CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -2026 contro2180 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore diCOSTA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti - ricorrenti incidentali -nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RNuOmSerEo r,e gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026ANTONINO SGROI; Numero di raccolta generale 19035/2026- resistente con mandatoD -at a pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D’APPELLO diVENEZIA, depositata il 27/04/2020 R.G.N. 352/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Mediante ricorso al Tribunale di Vicenza la s.r.l. “[OSCURATO:PERSONA]”e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso il verbaleispettivo con il quale l’Inps aveva disconosciuto il rapporto dilavoro subordinato intercorso tra lo stesso Costa e lamenzionata società dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 2016. Iricorrenti hanno chiesto che fosse accertata l’esistenza di talerapporto di natura subordinata, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] svolto in favore della società l’attività di dirigente addettoal settore commerciale, e, in subordine, nell’ipotesi diannullamento di esso, che fossero restituiti i contributi versatidalla [OSCURATO:PERSONA] all’Inps nella Gestione lavoratori subordinati.2. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato integralmente il ricorsoaffermando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto l’onereprobatorio avente ad oggetto l’effettiva esistenza del rapportodi lavoro in questione. Quanto alla domanda subordinata, harilevato che Costa difettava di legittimazione attiva, giacchéquest’ultima spettava soltanto alla società.3. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia haparzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], inproprio e in qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, ha disatteso i motivi di impugnazione relativi alladomanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato,mentre ha accolto le censure concernenti la domanda di- 2 -restituzione dei contributi, condannando l’Inps a restituirNeu maerlola re gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026società la contribuzione versata in maniera iNnudmeerbo idti ara ccolta generale 19035/2026limitatamente al periodo non prescritto, cioè da aprile 2005 Daat a pubblicazione 11/06/2026maggio 2006.4. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore dellasocietà, ha resistito mediante controricorso, con il quale haspiegato ricorso incidentale.5. All’esito della camera di consiglio del 30 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I due motivi del ricorso principale possono essere esaminaticongiuntamente in quanto fra loro connessi.1.1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1241 c.c., per avere la Corte d’appello rigettatol’eccezione con la quale l’Inps aveva opposto in compensazioneal credito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione uncredito dell’Istituto rappresentato dall’indebita fruizione, daparte della società, di benefici contributivi ex art. 8 della l. n.223 del 1991, sulla base dell’erroneo presupposto che il creditodell’Inps riguardava la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] eraamministratore unico, e non la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.A giudizio dell’Inps, il convincimento della Corte d’appellosarebbe errato perché il credito posto in compensazioneriguardava la [OSCURATO:PERSONA] e non la FIBO, in quanto scaturivadall’indebita fruizione dei benefici contributivi ex art. 8 della l.n. 223 del 1991 da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]- 3 -Numero registro generale 27863/2020s.p.a.) in relazione ai lavoratori licenziati e posti in mobilità dallaN umero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 19035/20261241 c.c., in quanto il credito opposto in compensazione eravantato dall’Inps non nei confronti della FIBO, ma della CostaMario.1.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., si lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,per avere la Corte d’appello omesso di considerare lacircostanza che il credito posto in compensazione dall’Inpsrispetto al credito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto la restituzione di contributi indebitamente versati,riguardava la [OSCURATO:PERSONA] e non la FIBO.L’Inps osserva che tale circostanza, già dedotta nelle memoriedifensive depositate in primo e secondo grado, si potevaevincere da altro verbale ispettivo, con cui era stata accertatal’indebita fruizione dei benefici contributivi in questione.Evidenzia, inoltre, che la cartella di pagamento avente adoggetto il recupero degli sgravi contributivi e le relative sanzioniera stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma l’opposizione erastata respinta dal Tribunale di Vicenza mediante sentenzacontro la quale era stato proposto appello dichiaratoinammissibile dalla Corte di merito.2. Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 4) e 6),c.p.c.2.1. Secondo i controricorrenti, il ricorso violerebbe il requisitodi autosufficienza, perché l’Inps si sarebbe limitato a trascriverepagine e pagine di atti e documenti senza tuttavia formularedoglianze nei confronti della sentenza impugnata, limitandosi adaffermare che la Corte avrebbe dovuto decidere diversamente.- 4 -Numero registro generale 27863/20202.2. Contrariamente a quanto assumono i controricorrenti, laN umero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 19035/2026riproduzione nel ricorso per cassazione del contenuto degli atDtait a pubblicazione 11/06/2026processuali ritenuti rilevanti non incide affatto sulla pienaintellegibilità delle censure rivolte dall’Inps alla sentenzaimpugnata, giacché l’Istituto ha chiaramente enunciato i motiviin forza dei quali, a suo avviso, la decisione assunta dalla Cortedi merito sarebbe errata.In particolare, dalla lettura del ricorso emerge in manierainequivocabile che le doglianze attengono al presupposto dalquale muove la statuizione contestata relativa allacompensazione operata dall’Inps, ossia al fatto che il debitoverso l’Inps era imputabile a Costa quale amministratore unicodella FIBO, nonché alle conclusioni in diritto che da talepresupposto la Corte di merito ha tratto, cioè che lacompensazione è illegittima essendo formalmente diversi ilsoggetto creditore ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e debitore ([OSCURATO:SOCIETA].).2.3. È evidente, quindi, che nella specie risulta pienamenteosservato l’onere di chiarezza e sintesi espositiva che l’art. 366c.p.c. impone al ricorrente per cassazione al fine di assicurarela tutela effettiva del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il rispettodei principi del giusto processo (artt. 111 Cost. e 6 CEDU). Edinfatti, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art.366, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazionedev’essere redatto in conformità al dovere processuale dellachiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrenteselezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrireal giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’interavicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e nonrisolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le- 5 -ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi eleNnucmaertoa re gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026dall’art. 360 c.p.c. (v. Cass. n. 8245 del 2020). Numero di raccolta generale 19035/20263. Nel merito, i motivi sono fondati. Data pubblicazione 11/06/20263.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (v.Cass. n. 1480 del 2017; sono conformi Cass. n. 26305 del 2018e Cass. n. 22397 del 2019). Inoltre, il fatto di cui sia statoomesso l’esame, rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5), c.p.c.,dev’essere stato «oggetto di discussione fra le parti» e, quindi,necessariamente “controverso” (v. Cass. n. 26274 del 2018,secondo cui, ove il giudice affermi che un fatto è esistente oprovato, perché incontroverso o pacifico, tale punto delladecisione non può essere censurato in termini di vizio dellamotivazione).3.2. Nella specie, dal contenuto delle memorie di primo esecondo grado trascritto in ricorso emerge che l’Inps avevadedotto, quale fatto impeditivo del diritto alla restituzione deicontributi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la Gestionelavoratori dipendenti, il fatto che l’Istituto vantava nei riguardidella citata società un controcredito per contributi e sanzioni invirtù di quanto contestato con il verbale del 29 gennaio 2008 edella conseguente cartella di pagamento.In particolare, nella memoria di costituzione in appello l’Inpsaveva precisato che il controcredito vantato non atteneva allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], soggiungendo nelle note autorizzatedel 23 gennaio 2020 che il controcredito in questione derivava- 6 -Numero registro generale 27863/2020dal recupero di sgravi contributivi, e relative sanzioniN, umero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 19035/2026indebitamente fruiti dalla società per effetto dell’assunzionDeat a pubblicazione 11/06/2026dalle liste di mobilità di lavoratori licenziati dalla [OSCURATO:SOCIETA]3.3. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione talespecifico fatto impeditivo debitamente introdotto dall’Ente nelladialettica processuale. Ed infatti, la Corte di merito ha rilevatoche la diversità soggettiva tra creditore e debitore nonconsentiva la trattenuta dei contributi da restituire (v. pag. 8della sentenza impugnata: «L’ente non li ha restituiti ritenendolegittimo trattenerli in quanto vi era altra partita debitoria delCosta quale [OSCURATO:SOCIETA]. Il collegio ritiene non correttadetta operazione essendo formalmente diversi i soggetticreditore (la srl) e debitore (la spa) ed essendo irrilevante laidentità della persona fisica cui il rapporto previdenzialeÈ evidente che, ove avesse preso in considerazione il fattocontroverso non valutato (ossia, come detto, che il creditodell’Inps derivava dall’indebita fruizione di sgravi perl’assunzione di lavoratori collocati in liste di mobilità dalla FIBO),la decisione avrebbe potuto essere diversa, in quanto sarebbevenuto meno il presupposto della diversità soggettiva tracreditore e debitore.3.4. Né ha rilievo il fatto che nel corso del giudizio l’Inps nonavrebbe mai depositato le sentenze emesse nell’ambito delgiudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento emessaper il recupero degli sgravi (v. pag. 11 del controricorso). Aprescindere da tale produzione, difatti, è innegabile che la Cortedi merito ha statuito senza prendere in esame lo specifico fattostorico sotteso all’eccezione di compensazione e ritualmenteallegato nel processo, sicché la decisione presta il fianco allacensura in esame.- 7 -Numero registro generale 27863/20204. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata, aNi umero sezionale 2180/2026Numero di raccolta generale 19035/2026sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., l’erratDaat a pubblicazione 11/06/2026interpretazione dell’art. 2697 c.c. e la conseguente omessavalutazione di un fatto decisivo della controversia, per non averla Corte di merito correttamente valutato l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, l’oneredella prova e le risultanze istruttorie.I controricorrenti deducono che spettava all’Inps provare i fattiimpeditivi, estintivi e modificativi del diritto dedotto in giudizio,in quanto, se è vero che l’Ente esperisce un’azione di nullità,non può per questo considerarsi sottratto all’onere della prova.Osservano che, nella specie, l’Inps aveva annullato il rapportodi lavoro dirigenziale basandosi sulla compagine sociale e su diun verbale di assemblea del 1992, che attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] poteri, ma senza fornire prove dell’esercizio effettivo ditali poteri. Rilevano, inoltre, che non erano stateadeguatamente valutate le loro allegazioni e si dolgono dellamancata ammissione dei mezzi di prova.5. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.5.1. È inammissibile laddove mira a sollecitare un nuovo esamedella controversia sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbefatto correttamente valutato le circostanze di fatto dedotte incorso di causa, le quali, se ben apprezzate, avrebberodimostrato l’esistenza del rapporto di lavoro disconosciutodall’Inps. A giudizio di parte controricorrente, non sarebberostate opportunamente valorizzate dalla Corte le allegazionirelative all’attività in concreto svolta da [OSCURATO:PERSONA], il quale,in virtù delle relazioni costruite nel corso degli anni connumerosi partner commerciali all’estero, avrebbe svoltoun’attività lavorativa riconducibile alla nozione di “dirigente”delineata dalla contrattazione collettiva (v. pagg. 18 e ss.).- 8 -È evidente che, in questo modo, la parte tende a sollecitaNruem euron re gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026nuovo apprezzamento del materiale probatorio già esaNmumienroa dti ora ccolta generale 19035/2026dalla Corte di merito, introducendo profili di censura noDnat a pubblicazione 11/06/2026consentiti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza diquesta Corte, difatti, il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, attesoche l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v.Cass. 32505 del 2023, Cass. n. 9097 del 2017 e Cass. n. 7921del 2011).5.2. Il motivo non è ammissibile, inoltre, laddove la parte siduole della mancata ammissione della prova testimoniale adopera sia del Tribunale di Vicenza che della Corte d’appello diVenezia.Nella sentenza impugnata sono dettagliatamente enunciate leragioni per le quali è stata ritenuta corretta la decisione delGiudice di primo grado di non ammettere la prova testimonialerichiesta. In particolare, le richieste di prova sono statedisattese perché le prove orali sono state considerate nonsignificative e non decisive a fini qualificatori (v. pag. 7).Nel ricorso la parte lamenta genericamente la mancataammissione della prova, senza articolare la censura in modo tale- 9 -da consentire di apprezzare la violazione delle regole proceNsusmuerao lrie gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026nella quale sarebbero incorsi i Giudici di merito. Ed inNfaumtteiro, dli ara ccolta generale 19035/2026censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa allDaat a pubblicazione 11/06/2026mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibilese con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa algiudice del merito, quale è quella di non pertinenza delladenunciata mancata ammissione della prova orale rispetto aifondamenti della decisione, senza allegare le ragioni cheavrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, néadempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare ladecisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività eritualità della relativa istanza di ammissione (v. Cass. n. 8204del 2018 e Cass. n. 9748 del 2010).5.3. Il motivo è infondato, invece, laddove denuncia laviolazione dell’art. 2697 c.c.Va ricordato, in primo luogo, che l’inosservanza di dettadisposizione si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (v. Cass. n. 26739 del 2024).Nella specie, la Corte territoriale non ha operato alcunainversione dell’onere probatorio, ma ha rettamente applicato ilcriterio di distribuzione di tale onere imposto dalla norma che,secondo la prospettazione dei controricorrenti, sarebbe stataconculcata. Questa Corte, difatti, ha statuito che, in forza delpotere di autotutela spettante, in via generale, alle pubblicheamministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica,di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti,nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasiprovvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con- 10 -la normativa vigente, e quindi può disconoscere in rNaumdeirco ere gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che cosNtuitmuerios dci era ccolta generale 19035/2026presupposto necessario e indefettibile della sussistenza dDealt a pubblicazione 11/06/2026rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza,che i contributi versati sono inidonei a costituire una validaposizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valerel’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, lavalida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deveprovare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisitodella subordinazione (v. Cass. n. 809 del 2021).La sentenza impugnata si pone nel solco di tale orientamento,giacché il ragionamento decisorio ha preso l’abbrivio dall’esattorilievo secondo cui il primo Giudice aveva fatto correttamentericadere sul lavoratore l’onere di provare la natura subordinatadel rapporto a fronte del motivato disconoscimento, da partedell’Inps, dei tratti distintivi della subordinazione (v. pag. 6).6. Tramite il secondo motivo si denuncia, a norma dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., l’errata interpretazione degli artt.1325 e 1345 e ss. c.c., 1418 e ss. c.c. e 2126 c.c., conconseguente omessa valutazione di un fatto decisivo per ilgiudizio, per avere la Corte d’appello affermatol’imprescrittibilità dell’azione di annullamento del rapportoprevidenziale a causa della nullità del sottostante rapporto dilavoro.In sintesi, nel motivo si evidenzia che nella specie il contratto dilavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva dirsi nullo e comunque, anche nel caso in cui siaffermasse l’inesistenza del rapporto di lavoro, l’Inps nonavrebbe potuto non riconoscere il versamento dei contributi aifini dell’erogazione della prestazione previdenziale.7. Il motivo è infondato.- 11 -7.1. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazionNeum edroe rle gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026consolidato principio interpretativo – enunciato in più ocNcumaesrioo dni rai ccolta generale 19035/2026da questa Corte – secondo cui l’azione o eccezione con la quaDleat a pubblicazione 11/06/2026l’Inps intenda far accertare la nullità, totale o parziale, dellaposizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza delrapporto di lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensidell’art. 1422 c.c., ancorché sia assoggettata a prescrizionedecennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., l’azione di ripetizione deicontributi indebitamente versati (v. Cass. n. 7043 del 2010 eCass. n. 16493 del 2014).7.2. Non sono pertinenti le considerazioni dei ricorrentiincidentali in ordine alla non corretta applicazione delledisposizioni in tema di nullità del rapporto di lavoro subordinato,validità del contratto, bensì di inesistenza del rapporto.Di conseguenza, non trova applicazione l’art. 2126 c.c.,richiamato dai ricorrenti incidentali allo scopo di sostenere che,nonostante la nullità, il rapporto produce i suoi effetti, anche sulpiano previdenziale, nel periodo in cui ha avuto esecuzione.Trattandosi di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato,infatti, non è ipotizzabile alcuna esecuzione in via di fatto e,quindi, è inapplicabile la disciplina dettata per il caso di nullità oannullamento del contratto di lavoro subordinato (v. sul puntola già citata Cass. n. 7043 del 2010, in motivazione, pag. 4).7.3. Neppure può sostenersi che, in ogni caso, l’Inps nonavrebbe potuto disconoscere la contribuzione comunque versatadal datore di lavoro. Tale argomento trascura la connotazionepubblicistica dell’obbligazione contributiva, fondata sull’art. 38Cost. e coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost., conconseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell’ente(v., tra le tante, Cass. n. 16865 del 2020, in tema di tutela- 12 -dell’affidamento del contribuente). Se è vero che il rapNpumoerrtoo re gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026assicurativo e gli obblighi di contribuzione adN umeeros dsi ora ccolta generale 19035/2026connessi sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma nDeat a pubblicazione 11/06/2026sono distinti (cfr., ad esempio, Cass. n. 27933 del 2017), èlogico dedurre che, in caso di accertata inesistenza del rapportodi lavoro, viene meno anche il rapporto assicurativo e laconnessa obbligazione contributiva.8. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, va accolto ilricorso principale, mentre il ricorso incidentale va integralmenterespinto. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellacontroversia avendo cura di valutare anche il fatto dedottodall’Inps a fondamento del controcredito eccepito incompensazione. Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello èaffidato anche il compito di regolare le spese del giudizio dilegittimità.9. Deve infine darsi atto della sussistenza, nei confronti dei soliricorrenti incidentali, dei presupposti per l’applicazione dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spettaperaltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez.Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovoesame, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.- 13 -Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 27863/2020Numero sezionale 2180/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Nduàm earot dti ora ccolta generale 19035/2026della sussistenza, nei confronti dei soli ricorrenti incidentali, dDeait a pubblicazione 11/06/2026presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026La Presidente- 14 -