CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25478-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' RAFFAELE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3000/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25478 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1.in causa su tre avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, dichiarava l'appello dell'Agenzia contro la sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi, inammissibile perché tardivo. E ciò dopo aver evidenziato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 17 giugno del 2013 e non era stata notificata e che l'appello era stato notificato a mezzo posta con atto spedito il 3 febbraio 2014; 2.11Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando "violazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 38, comma 3, 51 comma 2, d.lgs. 546/92, 327 e 155 c.p.c. nonché 2963 c.c. in relazione alla legge 7 ottobre 1969n, 742, art, 1,comma1, nel testo applicabile ratione temporis anteriore alla modifica apportata a tale comma dal d.l. 12 settembre 2014, n.132, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla I. 11 novembre 2014, n.362"; 3. il contribuente si è costituito con controricorso e ha depositato memoria; considerato che: 1. il motivo è fondato. La CTR non ha tenuto conto del fatto che il termine, nel complesso di sei mesi e 46 giorni -sei mesi ex art.327 c.p.c.; 46 giorni ex art. 1, I. 7 ottobre 1969, n.742, nella versione applicabile ratione temporis-, scadendo di sabato -sabato 1 febbraio 2014- era prorogato -ai sensi dell'art.155 c.p.c.- al successivo lunedì: lunedì 3 febbraio 2014, giorno in cui l'appello -secondo quanto nella sentenza si dà conto risulti- era stato spedito. 2. vanno richiamati i seguenti principi di diritto: "La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito", (Sez. 6-5, Ord. n. 23375 del 2016. Il principio è affermato con riguardo al termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ma ha dichiaratamente valenza generale e quindi è riferibile anche al termine per proporre appello); "Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005 (Cass. n.6728 del 04/05/2012);3. deve evidenziarsi che nella "memoria ex art.3.123) bis c.p.c." deposita'/dal contribuente e datata 3 gennaio 2022, viene eccepito che l'Agenzia, in realtà, non avrebbe "mai offerto in produzione nel secondo grado di giudizio" la ricevuta di spedizione dell'atto di appello. L'eccezione in memoria non è utile ad attaccare l'accertamento sul fatto processuale eseguito dalla CTR: "il ricorso risulta proposto solamente il 3 febbraio 2014"; 4. in ragione di quanto precede il ricorso va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame dell'appello dell'Agenzia delle Entrate oltre che per le spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. l,Presidente