erano stati rinvenuti e sequestrati due panetti di hashish).

La Corte ha, in particolare, operato una sistematica e analil:ica disamina dei predetti elementi, mediante un rinvio agli esiti dell'attività di indagine con specifico riferimento a quelli desumibili dalle conversazioni intercettate.

In particolare, dalle stesse il giudice di secondo grado ha coerentemente desunto il dato della continuità delle operazioni di approvvigionamento di sostanza stupefacente e quello del ripetuto riferimento operato ai prezzi di acquisto e di cessione nonché ai prelievi e ai versamenti all'interno di un cassa comune, in relazione alla quale il coassociato Tempra aveva assunto il ruolo di collettore; ruolo, quest'ultimo, ampiamente emergente dalle conversazioni valorizzate dalla Corte territoriale (in particolare alle pagg.11-13 della sentenza impugnata).

Specificamente la Corte, con motivazione da intendersi coerente con le emergenze probatorie e quindi immune da illogicità, ha valorizzato il ruolo del Tempra come gestore della cassa comune del gruppo (ruolo valorizzato anche dalle discussioni inerenti ai rispettivi rapporti di debito e credito degli associati con il Tempra medesimo, in riferimento al ruolo predetto); giungendo quindi, con motivazione da ritenere pure immune da vizi di illogicità, ad argomentare che l'utilizzo di una cassa comune costituisca un centrale elemento connotativo al fine di dedurre la sussistenza di uno stabile vincolo associativo.

In ordine ai predetti elementi la Corte, con motivazione coerente e non manifestamente illogica(pag. 13 della sentenza), ha pertanto ritenuto che - lungi, in relazione alla prospettazione difensiva, dal rappresentare una mera gestione di comodo finalizzata a singole operazioni di acquisto e cessione - tali comportamenti concretizzassero un consolidato e duraturo modus operandi, il cui carattere stabile e "aperto" era pure testualmente evincibile dal tenore delle conversazioni intercettate (in particolare da quella del 24/01/2017, pure richiamata dalle difese, nella quale - dopo che il Tempra e il Rasizzi erano stati sottoposti a perquisizione - il primo aveva manifestato l'intenzione di "fermarsi" per un certo periodo).

La Corte ha pure evidenziato, sempre con motivazione richiamante le risultanze dell'attività di intercettazione, alcuni specifici elementi fattuali coerenti rispetto alla configurazione di un sodalizio associativo e, in particolare che: a) la distribuzione dello stupefacente in favore dei terzi acquirenti era da intendersi nota a tutti gli appartenenti al gruppo; b) ciascun associato doveva dare il rendiconto dei proventi raccolti dalla cessione degli stupefacenti, poi confluenti nella cassa comune (come si evince dalle conversazioni aventi quali interlocutore il Tempra, tra cui quella del 7/02/2017, progr. 1690, riassunta a pag. 13 della sentenza impugnata); c) venivano frequentemente effettuati dei viaggi finalizzati all'acquisto di sostanza stupefacente tra Torino, Roma e Milano, come si evince dall'inequivoco contenuto di alcune conversazioni intercettate (progr. 2325, 2326 e 2407 del 19/2/2017, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; progr.1622 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dove vi era un riferimento ai debiti accumulati nei confronti di fornitori di Torino e Milano; progr. 1690 del 7/02/2017, dove si faceva univoco riferimento a un debito verso fornitori milanesi), tutte compendiate nell'ambito della motivazione delle sentenze di merito.

In sostanza, gli elementi fattuali riassunti nelle sentenze di merito e specificamente relativi alla costanza degli approvvigionamenti dello stupefacente, al rapporto consolidato (e, come ritenuto dai giudici di secondo grado, del tutto paritario) tra gli associati, alla conoscenza reciproca del sistema di rifornimento e alla presenza acclarata di una cassa comune (idonea evidentemente a denotare la comunanza dell'interesse patrimoniale sotteso alle attività di rifornimento e di spaccio) nonché il riferimento, desunto dal tenore delle conversazioni intercettate, al carattere indeterminato del programma criminoso sotto il profilo temporale, sono state ritenute - del tutto coerentemente con i richiamati principi - idonei a configurare un sodalizio qualificabile sotto la specie prevista dall'art.74, T.U. stup..

4. Per ragioni di consequenzialità logica va quindi esaminato il terzo motivo di ricorso articolato dalla difesa del Rasizzi nonché il punto di doglianza spiegato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], in quanto tendenti a ottenere la riqualificazione della fattispecie associativa nell'ambito di quella prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stu p..

Le censure sono inammissibili, in quanto meramente reiteral:ive di censure già spiegate in sede di appello ed esaurientemente esaminate da parte della Corte territoriale. 4.1 Deve quindi premettersi che l'associazione prevista dalla suddetta disposizione costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez.

U. 34475 del 23/6/2011, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Rv. 263106) e la sua specificità sta nell'essere l'associazione stata "costituita per" commettere i reati previsti dall'art. 73, T.U. stup..

Pertanto, la relativa fattispecie, è configurabile alla necessaria condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, richiamato; e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operatività (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696; Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013); mentre, in assenza di un'espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente eccedente il limite della lieve entità, che sia indice di una possibilità già dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa.

Il configurarsi di una associazione siffatta può presumersi in presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, tranne che emergano fatti eccedenti la soglia della lieve entità (a fortiori se coinvolgenti associati influenti sul gruppo).

Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza, l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato), la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento e/o i contatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n. 3324 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bonsignore, n.m.), l'utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 5/6/2015, Khalfi, Rv 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015, Genco, RV. 264491; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278098). 4.2 La motivazione della Corte territoriale si è quindi adeguatamente confrontata con i suddetti principi; in particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato - con argomentazioni intrinsecamente coerenti -- i dati di fatto rappresentati dai consistenti quantitativi oggetto delle transazioni perfezionate dal gruppo (corrispondenti a rilevanti somme di denaro, sulla base dell'univoco tenore delle conversazioni intercettate) e dalla pluralità dei canali di approvvigionamento dei quali si era servito il sodalizio, sottolineando altresì la capacità dell'associazione di attingere a canali di rifornimento siti al di fuori del proprio ambito territoriale di operatività.

Per l'effetto, la Corte ha coerentemente escluso che l'attività dell'associazione si sia manifestata con condotte rientranti in quelle previste dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; di contro, nel motivo di ricorso formulato dalla difesa del Rasizzi, si fa riferimento unicamente ad alcuni elementi di fatto - frutto di una lettura evidentemente parcellizzata della motivazione della sentenze di merito - contrastanti con gli esiti del compendio probatorio e comunque già analiticamente esaminati nella sentenza di primo grado, in tale modo sottraendosi all'onere di necessario confronto con le argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata.

Le considerazioni che precedono comportano il logico rigetto del motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e con il quale è stata richiesta la riqualificazione sotto la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., della condotta contestata al capo 2) dell'imputazione, quanto meno in riferimento alla posizione del ricorrente.

Sul punto, in riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella richiamata disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va fatto riferimento alla parte motiva di Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione; ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico.

Nel caso di specie, il dato della sistematiicità delle transazioni e del non trascurabile quantitativo oggetto delle medesime impedisce - anc:he in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] - la qualificazione dei fatti sotto la specie di quello di lieve entità.

5. Detto della congruità motivazionale del provvedimento impugnato per quanto concerne la sussistenza dell'associazione e la non applicabilità del disposto dell'art.74, comma 6, T.U. stup., vanno a questo punto valutate le doglianze che i singoli propongono in relazione alla loro partecipazione ed al ruolo ricoperto in seno alla stessa, tanto con particolare riferimento al primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del Rasizzi e al primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].

I motivi sono inammissibili, in quanto - anche in tal caso - meramente reiterativi di censure già analiticamente esaminate dalla Corte territoriale. 5.1 Va quindi premesso che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); dovendosi altresì richiamare il principio in base al quale, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).

Ricordando altresì che, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662). 5.2 In riferimento specifico alla posizione del Rasizzi, la Corte territoriale ha fatto riferimento al contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il gennaio e il marzo del 2017; ricordando, sul punto, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Va quindi rilevato come la Corte territoriale abbia ampiamente e analiticamente confutato tutte le argomentazioni difensive tendenti a contestare la partecipazione del Rasizzi al sodalizio e con le quali era stata dedotta la sola occasionalità del suo apporto rispetto agli scopi del gruppo, al fine di riqualificare la sua condotta sotto la specie della sola partecipazione a condotte di acquisto e cessione di stupefacenti.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la valenza probatoria delle conversazioni intercettate in occasione della trasferta a Roma del gennaio 2017, finalizzata a ottenere un approvvigionamento di sostanza stupefacente, nell'ambito delle quali la volontà di "fermarsi" manifestata dal ricorrente (pag.6 della sentenza impugnata) è stata, con motivazione intrinsecamente coerente, ritenuta indice della previa sussistenza di un accordo programmatico finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati; così come, sempre in coerenza con il tenore letterale delle conversazioni, è stato conferito un idoneo valore probatorio alle conversazioni inerenti alla cassa comune, tra cui quella del 21/01/2017 intercorsa tra il Rasizzi e il Tempra, avente a oggel:to le modalità di gestione della stessa, materialmente tenuta dal secondo (con la manifestazione di risentimento espressa dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per avere creato degli ammanchi); mentre, d'altra parte, pure con motivazione coerente e logica la Corte ha dato atto del contenuto delle conversazioni intercorse tra il Rasizzi e un suo abituale acquirente (tale "Carmelo"), dal quale erano ricavabili univoci elementi in ordine alla sussistenza di un consolidato canale di fornitura e alla riferibilità del medesimo al sodalizio di cui lo stesso Rasizzi faceva parte.

A fronte del predetto compendio probatorio, il motivo di ricorso si è quindi sostanzialmente - e genericamente - limitato a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto, a propria volta operata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni di vizi di illogicità. 5.3 Nell'esposizione del primo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che le circostanze di fatto valorizzate dalle sentenze di merito sarebbero state attinenti a soli rapporti personali tra lo stesso ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali inidonei a comprovare la partecipazione al sodalizio.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Anche sul punto, deve rilevarsi che la valorizzazione del contenuto delle conversazioni intercettate è stata operata dalla Corte territoriale con motivazione coerente ed esente dal denunciato vizio di illogicità; risolvendosi altresì il motivo di ricorso - in riferimento all'esatta interpretazione del contenuto delle conversazioni medesime - in una riproposizione, anche sotto il profilo meramente letterale, di censure già analiticamente esaminate nella motivazione del provvedimento impugnato.

In particolare, la Corte ha rilevato che le deduzioni difensive dovevano ritenersi il frutto di una lettura meramente frammentaria del contenuto delle intercettazioni, argomentando come le stesse dessero pienamente atto dell'intraneità del ricorrente rispetto al sodalizio, con un ruolo prettamente esecutivo rispetto alle indicazioni provenienti dal [OSCURATO:PERSONA].

Specificamente, la Corte territoriale ha sottolineato la valenza probatoria della conversazione intercettata il 16/01/2017 tra il Rasizzi e il Tempra, nella quale si faceva univoco riferimento al [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che aveva raccolto e custodito parte del prezzo della droga; ricordando, sotto tale profilo, che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).

A propria volta, a corroborare il contenuto della predetta conversazione la Corte ha pure logicamente valorizzato quello della successiva conversazione del 26/01/2017, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] notizie su un debito da riscuotere nella zona di Siracusa, nonché a ulteriori conversazioni coinvolgenti lo stesso ricorrente unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e all'altro associato Annino, tutte aventi a oggetto l'approvvigionamento e la cessione di sostanza stupefacente; quale quella del 20/02/2017, avente a oggetto l'acquisto da un terzo ([OSCURATO:PERSONA], individuato come abituale fornitore del sodalizio) di sostanza stupefacente richiesta dall'Annino e finalizzata alla cessione a terzi; ovvero quella del 16/02/2017, avente a oggetto un'operazione monitorata anche mediante servizio di osservazione, avente a oggetto la cessione di 2 kg di hashish operata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e precedentemente acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriormente, la Corte territoriale - in modo coerente e logico - ha pure valorizzato il ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore del viaggio del [OSCURATO:PERSONA] a Torino e finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente nonché come esecutore - in prima persona - sempre di una trasferta organizzata per formalizzare l'acquisto di una partita di hashish.

Deve quindi ritenersi che la Corte abbia, con motivazione coerente con il contenuto del predetto materiale probatorio, ritenuto le plurime condotte sopra evidenziate come espressione di una attiva partecipazione del ricorrente al sodalizio complessivamente inteso e non come frutto di accordi estemporanei con il solo [OSCURATO:PERSONA]; in particolare inquadrando il ruolo del ricorrente - in coerenza con il tenore delle numerose conversazioni intercettate - come quello di soggetto stabilmente deputato alla raccolta del prezzo della vendita della sostanza stupefacente nella zona di Siracusa.

6. Devono essere esaminati a questo punto il profilo di doglianza proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso proposto dal Rasizzi e il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto inerenti all'applicazione - da parte dei giudici di merito - dell'aggravante speciale prevista dall'art.74,, comma 4, T.U. stup..

I motivi sono fondati. 6.1 Va premesso che, in relazione al testo della disposizione citata - che prevede l'aumento di pena se «l'associazione è armata» e che «l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito», la giurisprudenza di legittimità ha costantemente osservato che la predetta aggravante può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio qualora possa postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Araniello, Rv. 266041; Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borraccino, Rv. 281212 - 02, specificamente resa in fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva la consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione).

Ulteriormente, va ricordato che la predetta aggravante, diversamente da quella analoga, ipotizzata 416-bis, comma 5, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247557; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263694; Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borraccino, Rv. 281212 - 01).

Sulla base dei predetti principi, deve quindi ritenersi esclusa la configurabilità dell'aggravante qualora uno o più associati detengano armi il cui uso debba ritenersi come strettamente personale dei singoli associati. 6.2 Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, giungendo alla propria conclusione sulla base del tenore testuale delle conversazioni intercettiate (come riassunte alle pagg.23- 25 e poi alla pag.50 della sentenza impugnata) ma con argomentazioni che devono ritenersi affette dal lamentato vizio di illogicità; ricordando, sotto tale profilo, che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura argomentativa evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il compendio intercettativo, oltre a dimostrare il dato fenomenico del possesso di armi da parte dei singoli associati, fosse tale da dimostrare la reciproca consapevolezza degli stessi in ordine alla loro destinazione rispetto al funzionamento del sodalizio, in quanto le armi medesime sarebbero state possedute al fine di metterle a disposizione del gruppo criminale.

Deve peraltro ritenersi che sussista la denunciata frattura logica - a propria volta idonea a perfezionare il vizio denunciato - tra il tenore testuale delle conversazioni riportate nella motivazione e le conseguenze che la Corte ne ha tratto.

In particolare, nelle conversazioni intercettate tra il 4 e il 5/03/2017 (progr. 3085, 3097 e 3099), la Corte ha argomentato con motivazione coerente con il loro tenore testuale che le stesse riguardassero l'acquisto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una pistola Mauser, ma le successive frasi dalle quali la Corte ha desunto la destinazione dell'arma a uso non personale sono tratte da una discussione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo all'associazione e senza che dal tenore del dialogo possa evincersi alcun riferimento a quest'ultima.

Analogamente, nella precedente conversazione del 16/01/2017 (progr. 150), intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi è il solo riferimento all'acquisto del primo nei confronti del secondo di cartucce o caricatori poi destinate alla cessione a terzi e non collocabili in rapporto al funzionamento del sodalizio o comunque a un uso non personale; mentre, nella conversazione intercettata il 10/02/2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], vi è pure un solo univoco riferimento del primo alla necessità del possesso dell'arma per tutelare i propri traffici illeciti.

Altresì, la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (riportata a pag. 50 della sentenza) tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo all'associazione, denota - nel testo riportato dalla Corte territoriale - il solo riferimento ad armi personalmente possedute e custodite dal primo.

In riferimento, altresì, alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato una sola conversazione intercettata il 26/02/2017 (progr.1298), nel corso della quale l'imputato - dopo una lite con un terzo soggetto avvenuta a Siracusa - aveva manifestato l'intenzione di andare a prendere una pistola a [OSCURATO:PERSONA], ovvero presso il proprio luogo di residenza.Deve quindi ritenersi illogica la conclusione formulata dalla Corte nella parte in cui ha ritenuto che - dal riassunto compendio probatorio potesse essere ricavato il dato rappresentato dal possesso di armi destinate a uso non esclusivamente personale in capo ai singoli associati.

Conseguendone che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte territoriale, affinché provveda a riesaminare - sulla base dei predetti parametri - il complessivo materiale probatorio in rapporto alla contestazione della predetta aggravante.

7. Va quindi esaminato il profilo di dognanza sollevato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], con il quale la stessa ha evocato una violazione del divieto di bis in idem in riferimento alla contemporanea contestazione della fattispecie associativa di cui al capo 1) dell'imputazione con quella del reato previsto dall'art.73, T.U. stup., operata al capo 2), operando un riferimento al contenuto della sentenza n.200 del 31/05/2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art.649 cod.proc.pen..

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato; non sussistendo evidentemente alcuna violazione del divieto del bis in idem nella contemporanea contestazione della fattispecie associativa - fondata sugli specifici presupposti previsti dall'art.74, comma 1, T.U. stup. - rispetto all'esecuzione dei consequenziali reati fine rientranti nel programma criminoso indeterminato perseguito dal sodalizio; vedendosi quindi, anche in correlazione ai principi dettati dalla citata sentenza del giudice delle leggi, in diversi frammenti di condotta tra loro non sovrapponibili.

8. Va quindi esaminato il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del Messina, soggetto nei cui confronti non è stata contestata la fattispecie associativa e giudicato responsabile della cessione di un quantitativo di 5 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo di ricorso con il quale è stata contestata la mancata applicazione della fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile in quanto del tutto aspecifico.

Sul punto, la Corte territoriale - nel rigettare il relativo motivo di appello - aveva evidenziato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della fattispecie predetta in ragione delle concrete circostanze del fatto; specificamente tali da dimostrare la capacità dell'imputato di rifornirsi anche di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e il suo non occasionale inserimento in ambienti dediti allo spaccio su notevole scala.In riferimento a tali puntuali argomentazioni, il motivo di ricorso - facente generico riferimento solo a una dedotta limitata capacità drogante della sostanza (elemento, peraltro, in riferimento al disposto dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., non posto alla base di motivo di appello) - ha, di l'atto, omesso del tutto qualsiasi adeguato confronto, incorrendo quindi nella predetta sanzione di inammissibilità.

9. Possono quindi essere congiuntamente esaminati, attesa la comunanza delle questioni giuridiche sottese, l'ultimo punto di doglianza articolato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo di ricorso proposto dalla difesa del Rasizzi, il quarto motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del Messina; in quanto tutti tendenti a coni:estare il giudizio di bilanciamento operato tre le circostanze attenuanti generiche„ riconosciute nei confronti dei quattro predetti imputati, e le contestate aggravanti (ovvero quella prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del Rasizzi e del [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva nei confronti del Messina); giudizio all'esito del quale le circostanze attenuanti generiche sono state poste in rapporto di equivalenza con le aggravanti suddette.

In ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], del Rasizzi e del [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell'annullamento con rinvio dei capo di decisione inerente la predetta aggravante, il motivo risulta logicamente assorbito essendo demandata la valutazione in punto di giudizio di bilanciamento al giudice del rinvio, all'esito della nuova valutazione in punto di trattamento sanzionatorio.

In riferimento alla posizione del Messina, va ricordato che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'ari:. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134; Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874).

Non è quindi censurabile, in quanto esaustivamente motivato, il giudizio di equivalenza della contestata recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche in quanto giustificato sulla base dell'entità dei precedenti penali specifici gravanti sull'imputato.

10. Sulla base delle predette considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del Rasizzi e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla statuizione riguardante l'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. e affinché la Corte provveda a riesaminare il profilo di diritto inerente all'effettiva ravvisabilità, sulla base del materiale probatorio agli atti, della relativa circostanza e a procedere alla eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

I ricorsi dei predetti imputati vanno dichiarati inammissibili nel resto a va altresì dichiarato inammissibile quello proposto dal Messina, che va condannato al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il predetto ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limita

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTAGIRONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] è presente anche per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l' accog I i mento. E infine presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di C:atania, in riforma della sentenza emessa il 9/05/2019 dal GUP presso il Tribunale di Catania - all'esito di giudizio abbreviato - ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi otto di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] in anni sette di reclusione; ad [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi quattro di reclusione ed C 12.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi due di reclusione; in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rasizzi il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - aggravato ai sensi del comma 4 - nonché due fattispecie contestate ai sensi dell'art.73 del T.U. stup. (la prima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rasizzi e la seconda nei confronti del Messina) e, sempre nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Rasizzi, quella prevista dagli artt. 2 e 7 della I. n.895/1967. La Corte distrettuale ha rilevato, in punto di fatto, che l'attività di indagine era stata avviata sulla base degli elementi emersi in distinto procedimento e riguardanti una fiorente attività di spaccio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito appariva operare l'associato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) ed altri personaggi componenti distinti nuclei associativi; che, all'esito della complessiva attività di indagine consistente in intercettazioni, videoriprese e servizi di osservazione, riscontrati da un arresto e da sequestri di stupefacente e ulteriormente confermate dalle dichiarazioni degli imputati, era emersa la sussistenza di un sodalizio avente come scopo la costituzione di un'associazione dedita al narcotraffico, che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe stata diretta e promossa dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi di appello tendenti a censurare la configurabilità dell'ipotesi associativa, attesa la riscontrata suddivisione di ruoli tra i sodali, la sussistenza di uno stabile modus operandi nel reperimento della sostanza stupefacente e la presenza di una cassa comune, sottolineando l'ulteriore elemento rappresentato dall'entità delle transazioni poste in essere nonché quello consistente nella utilizzazione di stabili basi logistiche per occultare lo stupefacente e per custodire la cassa medesima; elementi che avevano indotto a ritenere perfezionata la responsabilità dei suddetti imputati per il reato associativo ed altresì a escludere il ruolo di capo e promotore in capo al [OSCURATO:PERSONA], mentre - sotto altro profilo - il giudice d'appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup., avendo altresì ritenuto perfezionata l'aggravante del possesso di armi prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup..In riferimento all'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte - previa esclusione del ruolo di capo e promotore ritenuto dalla sentenza di primo grado - ha rigettato gli ulteriori motivi di impugnazione tendenti alla riqualificazione della condotta e alla contestazione dell'aggravante speciale, accogliendo, in dipendenza dell'esclusione del ruolo organizzativo apicale, il motivo di appello riguardante la quantificazione della pena. In ordine all'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rigettato il motivo tendente a escludere la partecipazione all'associazione e quello inerente alla circostanza aggravante della disponibilità di armi, rilevando peraltro che gli elementi probatori dovevano portare a escludere il perfezionamento del reato previsto dagli artt. 2 e 7 della I. n.895/1967, accogliendo conseguentemente e per quanto di ragione il motivo di appello riguardante il trattamento sanzionatorio. In ordine all'appello proposto dal Messina - estraneo alla fattispecie associativa e imputato della cessione di 2 kg di hashish nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - la Corte ha rigettato i motivi di impugnazione riguardanti l'applicazione della recidiva e quello tendente alla riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., accogliendo peraltro il motivo inerente all'entità del trattamento sanzionatorio previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva. In relazione all'appello proposto dal Rasizzi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi inerenti all'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale e alla riconducibilità dell'attività di spaccio sotto l'ipotesi di lieve entità oltre che quello riguardante l'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup., accogliendo il solo motivo attinente alla misura del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione suddiviso in più punti, nel quale ha dedotto i vizi di omessa motivazione, di violazione di legge, di illogicità, di travisamento e di erronea interpretazione e applicazione della legge penale; ha dedotto che la Corte territoriale non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza del sodalizio nonché la mancata riconducibilità alla fattispecie prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup.; che la Corte non aveva superato la problematica inerente alla prova della disponibilità di armi in riferimento al dato del loro possesso, assunto come meramente personale, in capo ai sodali e all'effettiva ravvisabilità del concorso tra il reato associativo e il reato fine contestato al capo 2); ha altresì contestato il solo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante.2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.74, T.U. stup., con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per manifesta illogicità della mol:ivazione sul punto. Ha dedotto che, nel caso in esame, sarebbero stati carenti i necessari elementi connotativi dell'associazione dedita allo spaccio nonché, nei confronti dell'imputato, l'elemento soggettivo rappresentato dalla specifica consapevolezza di fare parte del sodalizio e di agevolarne il programma illecito, atteso il breve lasso temporale in cui il materiale di indagine faceva riferimento al ricorrente; materiale che, a propria volta, poteva ritenersi idoneo a comprovare i soli contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e argomentando altresì come non sussistessero adeguati elementi da cui dedurre che il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse effettivamente della gestione delle trasferte per l'acquisto di stupefacente o della riscossione del denaro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup.; ha dedotto la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante pure in presenza dell'assoluzione del reato ascritto ai sensi degli artt. 2 e 7 della I. n.895/1967, contestandlo comunque - in linea di principio - la configurabilità del dato rappresentato dal possesso di armi in capo al sodalizio. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo 2) dell'imputazione sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; tanto in considerazione del limitato arco temporale nel quale si erano verificati gli episodi di spaccio. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena e in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato e del corretto comportamento processuale. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606 cod.proc.pen. in relazione all'art.62-bis cod.pen., in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606 cod.proc.pen. in riferimento all'art.73, comma 5, T.U. stup., per non avere la Corte distrettuale operato la relativa riqualificazione del fatto asc:ritto, attesa la scarsa potenzialità drogante della sostanza. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo, ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.74, T.U. stup., in riferimento alla carenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'appartenenza del ricorrente all'associazione e alla mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dagli artt. 110 cod.pen. e 73, T.U. stup.. Ha dedotto come il complessivo compendio probatorio fosse da ritenere tale da escludere la previa sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e comunque, dall'altro, il dolo del reato associativo in capo al ricorrente, anche in considerazione dell'arco temporale limitato (pari a soli tre mesi) in cui si sarebbe realizzato l'apporto operativo e della sostanziale assenza di riscontro rispetto ai dati ricavabili dalle conversazioni intercettate, fatta eccezione per il sequestro di una quantità irrisoria di hashish. Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. e del reato contestato al capo 4) dell'imputazione. Ha evidenziato che non era stato effettuato alcun sequestro di armi, puramente menzionate nel contesto delle conversazioni intercettate e che le stesse dichiarazioni del ricorrente potevano, eventualmente, ritenersi idonee a dimostrare il solo possesso personale e non il relativo uso durante l'attività di spaccio. Con il terzo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la carente e insufficiente motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup. e alla riqualificazione del fatto contestato al capo 2) sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Ha sottolineato che il complesso degli elementi raccolti doveva indurre a riqualificare la fattispecie associativa nel senso suddetto, argomentando comunque ulteriormente in relazione al limitato apporto fornito dal ricorrente al sodalizio. Con il quarto motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento delle circostanze; ha argomentato che il giudizio formulato dalla Corte in ordine al provato diverso apporto temporale e posto a fondamento della determinazione della pena base avrebbe dovuto consequenzialmente condurre a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, vertendosi - in relazione al giudizio di responsabilità degli imputati per la fattispecie associativa e in ordine al contestato reato fine - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 2. Ciò posto, sono fondati il secondo motivo di ricorso formulato dal Rasizzi e il secondo motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA]; mentre, nel resto, i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati ovvero pedissequamente reiterativi di argomentazioni di fatto e di diritto già analiticamente affrontate dalla Corte territoriale; ricordando che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 3. Per motivi di antecedenza logica, vanno prioritariamente esaminati i profili di diritto illustrati nel primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo di ricorso proposto dal Rasizzi, in quanto tendenti a contestare la conclusione raggiunta dalle sentenze di merito in punto di configurazione, nella fattispecie in esame, di un sodalizio associativo rilevante ai sensi dell'art.74, comma 1, T.U. stup.. I motivi sono inammissibili, in quanto reiterativi di censure già proposte alla Corte territoriale e da questa smentite con analitica e congrua motivazione. 3.1 Va quindi premesso il riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione prevista dall'art. 74, T.U. stup.; per la configurabilità della quale non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (tra le altre, Sez. 1, n. 30463 del 7/07/2011, Cali, RV. 251011; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583); d'altra parte, nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, Mammoliti, RV. 244520, Sez. 3, n. 9457 del 06/11,2015, dep.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266286). Conseguendone che l'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso; tale da contemplare la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Collodo, Rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate finalizzate a una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). Rilevando altresì che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante rac:certamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, la predisposizione dei beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico sia mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610), rimanendo altresì i singoli reati-scopo, pur se di per sé stessi non sufficienti a denotare il vincolo associativo, un elemento sintomatico adeguatamente valutabile al fine di ritenere sussistente il sodalizio criminoso (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278). 3.2 Ciò premesso, deve ritenersi che le sentenze di merito abbiano fatto adeguato e condivisibile governo dei principi sopra richiamati. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha desunto la sussistenza della fattispecie associativa sulla base di una pluralità di elementi, specificamente rappresentati da: a) la reiterazione di episodi di compravendita di stupefacenti durante il periodo oggetto delle indagini; b) la stabile capacità di reperimento delle sostanze, sulla scorta di un modus operandi ripetitivo e consolidato; c) la preordinata suddivisione di ruoli e compiti tra i sodali (i quali, in particolare, attesa la presenza di un modulo organizzativo di tipo paritario, si adoperavano ciascuno dei contatti con i fornitori e gli acquirenti e della raccolta dei proventi); d) la sussistenza di una cassa comune; e) la predisposizione di basi logistiche per la custodia della sostanza stupefacente (quali quella ove il 5/2/2017 erano stati rinvenuti e sequestrati due panetti di hashish). La Corte ha, in particolare, operato una sistematica e analil:ica disamina dei predetti elementi, mediante un rinvio agli esiti dell'attività di indagine con specifico riferimento a quelli desumibili dalle conversazioni intercettate. In particolare, dalle stesse il giudice di secondo grado ha coerentemente desunto il dato della continuità delle operazioni di approvvigionamento di sostanza stupefacente e quello del ripetuto riferimento operato ai prezzi di acquisto e di cessione nonché ai prelievi e ai versamenti all'interno di un cassa comune, in relazione alla quale il coassociato Tempra aveva assunto il ruolo di collettore; ruolo, quest'ultimo, ampiamente emergente dalle conversazioni valorizzate dalla Corte territoriale (in particolare alle pagg.11-13 della sentenza impugnata). Specificamente la Corte, con motivazione da intendersi coerente con le emergenze probatorie e quindi immune da illogicità, ha valorizzato il ruolo del Tempra come gestore della cassa comune del gruppo (ruolo valorizzato anche dalle discussioni inerenti ai rispettivi rapporti di debito e credito degli associati con il Tempra medesimo, in riferimento al ruolo predetto); giungendo quindi, con motivazione da ritenere pure immune da vizi di illogicità, ad argomentare che l'utilizzo di una cassa comune costituisca un centrale elemento connotativo al fine di dedurre la sussistenza di uno stabile vincolo associativo. In ordine ai predetti elementi la Corte, con motivazione coerente e non manifestamente illogica(pag. 13 della sentenza), ha pertanto ritenuto che - lungi, in relazione alla prospettazione difensiva, dal rappresentare una mera gestione di comodo finalizzata a singole operazioni di acquisto e cessione - tali comportamenti concretizzassero un consolidato e duraturo modus operandi, il cui carattere stabile e "aperto" era pure testualmente evincibile dal tenore delle conversazioni intercettate (in particolare da quella del 24/01/2017, pure richiamata dalle difese, nella quale - dopo che il Tempra e il Rasizzi erano stati sottoposti a perquisizione - il primo aveva manifestato l'intenzione di "fermarsi" per un certo periodo). La Corte ha pure evidenziato, sempre con motivazione richiamante le risultanze dell'attività di intercettazione, alcuni specifici elementi fattuali coerenti rispetto alla configurazione di un sodalizio associativo e, in particolare che: a) la distribuzione dello stupefacente in favore dei terzi acquirenti era da intendersi nota a tutti gli appartenenti al gruppo; b) ciascun associato doveva dare il rendiconto dei proventi raccolti dalla cessione degli stupefacenti, poi confluenti nella cassa comune (come si evince dalle conversazioni aventi quali interlocutore il Tempra, tra cui quella del 7/02/2017, progr. 1690, riassunta a pag. 13 della sentenza impugnata); c) venivano frequentemente effettuati dei viaggi finalizzati all'acquisto di sostanza stupefacente tra Torino, Roma e Milano, come si evince dall'inequivoco contenuto di alcune conversazioni intercettate (progr. 2325, 2326 e 2407 del 19/2/2017, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; progr.1622 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dove vi era un riferimento ai debiti accumulati nei confronti di fornitori di Torino e Milano; progr. 1690 del 7/02/2017, dove si faceva univoco riferimento a un debito verso fornitori milanesi), tutte compendiate nell'ambito della motivazione delle sentenze di merito. In sostanza, gli elementi fattuali riassunti nelle sentenze di merito e specificamente relativi alla costanza degli approvvigionamenti dello stupefacente, al rapporto consolidato (e, come ritenuto dai giudici di secondo grado, del tutto paritario) tra gli associati, alla conoscenza reciproca del sistema di rifornimento e alla presenza acclarata di una cassa comune (idonea evidentemente a denotare la comunanza dell'interesse patrimoniale sotteso alle attività di rifornimento e di spaccio) nonché il riferimento, desunto dal tenore delle conversazioni intercettate, al carattere indeterminato del programma criminoso sotto il profilo temporale, sono state ritenute - del tutto coerentemente con i richiamati principi - idonei a configurare un sodalizio qualificabile sotto la specie prevista dall'art.74, T.U. stup.. 4. Per ragioni di consequenzialità logica va quindi esaminato il terzo motivo di ricorso articolato dalla difesa del Rasizzi nonché il punto di doglianza spiegato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], in quanto tendenti a ottenere la riqualificazione della fattispecie associativa nell'ambito di quella prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stu p.. Le censure sono inammissibili, in quanto meramente reiteral:ive di censure già spiegate in sede di appello ed esaurientemente esaminate da parte della Corte territoriale. 4.1 Deve quindi premettersi che l'associazione prevista dalla suddetta disposizione costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U. 34475 del 23/6/2011, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Rv. 263106) e la sua specificità sta nell'essere l'associazione stata "costituita per" commettere i reati previsti dall'art. 73, T.U. stup.. Pertanto, la relativa fattispecie, è configurabile alla necessaria condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, richiamato; e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operatività (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696; Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013); mentre, in assenza di un'espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente eccedente il limite della lieve entità, che sia indice di una possibilità già dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa. Il configurarsi di una associazione siffatta può presumersi in presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, tranne che emergano fatti eccedenti la soglia della lieve entità (a fortiori se coinvolgenti associati influenti sul gruppo). Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza, l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato), la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento e/o i contatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n. 3324 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bonsignore, n.m.), l'utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 5/6/2015, Khalfi, Rv 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015, Genco, RV. 264491; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278098). 4.2 La motivazione della Corte territoriale si è quindi adeguatamente confrontata con i suddetti principi; in particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato - con argomentazioni intrinsecamente coerenti -- i dati di fatto rappresentati dai consistenti quantitativi oggetto delle transazioni perfezionate dal gruppo (corrispondenti a rilevanti somme di denaro, sulla base dell'univoco tenore delle conversazioni intercettate) e dalla pluralità dei canali di approvvigionamento dei quali si era servito il sodalizio, sottolineando altresì la capacità dell'associazione di attingere a canali di rifornimento siti al di fuori del proprio ambito territoriale di operatività. Per l'effetto, la Corte ha coerentemente escluso che l'attività dell'associazione si sia manifestata con condotte rientranti in quelle previste dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; di contro, nel motivo di ricorso formulato dalla difesa del Rasizzi, si fa riferimento unicamente ad alcuni elementi di fatto - frutto di una lettura evidentemente parcellizzata della motivazione della sentenze di merito - contrastanti con gli esiti del compendio probatorio e comunque già analiticamente esaminati nella sentenza di primo grado, in tale modo sottraendosi all'onere di necessario confronto con le argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata. Le considerazioni che precedono comportano il logico rigetto del motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e con il quale è stata richiesta la riqualificazione sotto la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., della condotta contestata al capo 2) dell'imputazione, quanto meno in riferimento alla posizione del ricorrente. Sul punto, in riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella richiamata disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione; ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Nel caso di specie, il dato della sistematiicità delle transazioni e del non trascurabile quantitativo oggetto delle medesime impedisce - anc:he in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] - la qualificazione dei fatti sotto la specie di quello di lieve entità. 5. Detto della congruità motivazionale del provvedimento impugnato per quanto concerne la sussistenza dell'associazione e la non applicabilità del disposto dell'art.74, comma 6, T.U. stup., vanno a questo punto valutate le doglianze che i singoli propongono in relazione alla loro partecipazione ed al ruolo ricoperto in seno alla stessa, tanto con particolare riferimento al primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del Rasizzi e al primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. I motivi sono inammissibili, in quanto - anche in tal caso - meramente reiterativi di censure già analiticamente esaminate dalla Corte territoriale. 5.1 Va quindi premesso che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); dovendosi altresì richiamare il principio in base al quale, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). Ricordando altresì che, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662). 5.2 In riferimento specifico alla posizione del Rasizzi, la Corte territoriale ha fatto riferimento al contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il gennaio e il marzo del 2017; ricordando, sul punto, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Va quindi rilevato come la Corte territoriale abbia ampiamente e analiticamente confutato tutte le argomentazioni difensive tendenti a contestare la partecipazione del Rasizzi al sodalizio e con le quali era stata dedotta la sola occasionalità del suo apporto rispetto agli scopi del gruppo, al fine di riqualificare la sua condotta sotto la specie della sola partecipazione a condotte di acquisto e cessione di stupefacenti. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la valenza probatoria delle conversazioni intercettate in occasione della trasferta a Roma del gennaio 2017, finalizzata a ottenere un approvvigionamento di sostanza stupefacente, nell'ambito delle quali la volontà di "fermarsi" manifestata dal ricorrente (pag.6 della sentenza impugnata) è stata, con motivazione intrinsecamente coerente, ritenuta indice della previa sussistenza di un accordo programmatico finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati; così come, sempre in coerenza con il tenore letterale delle conversazioni, è stato conferito un idoneo valore probatorio alle conversazioni inerenti alla cassa comune, tra cui quella del 21/01/2017 intercorsa tra il Rasizzi e il Tempra, avente a oggel:to le modalità di gestione della stessa, materialmente tenuta dal secondo (con la manifestazione di risentimento espressa dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per avere creato degli ammanchi); mentre, d'altra parte, pure con motivazione coerente e logica la Corte ha dato atto del contenuto delle conversazioni intercorse tra il Rasizzi e un suo abituale acquirente (tale "Carmelo"), dal quale erano ricavabili univoci elementi in ordine alla sussistenza di un consolidato canale di fornitura e alla riferibilità del medesimo al sodalizio di cui lo stesso Rasizzi faceva parte. A fronte del predetto compendio probatorio, il motivo di ricorso si è quindi sostanzialmente - e genericamente - limitato a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto, a propria volta operata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni di vizi di illogicità. 5.3 Nell'esposizione del primo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che le circostanze di fatto valorizzate dalle sentenze di merito sarebbero state attinenti a soli rapporti personali tra lo stesso ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali inidonei a comprovare la partecipazione al sodalizio. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Anche sul punto, deve rilevarsi che la valorizzazione del contenuto delle conversazioni intercettate è stata operata dalla Corte territoriale con motivazione coerente ed esente dal denunciato vizio di illogicità; risolvendosi altresì il motivo di ricorso - in riferimento all'esatta interpretazione del contenuto delle conversazioni medesime - in una riproposizione, anche sotto il profilo meramente letterale, di censure già analiticamente esaminate nella motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte ha rilevato che le deduzioni difensive dovevano ritenersi il frutto di una lettura meramente frammentaria del contenuto delle intercettazioni, argomentando come le stesse dessero pienamente atto dell'intraneità del ricorrente rispetto al sodalizio, con un ruolo prettamente esecutivo rispetto alle indicazioni provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]. Specificamente, la Corte territoriale ha sottolineato la valenza probatoria della conversazione intercettata il 16/01/2017 tra il Rasizzi e il Tempra, nella quale si faceva univoco riferimento al [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che aveva raccolto e custodito parte del prezzo della droga; ricordando, sotto tale profilo, che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). A propria volta, a corroborare il contenuto della predetta conversazione la Corte ha pure logicamente valorizzato quello della successiva conversazione del 26/01/2017, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] notizie su un debito da riscuotere nella zona di Siracusa, nonché a ulteriori conversazioni coinvolgenti lo stesso ricorrente unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e all'altro associato Annino, tutte aventi a oggetto l'approvvigionamento e la cessione di sostanza stupefacente; quale quella del 20/02/2017, avente a oggetto l'acquisto da un terzo ([OSCURATO:PERSONA], individuato come abituale fornitore del sodalizio) di sostanza stupefacente richiesta dall'Annino e finalizzata alla cessione a terzi; ovvero quella del 16/02/2017, avente a oggetto un'operazione monitorata anche mediante servizio di osservazione, avente a oggetto la cessione di 2 kg di hashish operata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e precedentemente acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriormente, la Corte territoriale - in modo coerente e logico - ha pure valorizzato il ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore del viaggio del [OSCURATO:PERSONA] a Torino e finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente nonché come esecutore - in prima persona - sempre di una trasferta organizzata per formalizzare l'acquisto di una partita di hashish. Deve quindi ritenersi che la Corte abbia, con motivazione coerente con il contenuto del predetto materiale probatorio, ritenuto le plurime condotte sopra evidenziate come espressione di una attiva partecipazione del ricorrente al sodalizio complessivamente inteso e non come frutto di accordi estemporanei con il solo [OSCURATO:PERSONA]; in particolare inquadrando il ruolo del ricorrente - in coerenza con il tenore delle numerose conversazioni intercettate - come quello di soggetto stabilmente deputato alla raccolta del prezzo della vendita della sostanza stupefacente nella zona di Siracusa. 6. Devono essere esaminati a questo punto il profilo di doglianza proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso proposto dal Rasizzi e il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto inerenti all'applicazione - da parte dei giudici di merito - dell'aggravante speciale prevista dall'art.74,, comma 4, T.U. stup.. I motivi sono fondati. 6.1 Va premesso che, in relazione al testo della disposizione citata - che prevede l'aumento di pena se «l'associazione è armata» e che «l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito», la giurisprudenza di legittimità ha costantemente osservato che la predetta aggravante può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio qualora possa postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Araniello, Rv. 266041; Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borraccino, Rv. 281212 - 02, specificamente resa in fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva la consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione). Ulteriormente, va ricordato che la predetta aggravante, diversamente da quella analoga, ipotizzata 416-bis, comma 5, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247557; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263694; Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borraccino, Rv. 281212 - 01). Sulla base dei predetti principi, deve quindi ritenersi esclusa la configurabilità dell'aggravante qualora uno o più associati detengano armi il cui uso debba ritenersi come strettamente personale dei singoli associati. 6.2 Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, giungendo alla propria conclusione sulla base del tenore testuale delle conversazioni intercettiate (come riassunte alle pagg.23- 25 e poi alla pag.50 della sentenza impugnata) ma con argomentazioni che devono ritenersi affette dal lamentato vizio di illogicità; ricordando, sotto tale profilo, che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura argomentativa evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il compendio intercettativo, oltre a dimostrare il dato fenomenico del possesso di armi da parte dei singoli associati, fosse tale da dimostrare la reciproca consapevolezza degli stessi in ordine alla loro destinazione rispetto al funzionamento del sodalizio, in quanto le armi medesime sarebbero state possedute al fine di metterle a disposizione del gruppo criminale. Deve peraltro ritenersi che sussista la denunciata frattura logica - a propria volta idonea a perfezionare il vizio denunciato - tra il tenore testuale delle conversazioni riportate nella motivazione e le conseguenze che la Corte ne ha tratto. In particolare, nelle conversazioni intercettate tra il 4 e il 5/03/2017 (progr. 3085, 3097 e 3099), la Corte ha argomentato con motivazione coerente con il loro tenore testuale che le stesse riguardassero l'acquisto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una pistola Mauser, ma le successive frasi dalle quali la Corte ha desunto la destinazione dell'arma a uso non personale sono tratte da una discussione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo all'associazione e senza che dal tenore del dialogo possa evincersi alcun riferimento a quest'ultima. Analogamente, nella precedente conversazione del 16/01/2017 (progr. 150), intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi è il solo riferimento all'acquisto del primo nei confronti del secondo di cartucce o caricatori poi destinate alla cessione a terzi e non collocabili in rapporto al funzionamento del sodalizio o comunque a un uso non personale; mentre, nella conversazione intercettata il 10/02/2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], vi è pure un solo univoco riferimento del primo alla necessità del possesso dell'arma per tutelare i propri traffici illeciti. Altresì, la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (riportata a pag. 50 della sentenza) tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo all'associazione, denota - nel testo riportato dalla Corte territoriale - il solo riferimento ad armi personalmente possedute e custodite dal primo. In riferimento, altresì, alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato una sola conversazione intercettata il 26/02/2017 (progr.1298), nel corso della quale l'imputato - dopo una lite con un terzo soggetto avvenuta a Siracusa - aveva manifestato l'intenzione di andare a prendere una pistola a [OSCURATO:PERSONA], ovvero presso il proprio luogo di residenza.Deve quindi ritenersi illogica la conclusione formulata dalla Corte nella parte in cui ha ritenuto che - dal riassunto compendio probatorio potesse essere ricavato il dato rappresentato dal possesso di armi destinate a uso non esclusivamente personale in capo ai singoli associati. Conseguendone che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte territoriale, affinché provveda a riesaminare - sulla base dei predetti parametri - il complessivo materiale probatorio in rapporto alla contestazione della predetta aggravante. 7. Va quindi esaminato il profilo di dognanza sollevato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], con il quale la stessa ha evocato una violazione del divieto di bis in idem in riferimento alla contemporanea contestazione della fattispecie associativa di cui al capo 1) dell'imputazione con quella del reato previsto dall'art.73, T.U. stup., operata al capo 2), operando un riferimento al contenuto della sentenza n.200 del 31/05/2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art.649 cod.proc.pen.. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato; non sussistendo evidentemente alcuna violazione del divieto del bis in idem nella contemporanea contestazione della fattispecie associativa - fondata sugli specifici presupposti previsti dall'art.74, comma 1, T.U. stup. - rispetto all'esecuzione dei consequenziali reati fine rientranti nel programma criminoso indeterminato perseguito dal sodalizio; vedendosi quindi, anche in correlazione ai principi dettati dalla citata sentenza del giudice delle leggi, in diversi frammenti di condotta tra loro non sovrapponibili. 8. Va quindi esaminato il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del Messina, soggetto nei cui confronti non è stata contestata la fattispecie associativa e giudicato responsabile della cessione di un quantitativo di 5 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo di ricorso con il quale è stata contestata la mancata applicazione della fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile in quanto del tutto aspecifico. Sul punto, la Corte territoriale - nel rigettare il relativo motivo di appello - aveva evidenziato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della fattispecie predetta in ragione delle concrete circostanze del fatto; specificamente tali da dimostrare la capacità dell'imputato di rifornirsi anche di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e il suo non occasionale inserimento in ambienti dediti allo spaccio su notevole scala.In riferimento a tali puntuali argomentazioni, il motivo di ricorso - facente generico riferimento solo a una dedotta limitata capacità drogante della sostanza (elemento, peraltro, in riferimento al disposto dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., non posto alla base di motivo di appello) - ha, di l'atto, omesso del tutto qualsiasi adeguato confronto, incorrendo quindi nella predetta sanzione di inammissibilità. 9. Possono quindi essere congiuntamente esaminati, attesa la comunanza delle questioni giuridiche sottese, l'ultimo punto di doglianza articolato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo di ricorso proposto dalla difesa del Rasizzi, il quarto motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del Messina; in quanto tutti tendenti a coni:estare il giudizio di bilanciamento operato tre le circostanze attenuanti generiche„ riconosciute nei confronti dei quattro predetti imputati, e le contestate aggravanti (ovvero quella prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del Rasizzi e del [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva nei confronti del Messina); giudizio all'esito del quale le circostanze attenuanti generiche sono state poste in rapporto di equivalenza con le aggravanti suddette. In ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], del Rasizzi e del [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell'annullamento con rinvio dei capo di decisione inerente la predetta aggravante, il motivo risulta logicamente assorbito essendo demandata la valutazione in punto di giudizio di bilanciamento al giudice del rinvio, all'esito della nuova valutazione in punto di trattamento sanzionatorio. In riferimento alla posizione del Messina, va ricordato che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'ari:. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134; Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874). Non è quindi censurabile, in quanto esaustivamente motivato, il giudizio di equivalenza della contestata recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche in quanto giustificato sulla base dell'entità dei precedenti penali specifici gravanti sull'imputato. 10. Sulla base delle predette considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del Rasizzi e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla statuizione riguardante l'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. stup. e affinché la Corte provveda a riesaminare il profilo di diritto inerente all'effettiva ravvisabilità, sulla base del materiale probatorio agli atti, della relativa circostanza e a procedere alla eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I ricorsi dei predetti imputati vanno dichiarati inammissibili nel resto a va altresì dichiarato inammissibile quello proposto dal Messina, che va condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il predetto ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limita
Sentenza Cassazione n. 43711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris