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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2024

Cassazione n. 29991/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di usura e tentata estorsione. h\

2. Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della illegalità della pena per effetto della applicazione della recidiva, che avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen..

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata esclusione di una circostanza aggravante.

Peraltro non si rileva l'interesse del ricorrente al ricorso ed, inoltre, la mancata esclusione della recidiva non determina alcuna illegalità della pena in quanto l'istituto del patteggiamento poteva essere applicato anche in presenza della circostanza aggravante, che non poteva essere applicata con prevalenza rispetto alle circostanze attenuanti di opposto segno per la preclusione prevista dall'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. 4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 22 LUG. 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di usura e tentata estorsione. h\ 2. Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della illegalità della pena per effetto della applicazione della recidiva, che avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen.. 3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata esclusione di una circostanza aggravante. Peraltro non si rileva l'interesse del ricorrente al ricorso ed, inoltre, la mancata esclusione della recidiva non determina alcuna illegalità della pena in quanto l'istituto del patteggiamento poteva essere applicato anche in presenza della circostanza aggravante, che non poteva essere applicata con prevalenza rispetto alle circostanze attenuanti di opposto segno per la preclusione prevista dall'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 22 LUG. 2024 I
Sentenza Cassazione n. 29991/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris