CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; trtenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al requisito della pubblicità della condotta oltraggiosa ( risultando coerentemente valorizzata la presenza del Milani, non avendo questi concorso nel fatto contestato e a nulla rilevando che lo stesso fosse originariamente coindagato nel medesimo procedimento), alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp ( argomentata in termini non manifestamente illogici quanto alla ritenuta non tenuità dell'offesa in ragione delle connotazioni oggettive della condotta), aila misura della pena irrogata avendo la Corte del merito adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha inteso discostarsi niHmO edittale): riievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n-• -oc. peri. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.