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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 06978/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4863/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 185/E MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n. 2311/2018 depositata il 29/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 2311/2018 emessa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice d’appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace di Messina di rigetto delle domande da lui proposte nei confronti del Condominio del Vico 185/E Messina e di [OSCURATO:PERSONA]; - il Condominio del Vico 185/E Messina è rimasto intimato; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della adunanza in camera di consiglio, è pervenuta una memoria Ritenuto che: - il ricorso per cassazione è inammissibile per assenza della procura speciale; - la procura speciale è infatti espressamente prevista per il giudizio di cassazione ex art. 83, comma 2 e 3 c.p.c., dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; - la necessità dell’esistenza di una procura speciale validamente conferita risulta dall’art. 366, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, nonché dall’art. 369, secondo comma, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositato, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita con atto separato (SSUU 36057/22); - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell’atto di citazione di primo grado (ex multis Cassazione civile sez.

II, 22/11/2019, n. 30553; Cassazione civile sez.

III, 21/11/2017, n. 27540); - nel caso di specie, mancando del tutto la procura speciale (come emerge dall’esame degli atti che la Corte è tenuta a compiere in considerazione del vizio procedurale di cui si discute), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - non avendo l’altra parte svolto difese in questa sede, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese; - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma nella Camera di Consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4863/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 185/E MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n. 2311/2018 depositata il 29/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 2311/2018 emessa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice d’appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace di Messina di rigetto delle domande da lui proposte nei confronti del Condominio del Vico 185/E Messina e di [OSCURATO:PERSONA]; - il Condominio del Vico 185/E Messina è rimasto intimato; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della adunanza in camera di consiglio, è pervenuta una memoria Ritenuto che: - il ricorso per cassazione è inammissibile per assenza della procura speciale; - la procura speciale è infatti espressamente prevista per il giudizio di cassazione ex art. 83, comma 2 e 3 c.p.c., dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; - la necessità dell’esistenza di una procura speciale validamente conferita risulta dall’art. 366, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, nonché dall’art. 369, secondo comma, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositato, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita con atto separato (SSUU 36057/22); - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell’atto di citazione di primo grado (ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, n. 30553; Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n. 27540); - nel caso di specie, mancando del tutto la procura speciale (come emerge dall’esame degli atti che la Corte è tenuta a compiere in considerazione del vizio procedurale di cui si discute), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - non avendo l’altra parte svolto difese in questa sede, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese; - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma nella Camera di Consiglio de
Sentenza Cassazione n. 06978/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris