CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 27393/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 12953/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Milizie n. 18; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 29 / 06 /20 23 , depositata il 10 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 12 giugno 2024 con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando che la controversia è stata oggetto di definizione agevolata; vista la costituzione della parte controricorrente, intervenuta posteriormente alla rinuncia; considerato che la rinuncia era visibile nel fascicolo telematico; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il