CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04576/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28180/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore ed elet- tivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.114/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresen- ta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5760/2022 de- positata il 21/09/2022. Oggetto: Procedimento di correzione di errori mate- riali - Funzione - Condi- zioni -Contenuto concet- tuale della decisione -In- cidenza -Esclusione R.G.N. 28180/2022 Ud. 09/10/2025CC Sez. S1 - R.G. 28180/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5760/2022, pubblicata in data 21 settembre 2022, la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'ap- pellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (anche quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA]- le [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1192 /2015, pubblicata in data 11 maggio 2015, nella parte oggetto di cor- rezione di errore materiale disposta con ordinanza del medesimo Tri- bunale in data 27 giugno 2017 2. Il Tribunale di Latina, decidendo sulle opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento di prestazioni termali, aveva, all'esito del giudizio, revocato i decreti ingiuntivi, condannando [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 717.415,79, oltre in- teressi in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di € 895.003,77, oltre interessi, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Scaduto il termine per proporre impugnazione, a seguito della presentazione di istanza di correzione di errore materiale da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Latina aveva rettificato le somme oggetto della statuizione di condanna nella misu- ra di € 126.065,28, oltre interessi, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di € 462.453,16, oltre interessi di mora, quanto a [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Proposto appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. –la quale aveva con- testato che si vertesse in una ipotesi di correzione materiale, dedu- Sez. S1 - R.G. 28180/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 3 di 7 cendo quindi l'abnormità del provvedimento – la Corte d ' appello ha respinto il gravame. Richiamando gli orientamenti di questa Corte in materia, la Corte territoriale ha concluso, sulla base di indicazioni contenute nella stes- sa decisione del Tribunale, che nella specie ricorresse una ipotesi di erronea estrapolazione, dalla consulenza tecnica disposta in corso di giudizio, dei dati numerici riprodotti nelle tabelle contenute nella con- sulenza medesima, e quindi un mero “difetto di corrispondenza fra l'i- deazione del giudice (invero chiaramente esposta nel provvedimento riguardo ai criteri di computo e alle voci contabili da considerare) e la sua materiale rappresentazione, emendabile senza interferire sul con- tenuto concettuale e sostanziale della decisione”. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]- 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e “abnorme” applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale, pur richiamando correttamente i principi in materia, avrebbe poi operato una non corretta applicazione dei medesimi, giungendo in sostanza non ad emendare un mero errore materiale contenuto nella decisione impugnata, ma ad una vera e propria modifica della decisione mede- Sez. S1 - R.G. 28180/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 4 di 7 sima, con un esito di sua riforma nel merito che sarebbe invece pre- cluso dal vincolo di giudicato sceso sulla sentenza del Tribunale. 2. Il ricorso è fondato. La decisione impugnata ha, invero, operato un corretto richiamo ai principi enunciati in materia da questa Corte, la quale, anche re- centemente, ha chiarito che il procedimento di correzione di cui allo art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione(Cass. Sez. 1, Ordi- nanza n. 17309 del 27/06/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11333 del 15/05/2009) e ciò in quanto costituisce errore materiale suscettibile di correzione, quello che riguarda non la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedi- mento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e,come tale, percepibile e rilevabile i c- tu oculi(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011). A tal fine, il difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica deve essere chiaramente ri- levabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, non potendosi pertanto ri- correrea tale procedimento nel caso in cui si renda necessario un ac- certamento in fatto, incompatibile con la mera correzione di un errore (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3442 del 03/02/2022). Il ricorso al procedimento di cui all ' art. 287 c.p.c. , quindi, è espe- ribile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del Sez. S1 - R.G. 28180/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 5 di 7 giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, difetto che sia chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019). Dei principi correttamente richiamati, la decisione impugnata non ha fatto governo altrettanto corretto, sol che si consideri che il prov- vedimento di “correzione” non si è sostanziato nell'erronea applica- zione delle regole matematiche sulla base, tuttavia, di presupposti numerici non contestati ed esatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11333 del 15/05/2009), ma è consistito nel sostituire le poste finali contenu- te nell'originaria decisione - ed estrapolate direttamente dalla consu- lenza tecnica d'ufficio svoltain corso di giudizio - con altre poste – ri- tenute quelle “corrette” – estrapolate sempre dalla CTU, procedendo, evidentemente, ad una nuova valutazione delle indicazioni contenute nella medesima consulenza e, conseguentemente, nella formulazione di un nuovo giudizio sul merito della vicenda. Sono, del resto, le stesse argomentazioni spese dalla decisione impugnata ed evidenziare che nella specie non ricorreva alcun con- trasto - individuabile ictu oculi - tra ideazione e rappresentazione gra- ficaovvero fra il giudizio e la sua espressione letterale , e che invece il provvedimento di correzione di errore materiale era venuto ad incide- re sul contenuto concettuale della decisione, al punto che la stessa Corte territoriale – nella decisione impugnata – non si è limitata ad evidenziare un errore espressivo immediatamente percepibile sulla scorta del complesso della motivazione ma si è dovuta spingere ad Sez. S1 - R.G. 28180/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 6 di 7 operare una vera e propria esegesi della motivazione della decisione del Tribunale, al fine di individuare, tra le poste indicate nella CTU, quelle sulle quali lo stesso Tribunale aveva inteso basare la propria decisione in ordine alle somme concretamente dovute all ' odierna ri- corrente. Una simile operazione, come è evidente, si colloca al di fuori della correzione integrativadi cui al precedente di questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010- richiamata anche dalla deci- sione impugnata - in quanto nella specie non si è proceduto ad una mera integrazione di un provvedimento con l'introduzione di una sta- tuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ov- vero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale, ma si è operata una vera e propria ortopedia della sentenza,non sul piano della sua espressione materiale, ma sul piano della sua ideazione concettuale, per di più attraverso una vera e propria interpretazione del percorso argomentativo della decisione oggetto di correzione, e cioè tramite un'operazione che esula dal me- ro confronto tra un contenuto semantico univocamente estrapolabile dalla decisione e la sua mera espressione materiale. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diver- sa composizione, la quale provvederà altresì a regolare anche le spe- se del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Romain diversa compos