CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Miranda, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 14 dicembre 2023, con la quale l'imputato era stato condannato, ritenuta la recidiva specifica, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, in qualità di legale rappresentante di una società, ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni deilavoratori dipendenti, relative all'annualità 2016, per un importo annuo complessivo di euro 21.828,88 (fatto commesso in Agrigento il 16 gennaio 2017). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta il vizio motivazionale in relazione alla formulazione dell'imputazione, la quale è stata modificata all'udienza del 26 aprile 2023, con riferimento al periodo in contestazione, senza che l'imputato sia stato rimesso nel termine per provvedere all'eventuale pagamento e usufruire della causa di non punibilità prevista dalla stessa disposizione incriminatrice. 2.2. In secondo luogo, si lamentano la violazione dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., e il vizio motivazionale, in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta che quest'ultima avrebbe deposto utilizzando atti non messi a disposizione delle parti processuali, ma asserítamente interni al proprio ufficio ispettivo; documenti dei quali non era stata verificata l'effettiva provenienza. 2.3. In terzo luogo, si lamentano la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale, quanto alla prova della responsabilità penale ulteriore ogni ragionevole dubbio. I modelli DM10 prodotti dimostrerebbero, secondo i giudici, la prova dell'effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori. In mancanza di ulteriori elementi a sostegno dell'effettività di tale retribuzione sotto il profilo soggettivo, si sarebbe dovuto tenere conto dell'insussistenza del dolo, visto che verosimilmente l'imputato non era stato in grado di provvedere al pagamento delle retribuzioni e delle connesse contribuzioni, per le difficoltà economiche in cui l'azienda si trovava negli ultimi anni 2.4. Con una quarta doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio motivazionale, con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Si sarebbero dovuti considerare: l'esiguità del danno e l'assenza di recidiva. 2.5. Con un quinto motivo di censura, si lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la mancata esclusione della recidiva. Mancherebbe, su tali profili, un'adeguata motivazione; in particolare i giudici di merito avrebbero potuto comunque concedere la sospensione condizionale, subordinandola ad adempimenti in capo all'odierno ricorrente. 2.6. Si eccepisce, infine, la prescrizione del reato, in quanto risalente all'anno 2016. 22.7. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto e, con particolare riferimento all'ultimo motivo di doglianza, evidenzia che la prescrizione decorre dal 16 ottobre 2016 e dal 16 gennaio 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché è basato su censure che rappresentano in larga parte la riproposizione di rilievi già esaminati e correttamente disattesi dalla Corte d'appello e, comunque, inammissibili per genericità o perché non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen. 1.1. Il primo motivo di doglianza, relativo alla modificazione dell'imputazione, è formulato in modo non specifico. La difesa non spiega in cosa tale modificazione sia effettivamente consistita, rispetto alla formulazione preesistente, né in che misura la stessa abbia pregiudicato l'esercizio dei suoi diritti, se non genericamente, richiamando l'art. 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, che consente il pagamento del debito previdenziale nel termine di tre mesi. Come precisato dalla Corte di appello, si è trattato di una modifica riferita al tempo del commesso reato, regolarmente notificata all'imputato assente, rispetto alla quale la difesa non ha svolto alcuna eccezione e, anzi, ha rappresentato la volontà di procedere nelle forme del rito ordinario; né in quella sede è stata espressa dalla difesa la volontà di saldare il debito previdenziale. Deve in ogni caso trovare applicazione il principio secondo cui la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159 - 02; Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013, Rv. 254658). 1.2. Il secondo motivo - relativo alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] perché questa si sarebbe servita di appunti di provenienza non verificata - è inammissibile, in quanto rappresenta la mera riproposizione di una doglianza già correttamente disattesa dal giudice di secondo grado. La Corte di appello ha ben evidenziato come nessuna eccezione fosse stata proposta nel corso dell'esame della testimone e come non vi sia alcun divieto di consultazione di atti a sostegno della memoria che non siano conosciuti alle parti. Infatti l'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., prevede che «il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui 3redatti», senza prevedere che tali atti debbano essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento o resi noti alle parti in quanto tali, a condizione che siano potenzialmente esaminabili, su richiesta di parte (ex multis, Sez. 2, n. 46078 del 03/10/2023, Rv. 285418; Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Rv. 271279). La prova, infatti, si forma in contraddittorio ed è rappresentata dalla deposizione del testimone, il quale risponde della veridicità di quanto esposto, indipendentemente dal contenuto dei documenti consultati. 1.3. Ripetitivo di doglianze già motivatamente disattese è anche il terzo motivo, riferito alla prova della responsabilità penale. Come ben evidenziato dalla Corte d'appello, la ricostruzione difensiva secondo cui le retribuzioni non sarebbero state corrisposte ai dipendenti, per una non meglio precisata crisi imprenditoriale, è meramente ipotetica, a fronte delle chiare dichiarazioni della funzionaria Inps escussa e dei modelli in atti, da cui emerge che i dipendenti erano stati pagati e che, dunque, i contributi erano dovuti nella misura indicata nell'imputazione. 1.4. La quarta doglianza è inammissibile. Essa rappresenta la mera riproposizione di un analogo rilievo, che la Corte d'appello ha correttamente disatteso, perché basato sulla negazione dell'evidenza, ovvero su una pretesa eseguità del danno, pur in 'presenza di un'omissione pari al doppio della soglia di punibilità, e sulla mancanza di recidiva, pur essendo l'imputato condannato con recidiva specifica. 2.5. Analogamente, deve essere ritenuta inammissibile anche la quinta censura, relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, alla mancata esclusione della recidiva. Il motivo è formulato in modo perplesso e incompleto, essendo basato su generiche e asserzioni smentite dagli atti: non essendo stata sostanzialmente prospettata la sussistenza di elementi positivi di giudizio che sarebbero stati premessi o scorrettamente valutati dai giudici di merito; non essendo stata contrastata l'affermazione dei giudici di primo e secondo grado secondo cui vi è una crescente pericolosità del soggetto, il quale continua a delinquere, con un'omissione di significativa rilevanza; non essendovi sostanziali critiche alla ritenuta negatività della personalità dell'imputato, del quale non si può certo presumere, vista la sua assoluta insensibilità alla legalità, che sì astenga dal commettere ulteriori reati. 2.6. La censura relativa alla prescrizione è manifestamente infondata. Il reato è stato commesso il 16 gennaio 2017, con il riconoscimento della recidiva specifica; il termine prescrizionale è, dunque, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., di complessivi nove anni, giungendosi 4così al 16 gennaio 2026; devono poi essere presi in considerazione ulteriori 84 giorni di sospensione della prescrizione, per rinvio dovuto a richiesta difensiva (udienza del 20 del 21 settembre 2023), giungendosi, così, alla data finale del 10 luglio 2026, ampiamente successiva sia alla pronuncia della sentenza impugnata sia alla pronuncia della presente sentenza. 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in C 3.000,00. P.Q.M