CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censurava in ordine alla sussistenza del reato di evasione e relativa valutazione degli elementi probatori posti a base della decisione, il ricorso si presenta assolutamente generico non enunciando specificatamente le ragioni alla base delle apodittiche critiche rivolte alla decisione; la Corte di appello ha spiegato nel dettaglio le ragioni che facevano ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivo del reato contestato senza che la prospettata necessità di recarsi in visita l'ospedale (spiegata con l'intima convinzione di essere ormai libero in ragione della ricezione di un atto), dopo alcune ore dal momento in cui era stato accertato l'allontanamento dall'abitazione, facesse venir meno gli stessi; ritenuto che, quanto all'esclusa sussistenza dello stato di necessità, il motivo si presenta generico in quanto reiterativo di censure già prospettate in sede di merito (primo e secondo grado) a cui la Corte di merito ha reso attenta risposta facendo presente che la stessa dovesse essere fondata su dati oggettivi nel caso di specie esclusi in ragione dell'incompatibile condotta tenuta nell'occasione sulla base di apprezzamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore sidente [OSCURATO:PERSONA] PierIuigispi Stefano DEPOSITATO !N