CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 16918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23798/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Calolziocorte, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 41R13 D862 Z) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42D19 H501 X), quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] L A V ALLETTA B RIANZA – GIÀ C [OSCURATO:PERSONA] R OVAGNATE - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73M13 B157 U) e R INUNCIA [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67E52 E745 L), quest’ultima con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 31. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 1312/8/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), depositata il 23 marzo 2017 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 aprile 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla suindicata società, così confermando la pronuncia n. 37/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 145 del 17 dicembre 2012, con cui il Comune di Rovagnate aveva liquidato la differenza di imposta dovuta a titolo di Ici per l’anno 2007; 2. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 9/12/13 ottobre 2017, formulando tre motivi di impugnazione; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 13/22 novembre 2017, chiedendo di rigettare il ricorso; 4. con nota del 22 ottobre 2019, congiuntamente sottoscritta dalle parti e dai difensori la società, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune ha accettato detta rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e c