CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 36441/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 3136-202() proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RADIOTELINISIONI I ITALIAN \ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VI A PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R0131:,[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( RI; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RONLA, VIALE GILS1',PPE N1AZZIN I, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1983/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1(1/(16/2(121 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. I ABRI /IO AN1EN1)OI,A. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lav()ro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] italiana Spa a decorrere dal 1° dicembre 1985 e "tuttora in essere in assenza di atto idoneo a risolverlo", ordinando per l'effetto alla società "il ripristino) fattuale del rapporto con le mansioni svolte fino al 24 ottobre 2014, con inquadramento nel quinto livello e regolarizzazione previdenziale"; 2. i giudici d'appello hanno ravvisato la sussistenza di una interposizione Fittizia di manodopera rispetto all'attività di elettricista di manutenzione svolta per quasi trent'anni dal Cardarilli in favore della RAI, nonostante il formale inquadramento alle dipendenze della società 111J.; per giungere a tale convincimento i giudici del merito hanno consisierato sia l'utilizzo di attrezzature messe a disposizione della RAI per lo svolgimento dell'attività, sia la mancanza di "contratti di appalto di data anteriore al 2005"; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Rai con 3 motivi, illustrati anche da memoria; ha resistito con controricorso il Cardarilli; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. e stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del ricorso si denuncia, a mente dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 1. n. 1369 del 1960 nonché dell'art. 29 del d. Igs. n. 276 del 2003"; si critica Ric. 2020 n. 03136 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- diffusamente la Corte territoriale per aver ritenuto) la sussistenza di un appalto illecito; il motivo è inammissibile perché solo formalmente denuncia il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. che ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato), la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici: Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie le doglianze di chi ricorre tendono ad una rivalutazione di merito in ordine all'apprezzamento) dei fatti che hanno indotto nei giudici cui esso compete il convincimento circa la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera; 2. il secondo motivo denuncia: "violazione di legge per vizio di ultra petizione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all'art. 112 c.p.c. ; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe"inopinatamente basato la sua decisione sul presupposto fattuale che la RAI non avesse prodotto i contratti di appalto di data anteriore al 2005", circostanza questa che non sarebbe stata esplicitamente dedotta dal lavoratore nell'atto introduttivo del giudizio; Ric. 2020 n. 03136 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- il motivo è inammissibile; l'eventuale violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere prospettata secondo i canoni imposti dall'art. 360, n. 4, c.p.c., come errore che determina la nullità della sentenza o del procedimento, e non — come nella specie — ai sensi del n. 3 dello stesso articolo 360 c.p.c.; invero questa Corte insegna che la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato "integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c. o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto) ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c." sez. VI, n.329 del 2016; conforme a: Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012); inoltre, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali, nel caso in cui il ricorrente lamenti la violazione del canone di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, pur non essendo indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., è comunque necessario che "il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o Ric. 2020 n. 03136 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" (cfr. Cass. n. 10862 del 2018; SSIT. n. 17931 del 2013); infine, la mancata produzione in giudizio di contratti di appalto antecedenti al 2005 rileva non in quanto fatto nuovo che identifica un elemento costitutivo della domanda, quanto piuttosto quale valutazione operata dalla Corte di Appello sul piano delle risultanze probatorie; • il terzo mezzo denuncia: "omesso esame su uno o più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti", sostenendo che "l'illegittimità dell'appalto stata chiaramente e condivisibilmente esclusa anche dalla prova testimoniale espletata, correttamente valutata dal giudice di primo grado"; il motivo é inammissibile perché e‘ formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. senza il rispetto degli enunciati posti da Cass. SS.LT . n. 8053 e n. 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), proponendo addirittura una diversa valutazione delle prove testimoniali; 4. conclusivamente l'intero ricorso é inammissibile, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2(02, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.LT . n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al. pagamento) delle spese liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 " n) e accessori di legge. Ric. 2020 n. 03136 sez. ML - ud. 10-06-2021 -5- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 10 giugno