CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 24579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivo n. 472 del 1997.Sopravvenuta carenza di interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C. PU R.G.30576/2020 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30576/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nella persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale, dagli Avv.ti DDR. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aci, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via degli Scipioni, n. 288. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di BOLZANO, n. 1 8/2020 , depositata in data 29 settembre 2020 , notificata in data 29 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 2 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrata ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, n. 157/01/2018, notificata il 5 novembre 2018, che , riuniti di procedimenti, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario rispetto all'atto di pignoramento gravato da controparte, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992; aveva ridotto, in relazione all’intimazione di pagamento impugnata, l’importo complessivo dell’IRES di due terzi in ragione delle perdite fiscali riportate dagli anni 2005 e 2006 ed aveva annullato il provvedimento di sospensione del pagamento del credito IVA, nella misura in cui si riferiva d imposta, interessi e sanzioni, per i quali non sussisteva un valido titolo giuridico per la riscossione. 2.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, adita dall’Ufficio, ha rigettato il gravame, ritenendo che : l’Agenzia delle Entrate, giusta Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2320 del 2020, non deteneva alcun titolo giuridico valido per la sospensione del pagamento del credito IVA dopo la sua emissione, per cui lo stesso doveva essere ridotto di due terzi dell'IRES riscossa sulle perdite fiscali riportate dal 2005 dal 2006 e delle sanzioni complessive, né esistevano i presupposti giuridici per la sospensione del pagamento del credito IVA; con la sentenza n. 39/1/14 erano stati annullati gli avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006; con la sentenza n. 65/2016, relativa ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, era stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ma erano stati fatti salvi i riporti delle perdite fiscali ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n. 917 del 1986; entrambe le sentenze avevano identico effetto giuridico, per cui dovevano essere prese in considerazione le perdite pregresse degli anni 2005 e 2006, come previsto dalla sentenza n. 65/2016; lo stesso valeva per la sospensione del pagamento del credito IVA; in seguito all'emanazione delle due sentenze n. 39/1/14 e n. 65/2016, l'Agenzia delle Entrate non era più legittimata a mantenere la sospensione perché non deteneva alcun titolo giuridico per la riscossione dei propri crediti; il contrasto di giurisdizione esistente prima dell’emanazione della sentenza n. 2320 del 2020 giustificava la compensazione delle spese processuali tra le parti anche nel secondo grado del giudizio. 3. L'Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] AG – [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la vi olazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità del provvedimento erariale di sospensione del rimborso del credito IVA, anno 2016, richiesto dalla controparte. Nella vicenda in esame non si era avuta alcuna duplicazione delle cautele richieste al contribuente per il medesimo rimborso, in quanto, in presenza di carichi tributari che avevano comportato la sospensione del rimborso IVA, ex art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, l'Ufficio non aveva chiesto al contribuente la presentazione della garanzia di cui all'articolo 38 bisdel d.P.R. 633/1972. La richiesta di prestare la garanzia di cui al citato art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 era stata formulata soltanto in seguito al pronunciamento reso in sede cautelare, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, allorquando la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con decreto inaudita altera parte n. 18/01/2018 del 24 gennaio 2018, confermato con ordinanza n. 55/01/2018 del 12 marzo 2018, aveva accordato «la sospensione dell'atto impugnato (atto di pignoramento per intero; atto di sospensione del pagamento del credito IVA fino a € 36.508,89)». I giudici di secondo grado avevano pure errato nel ritenere che, dopo l'emanazione delle sentenze nn. 39/01/2014 e 65/02/2016 della medesima Commissione, l'Agenzia delle Entrate non fosse più autorizzata a sospendere il rimborso IVA in mancanza di un titolo giuridico per la riscossione delle proprie pretese, in quanto, nel 2017 , ossia al momento dell'emissione del provvedimento di sospensione del rimborso IVA, erano presenti dei carichi pendenti legittimanti all'adozione della predetta misura cautelare.Esisteva, dunque, un titolo giuridico legittimante l'Amministrazione finanziaria alla riscossione delle proprie pretese, che era, per l'appunto, l'intimazione ad adempiere emessa dall'Amministrazione finanziaria a seguito della predetta sentenza d'appello n. 65/2016, ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità dell'intimazione ad adempiere notificata a controparte ai sensi delle disposizioni in epigrafe, in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza n. 65/02/2016 della Commissione tributaria di secondo gradodi Bolzano (attualmente impugnata in sede di legittimità).La sentenza impugnata era pure errata, laddove aveva affermato che «le perdite portate a nuovo dagli anni 2005 e 2006 sono da considerare, come previsto dalla [sentenza n.] 65/2016, e ciò non solo dopo decisione definitiva da parte della Suprema Corte».L'intimazione di pagamento n. TBAIPRN00062/2017, notificata il 5 settembre 2017, era stata, infatti, emessa dall'Amministrazione finanziaria, proprio per dare esecuzione alla sentenza n. 65/2016 del 19 maggio 2016 della Commissione tributaria di secondo gradodi Bolzano. Col predetto atto erastato richiesto il pagamento della maggiore imposta accertata con l'avviso di accertamento n. TBA03A101189 - 2012, relativo all'anno di imposta 2007, al netto del primo terzo, che era già stato affidato (dopo la notifica dell'avviso di accertamento) all'Agente della riscossione, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. Tale pretesa derivava, quindi, dal decisum di appello dello stesso Giudice tributario, che aveva confermato la legittimità degli atti impositivi scrutinati «con riserva delle perdite fiscali riportate » . E difatti, la Corte tributaria di secondo grado di Bolzano, nella sentenza n. 65/2016, aveva parlato di «riserva» e di tener conto delle perdite fiscali riportate a nuovo, senza invece disporre di « detrarre » le perdite fiscali riportate a nuovo. 3.Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per avere i giudici di secondo grado disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo che il contrasto nella giurisprudenza sussistente prima della sentenza n. 2320 del 2020 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione legittimava la compensazione delle spese di lite, quando, invece, i principi confermati dalle Sezioni Unite (ovvero il principio che una sentenza di merito, seppur non ancora passata in giudicato, non possa costituire un valido titolo giuridico per la riscossione e che l'Agenzia delle Entrate non possa pretenderedi essere garantita per la stessa pretesa fiscale una prima volta con la garanzia ex art. 38 bis dl d.P.R. n. 633 del 1972 e una seconda volta con la sospensione del rimborso del credito IVA non contestato) erano principi affermati da molto tempo. 4.Deve premettersi che il provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva, anno di imposta 2016, prot. n. 76613/2017, notificato in data 27 novembre 2017, con il quale è stata disposta la sospensione del rimborso del credito Iva dell’importo di euro 1.589.925,00, si fonda sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento nn. TBA03A101189-2012, n. TBA03A101192-2012 e n. TBA03A101193- 2012, relativi agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione) e che l’intimazione di pagamento n. TBAIPRN00062/2017, notificata il 5 settembre 2017, è stata emessa, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/ del 2010, e dell'art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per dare esecuzione alla sentenza n. 65/2016 del 19 maggio 2016 della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con la quale erano stati confermati gli avvisi di accertamento nn. TBA03A101189-2012, n. TBA03A101192-2012 e n. TBA03A101193 - 2012, per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, con riserva delle perdite fiscali riportate ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n. 917 del 1986. (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione). 5.Ancora va precisato che il ricorso per cassazione n. 2087/2017 R.G. proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] AG –[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 65/2016 del 19 maggio 2016 è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 20 luglio 2022, con la conseguente conferma della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. 6. I l ricorso principale è, pertanto, inammissibil e per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 6.1Ed invero, l'interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l'interesse va valutato (cfr. Cass., 2 aprile 2021, n. 9201). 6.2 Inoltre, nella carenza sopravvenuta di interesse non viene meno l'atto impugnato, né tanto meno la sua illegittimità, ma cessa l'interesse del soggetto all'annullamento; l'interesse che viene meno nella carenza sopravvenuta di interesse non coincide con l'interesse che, nella cessazione della materia del contendere, potrebbe essere definito come l'interesse materiale tutelato, in quanto esso è, al contrario, meramente processuale, è l'interesse ad agire propriamente detto, di cui all’art. 100 cod. proc.civ.; dunque, l’interesse riguardante la carenza sopravvenuta non attiene all'oggetto del giudizio, ovvero al merito del processo, ma la sua esistenza rileverà solo come un presupposto processuale; in sintesi, la cessazione della materia del contendere impedisce il passaggio al merito del processo, la carenza sopravvenuta d'interesse elimina il merito stesso (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098, in motivazione). 6.3Ed invero, l’art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che il rimborso di un credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione della sanzione o un provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. Quando la contestazione diviene definitiva, come nel caso di specie, in quanto il contenzioso aventi ad oggetto le pendenze fiscali in dipendenza delle quali era stato adottato il provvedimentodi sospensione del rimborso IVA è stato definito con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 2022, con la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento, l’ Ufficio competente dovrà disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute. 7.Il ricorso incidentale è infondato. 7.1In proposito, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cuiil sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipote si di concor so con altri giusti motivi (Cass., 26 novembre 2020, n. 26912; Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass., 24 giugno 2003, n. 10009); inoltre, il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (Cass., Sez. U. , 15 luglio 2005, n. 14989; Cass., 31 marzo 2007, n. 8059). Anche di recente, è stato affermato che «In tema dispese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia dicompensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dettespese" in favore della parte vittoriosa» ( Cass., 26 luglio 2021, n. 21400).7.2 Ne consegue che la valutazione dell'opportunità della compensazione - totale o parziale - rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, salvo l'onere di motivazione, vizio motivazionale nemmeno dedotto nel caso di specie, e ciò senza prescindere dalla circostanza che, nella vicenda in esame, è incontroverso che i giudici di secondo grado hanno motivato la compensazione delle spese in ragione del contrasto di giurisdizione esistente prima dell’emanazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2320 del 2020. 8. Per quanto esposto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso incidentale va rigettato. 8.1Stante l’esito del giudizio, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibil e il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interessee rigetta il ricorso incidentale . Compensa interamente tra le partile spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ric