CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 911/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., dovendo l'allontanamento del ricorrente al più ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha accertato come la condotta del ricorrente - che si era trattenuto ad utilizzare alcune slot-machines presso una tabaccheria situata oltre casa propria rispetto alla direzione di marcia da intraprendere al ritorno dal nosocomio ove era stato autorizzato a recarsi ed in orario non compatibile con quello entro cui avrebbe dovuto raggiungere l'abitazione - integri il reato di cui all'art. 385 cod. pen., tanto in relazione all'elemento oggettivo quanto a quello soggettivo; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono parimenti riproduttivi di profili di censura già vagliati dal giudice di merito (oltre che manifestamente infondati) dal momento che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto le modalità della condotta - protrattasi a lungo e realizzatasi in luogo distante dalla propria abitazione e risultando, dunque, espressiva di particolare spregio del ricorrente rispetto alle prescrizioni dell'autorità - come ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa nonché alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi, peraltro, elementi positivamente valutabili ai fini della concessione di dette circostanze; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci