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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 39305/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata, pronunciata in data 3 maggio 2022, ha dichiarato non luogo a procedere sul reclamo proposto, in data 28 luglio 2021, da [OSCURATO:PERSONA] che aveva segnalato l'illegittima, stante la permanenza della situazione di pandemia, sospensione della seconda telefonata mensile, risultando insussistente la situazione lamentata dal detenuto e comunque, nelle more, trasferito l'Attanasio presso altro istituto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la declaratoria di non luogo a procedere equivale a dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, il trasferimento del detenuto dopo l'istanza non muta la competenza a provvedere sul reclamo, la trattazione di reclamo inerente diritti soggettivi va compiuta nel contraddittorio delle parti; rilevato che la decisione impugnata, provvedendo su reclamo avente ad oggetto la lesione, prospettata dal detenuto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, ha- utilizzando la formula "non luogo a provvedere" - dichiarato de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità del reclamo, siccome relativo a pregiudizio non attuale, essendo il detenuto reclamante trasferito in istituto di pena diverso da quello cui si riferiva il reclamo; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto nulla deduce sulla attualità del pregiudizio, che è il requisito la cui sopravvenuta mancanza ha fondato la declaratoria di inammissibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata, pronunciata in data 3 maggio 2022, ha dichiarato non luogo a procedere sul reclamo proposto, in data 28 luglio 2021, da [OSCURATO:PERSONA] che aveva segnalato l'illegittima, stante la permanenza della situazione di pandemia, sospensione della seconda telefonata mensile, risultando insussistente la situazione lamentata dal detenuto e comunque, nelle more, trasferito l'Attanasio presso altro istituto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la declaratoria di non luogo a procedere equivale a dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, il trasferimento del detenuto dopo l'istanza non muta la competenza a provvedere sul reclamo, la trattazione di reclamo inerente diritti soggettivi va compiuta nel contraddittorio delle parti; rilevato che la decisione impugnata, provvedendo su reclamo avente ad oggetto la lesione, prospettata dal detenuto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, ha- utilizzando la formula "non luogo a provvedere" - dichiarato de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità del reclamo, siccome relativo a pregiudizio non attuale, essendo il detenuto reclamante trasferito in istituto di pena diverso da quello cui si riferiva il reclamo; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto nulla deduce sulla attualità del pregiudizio, che è il requisito la cui sopravvenuta mancanza ha fondato la declaratoria di inammissibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settem
Decreto Cassazione n. 39305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris