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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19970/2026

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pello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dr.ssaANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni della difesa di parte civile, in data 27 aprile 2026, con cui ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza delG.I.P. del Tribunale di Pisa, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati harideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti per cui era stato dichiaratopenalmente responsabile in primo grado, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 216, primo comma, n. 1, e 223, legge fall., a lui contestato al capo a)dell’imputazione per aver distratto l’azienda e tutti i beni aziendali della fallita “MethallicaSoc.

Coop. a r.l.”, dichiarata fallita l’11 settembre 2020, in qualità di co-amministratore difatto della medesima nonché della CTM-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affittuariadell’azienda distratta mediante contratto di affitto di ramo produttivo di azienda; nel delittodi cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato ai capi diimputazione b) e c) per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” al fine di evadere le imposte indicando nelle dichiarazioni annuali relative aglianni di imposta 2016 e 2017 elementi passivi fittizi; e nel delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato al capo d) per aver occultato odistrutto in tutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione inmodo da non consentire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari della fallita al finedi evadere le imposte sul valore aggiunto di cui ai precedenti capi b) e c).2.

Il ricorso per cassazione si compone di quattro motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaqualificazione del contratto di affitto di azienda quale atto distrattivo ed alla sussistenzadella qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente.

Il contratto di affitto diazienda, infatti, alla luce della crisi di liquidità in cui si trovava la società poi fallita, 2sarebbe stato non un atto depauperativo ma l’unica via per generare flussi di cassa,tant’è che i canoni versati dalla CTM per circa dieci mesi avrebbero parzialmenteridotto l’esposizione debitoria della società.

La successiva interruzione dei pagamentinon potrebbe poi retroattivamente colorare di illiceità penale una tale sceltaimprenditoriale, assunta ex ante con finalità conservative. [OSCURATO:PERSONA], socio operativocon mansioni di carpentiere, non potrebbe poi essere ritenuto amministratore di fattodella [OSCURATO:SOCIETA], non essendo stato individuato alcun atto specifico di gestione a luiriconducibile, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni dei professionisti coinvoltinell’operazione indicherebbero univocamente il [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto, qualeunico interlocutore e decisore.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione aireati tributari contestati, poiché l’affermazione di responsabilità del ricorrente sarebbestata fondata unicamente sulla qualificazione dello stesso come amministratore difatto, in mancanza di individuazione di alcuna condotta materiale specifica a luiriconducibile.

La contabilità, la fatturazione e la tenuta dei libri sociali sarebbero statepacificamente demandate all’amministratore di diritto e ai professionisti esterni.2.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniegodelle circostanze attenuanti generiche, poiché contrariamente a quanto sostenuto dallaCorte il ricorrente sarebbe gravato da un unico precedente, peraltro risalente, e poichénon sarebbero stati valutati gli elementi positivi che avrebbero dovuto militare per laconcessione del beneficio, quali la condotta di vita, il comportamento processuale, ed ilcontesto di grave crisi in cui i fatti si sarebbero inseriti, idoneo ad attenuare l’intensitàdel dolo.2.4.

Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, poiché la Corte nonavrebbe fornito alcuna motivazione specifica sula commisurazione della penaaccessoria, limitandosi ad una generica riduzione, peraltro in misura comunqueeccessiva, in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 222 del 2018.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.2.Giova premettere, in vista della delibazione dei ricorsi, che la giurisprudenza di questa Corte,nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciprocaintegrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che 3la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazionedegli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando imotivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, LiDestri, non mass.).2.1.

Inoltre, è bene ricordare che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare unavalutazione o rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, nella prospettiva di convalidareproprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, perché alla Corte dilegittimità è preclusa una siffatta incursione.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il viziodi legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651,in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si èsostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n.12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507).2.2.

Va ricordato, ancora, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultanointrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come purequando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso dimancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericitàestrinseca": Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

In taleottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nellapedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenzaoggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023,Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).3.I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perchéinterdipendenti, sono generici, non autorizzati in sede di legittimità e manifestamenteinfondati.3.1.

Le conclusioni rassegnate nelle sentenze del giudizio di merito si sono conformateall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui integra gli elementicostitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente ladichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallitasenza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018,distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione delfallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altrosoggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanzialeinattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv.272841; Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Scirè, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28/01/1998,Martinel, Rv. 209947).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto, congruamente e nel rispetto deglistabili principi esegetici richiamati, che l’interruzione dell’attività caratteristica della società ècoincisa con l'affitto di azienda in argomento, che i canoni – quand’anche in astrattorispondenti ai valori numerari di mercato - non siano stati in gran parte corrisposti dalla societàgestita dall'imputato, peraltro coamministratore di fatto della fallita e, del resto (pag. 6sentenza di appello), che la zavorra debitoria sia significativamente rimasta in capo alla societàaffittante, in deroga alla regola generale di cui all’art. 2560 comma 2 cod. civ., ritenuta di nonautomatica applicabilità al contratto di affitto di azienda (cfr. ad es. le risalenti Cass. civ. Sez.1, n. 3027 del 08/05/1981, Rv. 413585 e Cass. civ. Sez.1, n. 2386 del 03/07/1958, Rv.882139), la scelta della cui peculiare forma negoziale può essere ritenuta sintomatica propriodell’intendimento di esentare il cessionario dall’onere solidale di adempiere alle obbligazionigravanti sull’impresa cedente.La ragione di ricorso ha omesso di confrontarsi compiutamente con tali argomentazioni e siè limitata a prospettare una ricostruzione alternativa delle finalità dell’operazione, che sfuggeal perimetro del consentito sindacato del giudice di legittimità.3.2.

Analogo giudizio di inammissibilità meritano i dedotti vizi di violazione di legge e dicarenza della motivazione con riferimento all’assegnazione al ricorrente della veste dicoamministratore di fatto, comuni al secondo motivo di ricorso appuntato sulla condanna per ireati tributari, che tradiscono, a loro volta, a-specificità – poiché non si misurano conl’impianto complessivo delle sentenze dei gradi di giudizio - e tendono a stimolare la Corte aduna rivisitazione globale degli elementi di prova riguardanti il ruolo direttivo da lui svolto nellacompagine amministrativa dell’ente.In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal dispostodell’art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, che stabilisce che “al 5soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civileè equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.

Secondol’interpretazione che dell’espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità inmateria, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” ipoteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivitàgestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

La posizione dell'amministratore difatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in viaprocessuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società,risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzionigerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’ iter di organizzazione, produzione ecommercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali enegoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva,amministrativa, contrattuale, disciplinare.

L'accertamento degli elementi sintomatici di talegestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che èinsindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez.5, n.8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv.256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464,Ponciroli, Rv. 234254).

È stato altresì chiarito che “in tema di reati fallimentari,l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma deidoveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni diordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamentipenalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844;Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv.250094; Sez. 5, n. 7203 del11/01/2008, Salamida, Rv. 239040).Orbene, le motivazioni delle sentenze di merito (es. pagg. 4-6 sentenza di primo grado, pagg.6-7 sentenza impugnata) hanno pianamente e persuasivamente condiviso gli unanimi econvergenti apporti informativi dei dipendenti della fallita, del direttore tecnico di un’impresacliente, del già coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale della società, del commercialistaPanchetti, che ha redatto la bozza dell’atto negoziale di affitto di azienda, che hanno ricondottol’attività gestionale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, d’altronde, dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], protagonisti delle scelte strategiche e salienti, incluse quelle di rilevanza penale, allequali non è estraneo l’artifizio contabile dell’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, allume, in particolare, della confessione di cui ha dato evidenza la pronuncia di primo grado(pag.12).Ed anche a fronte di tali rilievi il ricorrente ha formulato censure vaghe e puramentecontestative, che precipitano nell’alveo dell’inammissibilità.4.Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità. 6Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio difatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria edia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenzadi elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente ilsolo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rimarcato l'assenza di elementifavorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità dellacondotta dell'imputato ed – in aggiunta - il precedente penale specifico, solo per un refusovalorizzazione per il riconoscimento della recidiva, opzione processuale già operata dal primogiudice (pag.14), che riguarda il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].A riguardo, in particolare, della nozione di reato della “stessa indole” (art. 101 cod. pen.) – chequalifica la specificità del precedente - è bene rammentare che essa prescinde dalla identitàdella norma incriminatrice disattesa e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o delmovente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentalicomuni fra i diversi reati (es.

Sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C., Rv. 266545); correttamente,pertanto, il precedente penale del prevenuto, relativo allo svolgimento di attivitàimprenditoriale ed attinente ad omesso versamento di contributi previdenziali, cherappresentano un credito dei lavoratori dipendenti a cui il datore di lavoro non ha dato corso, èstato annoverato in tale ambito.Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata damotivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6,n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Cortesecondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).In tema di commisurazione della pena, poi, l'esclusione della recidiva non è incompatibile conil diniego della concessione delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penalidell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione dellapena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (Sez.3, n. 45528del 15/03/2018, P., Rv. 273963; da ultimo, ex multis, Sez.5, n.7722 del 14/11/2023, Busseni 7e altri, n.m.).5.

È manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, che si duole di aporìe della motivazionesulla quantificazione della durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in cinque anni,al cospetto di una pena principale complessiva di anni 3, mesi 2 di reclusione.Solo nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore allamedia edittale è stata affermata la necessità di una specifica motivazione in relazione ai criterisoggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto dellafunzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, dep.2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01); nel caso di specie, inoltre, non è riscontrabile unaapprezzabile divaricazione, nel trattamento sanzionatorio complessivo, tra pena principale,applicata in misura di poco superiore al minimo e le pene accessorie, contenute in anni cinquedalla Corte territoriale con una significativa riduzione della durata stabilita in primo grado (arg.da Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01).Nel caso in disamina, inoltre, la Corte d’appello ha dato conto, in motivazione, della gravitàdel fatto e dei precedenti specifici dell’imputato, così fornendo, nel complesso, e in otticaspecial-preventiva, idonea esplicitazione giustificativa dell’opzione adottata.6.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosicolpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro tremila abeneficio della Cassa delle ammende.7.La parte civile ha depositato conclusioni scritte, ma non ha richiesto la liquidazione dellespese.

Ad ogni buon conto, la memoria inoltrata è tardiva, in quanto non rispettosa del terminedilatorio di 15 giorni liberi prima della data dell’udienza in camera di consiglio (Sez.4, n. 10022del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dr.ssaANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni della difesa di parte civile, in data 27 aprile 2026, con cui ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza delG.I.P. del Tribunale di Pisa, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati harideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti per cui era stato dichiaratopenalmente responsabile in primo grado, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 216, primo comma, n. 1, e 223, legge fall., a lui contestato al capo a)dell’imputazione per aver distratto l’azienda e tutti i beni aziendali della fallita “MethallicaSoc. Coop. a r.l.”, dichiarata fallita l’11 settembre 2020, in qualità di co-amministratore difatto della medesima nonché della CTM-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affittuariadell’azienda distratta mediante contratto di affitto di ramo produttivo di azienda; nel delittodi cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato ai capi diimputazione b) e c) per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” al fine di evadere le imposte indicando nelle dichiarazioni annuali relative aglianni di imposta 2016 e 2017 elementi passivi fittizi; e nel delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato al capo d) per aver occultato odistrutto in tutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione inmodo da non consentire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari della fallita al finedi evadere le imposte sul valore aggiunto di cui ai precedenti capi b) e c).2. Il ricorso per cassazione si compone di quattro motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaqualificazione del contratto di affitto di azienda quale atto distrattivo ed alla sussistenzadella qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente. Il contratto di affitto diazienda, infatti, alla luce della crisi di liquidità in cui si trovava la società poi fallita, 2sarebbe stato non un atto depauperativo ma l’unica via per generare flussi di cassa,tant’è che i canoni versati dalla CTM per circa dieci mesi avrebbero parzialmenteridotto l’esposizione debitoria della società. La successiva interruzione dei pagamentinon potrebbe poi retroattivamente colorare di illiceità penale una tale sceltaimprenditoriale, assunta ex ante con finalità conservative. [OSCURATO:PERSONA], socio operativocon mansioni di carpentiere, non potrebbe poi essere ritenuto amministratore di fattodella [OSCURATO:SOCIETA], non essendo stato individuato alcun atto specifico di gestione a luiriconducibile, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni dei professionisti coinvoltinell’operazione indicherebbero univocamente il [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto, qualeunico interlocutore e decisore.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione aireati tributari contestati, poiché l’affermazione di responsabilità del ricorrente sarebbestata fondata unicamente sulla qualificazione dello stesso come amministratore difatto, in mancanza di individuazione di alcuna condotta materiale specifica a luiriconducibile. La contabilità, la fatturazione e la tenuta dei libri sociali sarebbero statepacificamente demandate all’amministratore di diritto e ai professionisti esterni.2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniegodelle circostanze attenuanti generiche, poiché contrariamente a quanto sostenuto dallaCorte il ricorrente sarebbe gravato da un unico precedente, peraltro risalente, e poichénon sarebbero stati valutati gli elementi positivi che avrebbero dovuto militare per laconcessione del beneficio, quali la condotta di vita, il comportamento processuale, ed ilcontesto di grave crisi in cui i fatti si sarebbero inseriti, idoneo ad attenuare l’intensitàdel dolo.2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, poiché la Corte nonavrebbe fornito alcuna motivazione specifica sula commisurazione della penaaccessoria, limitandosi ad una generica riduzione, peraltro in misura comunqueeccessiva, in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 222 del 2018.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.2.Giova premettere, in vista della delibazione dei ricorsi, che la giurisprudenza di questa Corte,nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciprocaintegrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che 3la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazionedegli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando imotivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, LiDestri, non mass.).2.1. Inoltre, è bene ricordare che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare unavalutazione o rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, nella prospettiva di convalidareproprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, perché alla Corte dilegittimità è preclusa una siffatta incursione. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il viziodi legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651,in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si èsostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n.12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507).2.2. Va ricordato, ancora, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultanointrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come purequando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso dimancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericitàestrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In taleottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nellapedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenzaoggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023,Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).3.I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perchéinterdipendenti, sono generici, non autorizzati in sede di legittimità e manifestamenteinfondati.3.1. Le conclusioni rassegnate nelle sentenze del giudizio di merito si sono conformateall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui integra gli elementicostitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente ladichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallitasenza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018,distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione delfallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altrosoggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanzialeinattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv.272841; Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Scirè, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28/01/1998,Martinel, Rv. 209947).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto, congruamente e nel rispetto deglistabili principi esegetici richiamati, che l’interruzione dell’attività caratteristica della società ècoincisa con l'affitto di azienda in argomento, che i canoni – quand’anche in astrattorispondenti ai valori numerari di mercato - non siano stati in gran parte corrisposti dalla societàgestita dall'imputato, peraltro coamministratore di fatto della fallita e, del resto (pag. 6sentenza di appello), che la zavorra debitoria sia significativamente rimasta in capo alla societàaffittante, in deroga alla regola generale di cui all’art. 2560 comma 2 cod. civ., ritenuta di nonautomatica applicabilità al contratto di affitto di azienda (cfr. ad es. le risalenti Cass. civ. Sez.1, n. 3027 del 08/05/1981, Rv. 413585 e Cass. civ. Sez.1, n. 2386 del 03/07/1958, Rv.882139), la scelta della cui peculiare forma negoziale può essere ritenuta sintomatica propriodell’intendimento di esentare il cessionario dall’onere solidale di adempiere alle obbligazionigravanti sull’impresa cedente.La ragione di ricorso ha omesso di confrontarsi compiutamente con tali argomentazioni e siè limitata a prospettare una ricostruzione alternativa delle finalità dell’operazione, che sfuggeal perimetro del consentito sindacato del giudice di legittimità.3.2. Analogo giudizio di inammissibilità meritano i dedotti vizi di violazione di legge e dicarenza della motivazione con riferimento all’assegnazione al ricorrente della veste dicoamministratore di fatto, comuni al secondo motivo di ricorso appuntato sulla condanna per ireati tributari, che tradiscono, a loro volta, a-specificità – poiché non si misurano conl’impianto complessivo delle sentenze dei gradi di giudizio - e tendono a stimolare la Corte aduna rivisitazione globale degli elementi di prova riguardanti il ruolo direttivo da lui svolto nellacompagine amministrativa dell’ente.In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal dispostodell’art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, che stabilisce che “al 5soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civileè equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. Secondol’interpretazione che dell’espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità inmateria, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” ipoteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivitàgestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore difatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in viaprocessuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società,risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzionigerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’ iter di organizzazione, produzione ecommercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali enegoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva,amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di talegestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che èinsindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez.5, n.8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv.256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464,Ponciroli, Rv. 234254). È stato altresì chiarito che “in tema di reati fallimentari,l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma deidoveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni diordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamentipenalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844;Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv.250094; Sez. 5, n. 7203 del11/01/2008, Salamida, Rv. 239040).Orbene, le motivazioni delle sentenze di merito (es. pagg. 4-6 sentenza di primo grado, pagg.6-7 sentenza impugnata) hanno pianamente e persuasivamente condiviso gli unanimi econvergenti apporti informativi dei dipendenti della fallita, del direttore tecnico di un’impresacliente, del già coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale della società, del commercialistaPanchetti, che ha redatto la bozza dell’atto negoziale di affitto di azienda, che hanno ricondottol’attività gestionale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, d’altronde, dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], protagonisti delle scelte strategiche e salienti, incluse quelle di rilevanza penale, allequali non è estraneo l’artifizio contabile dell’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, allume, in particolare, della confessione di cui ha dato evidenza la pronuncia di primo grado(pag.12).Ed anche a fronte di tali rilievi il ricorrente ha formulato censure vaghe e puramentecontestative, che precipitano nell’alveo dell’inammissibilità.4.Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità. 6Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio difatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria edia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenzadi elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente ilsolo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rimarcato l'assenza di elementifavorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità dellacondotta dell'imputato ed – in aggiunta - il precedente penale specifico, solo per un refusovalorizzazione per il riconoscimento della recidiva, opzione processuale già operata dal primogiudice (pag.14), che riguarda il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].A riguardo, in particolare, della nozione di reato della “stessa indole” (art. 101 cod. pen.) – chequalifica la specificità del precedente - è bene rammentare che essa prescinde dalla identitàdella norma incriminatrice disattesa e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o delmovente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentalicomuni fra i diversi reati (es. Sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C., Rv. 266545); correttamente,pertanto, il precedente penale del prevenuto, relativo allo svolgimento di attivitàimprenditoriale ed attinente ad omesso versamento di contributi previdenziali, cherappresentano un credito dei lavoratori dipendenti a cui il datore di lavoro non ha dato corso, èstato annoverato in tale ambito.Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata damotivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6,n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Cortesecondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).In tema di commisurazione della pena, poi, l'esclusione della recidiva non è incompatibile conil diniego della concessione delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penalidell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione dellapena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (Sez.3, n. 45528del 15/03/2018, P., Rv. 273963; da ultimo, ex multis, Sez.5, n.7722 del 14/11/2023, Busseni 7e altri, n.m.).5. È manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, che si duole di aporìe della motivazionesulla quantificazione della durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in cinque anni,al cospetto di una pena principale complessiva di anni 3, mesi 2 di reclusione.Solo nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore allamedia edittale è stata affermata la necessità di una specifica motivazione in relazione ai criterisoggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto dellafunzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, dep.2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01); nel caso di specie, inoltre, non è riscontrabile unaapprezzabile divaricazione, nel trattamento sanzionatorio complessivo, tra pena principale,applicata in misura di poco superiore al minimo e le pene accessorie, contenute in anni cinquedalla Corte territoriale con una significativa riduzione della durata stabilita in primo grado (arg.da Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01).Nel caso in disamina, inoltre, la Corte d’appello ha dato conto, in motivazione, della gravitàdel fatto e dei precedenti specifici dell’imputato, così fornendo, nel complesso, e in otticaspecial-preventiva, idonea esplicitazione giustificativa dell’opzione adottata.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosicolpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro tremila abeneficio della Cassa delle ammende.7.La parte civile ha depositato conclusioni scritte, ma non ha richiesto la liquidazione dellespese. Ad ogni buon conto, la memoria inoltrata è tardiva, in quanto non rispettosa del terminedilatorio di 15 giorni liberi prima della data dell’udienza in camera di consiglio (Sez.4, n. 10022del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA] 8