CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 29225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data 22 marzo 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , anche in sostituzione per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Palermo- in funzione di giudice dell'appello cautelare-confermava il provvedimento emesso il 01/03/2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo di rigetto della istanza de libertate, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura custodiale di massimo rigore per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416b1s1 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'Abbate , con atto sottoscritto dai suoi difensori, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 15,14,111. Cost. e art. 6 Cedu, e vizio di motivazione, per omissione, illogicità manifesta e contraddittorietà. Il Tribunale aveva omesso di valutare che l'ordinanza di sospensione dei termini custodiali- adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. per. in data 07/06/2023- era inefficace nei confronti del ricorrente per un duplice ordine di motivi: mancava una esplicita richiesta da parte del Pubblico ministero, che aveva formulato l'istanza di sospensione dei termini custodiali nei confronti di ventuno imputati nell'ambito di altro processo e nel corso di udienza, celebrata prima della riunione della posizione del ricorrente al procedimento principale e dunque prima che lo stesso Abbate divenisse parte del processo; mancava una effettiva e reale interlocuzione con la difesa dell'Abbate, avendo il giudice emesso l'ordinanza di sospensione nel corso della udienza del 07/06/2023, a seguito della riunione della posizione del ricorrente, senza mai interpellare i difensori del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità per aspecificità e genericità delle doglianze. 1.1. Per una migliore intellegibilità della vicenda sub iudice è opportuno richiamare- in sintesi- il substrato processuale su cui si innesta il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato il 07/06/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare nell'ambito del proc. n 4353/2023 Gip, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.: il Pubblico ministero nel corso della udienza del 3 maggio del 2023- celebratasi nei confronti dei coimputati dell'Abbate con le forme del rito abbreviato- avanzava richiesta di sospensione dei termini custodiali a tenore del comma due dell'art. 304 cod. proc. pen.; il Giudice dell'udienza preliminare riservava la decisione e alla udienza, celebratasi il successivo 23 maggio con le forme del rito abbreviato nell'ambito di altro procedimento nei confronti del solo Abbate — la cui posizione era stata stralciata dal processo a carico dei coimputati per un vizio di procedura- disponeva riunirsi la posizione del predetto al procedimento principale; alla udienza del 07/06/2023 , a seguito del provvedimento di riunione dei due procedimenti, il Giudice dell'udienza preliminare, presenti i difensori dell'Abbate, dava lettura dell'ordinanza con la quale- in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero- disponeva la sospensione dei termini ex art. 303- b bis ) ed ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di "21 imputati". 2 P 2. Precisata in tal modo la scansione processuale, osserva la Corte che la quaestio iuris introdotta dai difensori dell'Abbate in ordine alla assoluta necessità di una istanza di sospensione ad hoc sia stata già scrutinata e ritenuta non fondata dal Tribunale di Palermo sulla base di un iter logico-argomentativo, esaustivo, iraciège e perfettamente aderente ai consolidati principi di diritto sanciti in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità. E' ius receptum il principio secondo cui la causa di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen, si fonda sul dato oggettivo della complessità del dibattimento e/o del giudizio abbreviato ( ex multis, Sez. 2, n. 10976 del 31/01/2005; Sez.1, n. 28073 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] , rv 279665-01; v pure C.Cost. sent. n. 238/97), di guisa che- ai fini della sospensione- non può farsi riferimento a posizioni individuali differenziate né il provvedimento di sospensione può avere un'efficacia frazionata. Anche in relazione ai procedimenti cumulativi, la sospensione dei termini, sebbene disposta sulla base di cause "personali", opera nei confronti di tutti i coimputati, salvo che l'imputato "non interessato" chieda la separazione del processo ex art. 304, comma 5, cod. proc. pen. ( così Sez. Un. n 23381 del 14/06/2007, [OSCURATO:PERSONA], rv. 236393-94). Tale essendo la panoramica normativa, correttamente il Tribunale non ha ritenuto necessaria la reiterazione di specifica istanza anche nei confronti dell'Abbate dal momento che da un lato la richiesta del Pubblico ministero era stata formulata sulla base del fatto oggettivo della complessità del processo, ontologicamente comune a tutti gli imputati , e dall'altro lato il Giudice aveva emesso l'ordinanza di sospensione nel corso della udienza del 07/06/2023 dopo la riunione della posizione dell'Abbate a quella degli altri coimputati nell'ambito del procedimento principale. La correttezza della soluzione adottata dai giudici di appello, ad avviso della Corte, trova altresì indiretta ma chiara ed univoca conferma anche nella norma contenuta nell'art. 304 , comma 5, cod. proc. pen., che - con esplicito riferimento alle ipotesi contemplate al comma 1, lett. a) e b)- estende gli effetti della sospensione nei confronti di tutti gli imputati, salva la facoltà per gli interessati non coinvolti nella causa di sospensione di chiedere la separazione dei procedimenti. Una previsione di analogo tenore non si rinviene, invece, per l'ipotesi di sospensione, che è poi quella relativa al caso in esame, disposta per la complessità del dibattimento per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. : il silenzio serbato sul punto induce ragionevolmente a ritenere c:he il legislatore abbia individuato un'inderogabile causa oggettiva, insuscettibile di limitazione soggettiva. Al riguardo, è utile segnalare come questa Corte abbia ritenuto che il provvedimento di sospensione, fondato sul dato oggettivo della complessità del processo, opera anche in relazione all'imputato che- al momento dell'adozione del provvedimento- non era ancora detenuto ( così, cfr Sez 5, n. 21745 del 02/04/2009 , Rv. 243886 - 01). Si deve, quindi, ribadire che l'efficacia del provvedimento si estende "erga omnes", indistintamente nei confronti di tutti gli imputati che sono parte nel processo.2.2. Manifestamente infondata è la ulteriore questione - anch'essa già esaurientemente e logicamente scrutinata dal Tribunale - relativa al numero degli imputati nei cui confronti dovrebbe operare il provvedimento di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] della udienza preliminare - come congruamente hanno illustrato i giudici dell'appello cautelare - nel disporre la sospensione faceva riferimento- in un passaggio motivazionale del provvedimento- ad un numero di imputati effettivamente inferiore a quello reale (ventuno in luogo di ventidue ). Sullo specifico thema, i giudici del gravame, in modo convincente e logico, hanno illustrato come da un lato l'indicazione di un numero inferiore di imputati fosse frutto di evidente errore materiale, conseguente alla riunione dei processi, e come dall'altro lato il dispositivo del provvedimento riferisse- in modo chiaro e netto- l'effetto sospensivo al processo nella sua unitarietà, senza distinzione alcuna ( cfr pag. 3 del provvedimento impugnato). 2.3. Inammissibile è la ulteriore questione relativa alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, anch'essa puntualmente scrutinata ed esaminata nel provvedimento gravato (pagg. 6 e 7), con argomentazioni non superate dalle ripetitive e aspecifiche allegazioni difensive. Il Tribunale ha osservato come l'ordinanza di sospensione fosse stata letta in udienza alla presenza dei difensori del ricorrente, che -sebbene non interpellati dal Giudice- nulla avevano eccepito al riguardo. L'assenza di contraddittorio con la difesa integra una nullità, non assoluta ma generale e a regime intermedio: in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la difesa avrebbe dovuto eccepire il vizio immediatamente dopo il compimento dell'atto ( così ex multis Sez. 6, n 37406 del 13/10/2011, Pianoforte, Rv 250811). Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la questione posta per la prima volta in sede di gravame fosse tardiva, essendo preclusa dall'effetto sanante eX art. 182 cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi