CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 27721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,1,-M4 ORDINANZA sul ricorso 32086/2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- lonna 32, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se medesima; - controricorrente - avverso la sentenza n. 404/2020 della [OSCURATO:PERSONA]- NA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita nella camera di consiglio del 06/05/2022 la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'L Tra il 2005 e il 2008 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] svolge mandato difen- sivo nell'interesse dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai seguenti tre procedimenti giudiziari. Un primo procedimento n. 7075/05 in cui l'Ing. Baldi è convenuto davanti al Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di Jesi, per il risarci- mento di danni per 25.000,00 Euro, oltre ulteriori somme da quantifi- carsi in corso di causa, anche in via equitativa, derivanti dal ritardo nel rilascio del certificato di conformità delle opere strutturali. In tale procedimento l'Ing. Baldi propone domanda riconvenzionale per 10.949,07 Euro. Il giudizio si conclude con la condanna dell'Ing. Baldi al risarcimento per 1.241,67 Euro e il rigetto della riconvenzionale. Un secondo procedimento è il n. 7332/07, incardinato davanti al Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di lesi, in cui l'Ing. Baldi è con- venuto per il risarcimento di danni derivanti da difetti nelle costruzio- ni, quantificati in 187.614,00 Euro. Il giudizio si conclude con la con- danna dell'Ing. Baldi al risarcimento per 5.787,83 Euro. Un terzo procedimento è il n. 1166/08, di appello avverso la sen- tenza n. 195/08, emessa nel primo procedimento menzionato (il n. 7075/05). R.G., con il quale l'Ing. Baldi aveva impugnato la condanna alla somma di € 1.241,67, il rigetto della propria domanda riconven- zionale e la condanna alla spese di lite. Nel 2012 l'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] rinuncia al mandato profes- sionale nei confronti dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] ed agisce in giudizio nei confronti di questi per il pagamento di compensi per l'opera prestata nei predetti procedimenti. L'attrice vede in primo grado l'accoglimento parziale e in secondo grado, su appello incidentale, l'accoglimento integrale delle proprie domande. Ricorre in cassazione Baldi con ricorso affidato a 5 motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. - 2 - RG 32086/2020 - 52 - CC 06/05/2022 (n. 20)- Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La sentenza impugnata ha tre capi, aventi ad oggetto tre di- stinti diritti al compenso, relativi ai tre processi presupposti e collegati tra di loro per mera (parziale) comunanza di questioni, oltre che per l'identità delle parti. Nel loro complesso i motivi di ricorso coinvolgono solo due dei tre capi (corrispondenti ai processi presupposti 7332/07 e 1166/08). Il capo relativo al processo 7075/05 è esente da censure e pertanto passa in giudicato. In particolare i primi due motivi investono il capo relativo alla liqui- dazione dei compensi per il processo n. 7332/07. Gli ultimi tre motivi di ricorso investono il capo relativo alla liquidazione dei compensi per la causa d'appello n. 1166/08. I primi due motivi si prestano ad essere trattati congiuntamente. Il primo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., deduce violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 9, co. 3 d.l. 1/2012 (conv. in I. 27/2012), degli artt. 41 e 42 d.m. 140/2012, dell'art. 85 c.p.c., degli artt. 2237 e 1727 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. Con tale complesso motivo si assume che il giudice di ap- pello abbia erroneamente attribuito rilevanza alla data di deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al mandato (9/8/2020), invece che - trattandosi di dichiarazione recettizia - alla data in cui l'atto è stato ri- cevuto dal cliente (4/9/2020). In via di profilo subordinato, si assume che, quand'anche si debba dare rilievo alla data di deposito, la Corte d'appello abbia violato l'art. 9, co. 3 d.l. 1/2012 nel ritenere che a quella data continuassero ad applicarsi le vecchie tariffe forensi, inve- ce dei nuovi parametri. Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., dell'art. 6, co. 1, 2 e 4 d.m. 127/2004, dell'art. 5, co. 1 d.m. 140/2012, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- - 3 - RG 32086/2020 - 52 - CC 06/05/2022 (n. 20) - Caponi est. scussione tra le parti. Con tale complesso motivo si censura che, per la liquidazione del compenso nei rapporti tra avvocato e cliente, la Corte d'appello abbia fatto riferimento al petitum dell'attore nel pro- cesso presupposto (che vedeva il cliente come convenuto) e non a quanto la sentenza effettivamente gli ha attribuito. 2. - Tali primi due motivi sono fondati per le seguenti ragioni. Nei rapporti tra avvocato e cliente, nella successione tra il sistema tariffa- rio e quello dei parametri (d.m. 140/2012), i compensi professionali sono liquidati secondo il sistema in vigore al momento (dell'esauri- mento della prestazione ovvero) della cessazione dall'incarico. L'art. 9, co. 3 d.l. 1/2012 dispone che le tariffe vigenti alla data della sua entrata in vigore debbano continuare ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore del d.m. 140/2012 (poi avvenuta il 23/08/2012) e, comunque, non oltre un termine di sbarramento finale calcolato invece in 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 1/2012, sbarramento poi verificatosi il 23/07/2012 (per un riferimen- to puntuale in questo senso, cfr. Cass. 18920/2012). Nel caso di specie, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato il 9/08/2012, quindi successivamente al 23/7/2012 in cui le tariffe han- no cessato di trovare applicazione. Anche ove si ometta di attribuire rilevanza - in quanto dichiarazione recettizia - alla data di ricezione dell'atto di rinuncia da parte dell'Ing. Baldi (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), si devono applicare i parametri, non le tariffe, come invece ritenuto dalla Corte d'appello nel seguente luogo: «è chiaro che, nella fattispecie, si sa- rebbero dovute applicare le tariffe e non i parametri, essendo la con- clusione delle prestazioni precedente all'entrata in vigore dei parame- tri: nondimeno, applicando le tariffe, il compenso per l'avvocato sa- rebbe superiore alle somme richieste in pagamento, ma la Corte non - 4 - r26 32086/2020 - 52 - CC 06/05/2022 (n. 20) - Coponi est. k può attibuire un compenso maggiore di quello richiesto. La sentenza dovrà quindi riformarsi liquidando per la causa n. 7332/07 il compen- so di 7.150,00 euro, già dedotto l'acconto ricevuto [...]». La circostanza che l'erronea affermazione d'esordio (circa l'applicabilità delle tariffe) non abbia avuto un rilievo causale (come argomenta la controricorrente) dipende dal secondo errore in cui è in- corsa la Corte d'appello, laddove ha fatto riferimento al petitum dell'attore nel processo presupposto (che vedeva il cliente come con- venuto) e non a quanto la sentenza effettivamente gli ha attribuito. È questo intreccio che ha sollecitato ad esaminare congiuntamente i primi due motivi (che investono il capo relativo alla liquidazione dei compensi per il processo n. 7332/07) e ad accogliere anche il primo dei due, giacché il nesso di causalità che collega la premessa erronea alla conclusione dispositiva è stato bensì interrotto, ma dal secondo errore della Corte d'appello. 3. - Sulla questione di diritto oggetto del secondo motivo di ricor- so, il Collegio si conforma alla disciplina vigente così come interpreta- ta dai precedenti di questa Corte, sintetizzati nei termini seguenti. Nel sistema delle tariffe forensi (d.m. 585/1994), in relazione alle presta- zioni giudiziali civili, la disciplina del compenso dell'avvocato e del procuratore (articolato nelle voci: onorari e diritti) - dovuto dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali (art. 2 d.m. cit.) e caratterizzato in via di principio da inderogabilità (art. 4 d.m. cit.) - è articolata secondo una logica di doppio binario: si distingue tra liquidazione a carico del soccombente e liquidazione a carico del cliente (così è sia nell'art. 5, che nell'art. 6 d.m. 585/1994 cit.). Cass. SU 19014/2007 svolge il proprio discorso con riferimento al rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, richiama l'art. 6, co. 1 e 2 d.m. cit. ed afferma che il valore della controversia - 5 - RG 32086/2020 - 52 - CC 06/05/2022 (n. 20) - Caponi est. è da determinarsi in via di principio alla stregua di ciò che è richiesto nell'atto introduttiva del giudizio, di primo grado o d'impugnazione («disputatum»). Le Sezioni unite aggiungono tuttavia che, in caso di accoglimento parziale della domanda, è da prendere invece in consi- derazione il contenuto della decisione («decisum»), salvo che la ridu- zione quantitativa dipenda da un adempimento sopravvenuto del convenuto, nel quale caso il giudice, su istanza di parte, tiene conto del «disputatum», ove accerti la fondatezza dell'intera pretesa. 4. - La disciplina cambia con il passaggio al sistema dei parametri di cui al d.m. 140/2012. Nel passaggio dall'art. 6 d.m. 585/1994 all'art. 5 d.m. 140/2012, la determinazione del valore della contro- versia si ispira ad una logica di stemperamento di differenze. In ordi- ne ai giudizi di pagamento di somme o di liquidazione di danni, nell'art. 6, co. 1 d.m. 585/1994 la «somma attribuita alla parte vinci- trice piuttosto che [...] quella domandata» costituisce la base di calco- lo della «liquidazione degli onorari a carico del soccombente», mentre nell'art. 5, co. 1 d.m. 140/2012 essa serve genericamente alla «liqui- dazione del compenso». «In ogni caso si ha riguardo al valore effetti- vo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale». Questa parte finale dell'art. 5, co. 1 d.m. 140/2012 riprende il conte- nuto normativo che l'art. 6, co. 2 d.m. 585/1994 riferisce alla «liqui- dazione degli onorari a carico del cliente». 5. - La successiva evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, ai quali il Collegio si conforma, riflette fedelmente il cambiamento di quadro normativo. Tra le più recenti, Cass. 5641/2022 applica anche ai rapporti tra avvocato e cliente il criterio enunciato da Cass. SU 19014/2007 in riferimento al rimborso delle spese di lite a carico del - 6 - RG 32086/2020 - 52 - CC 06/05/2022 (n. 20) - Caponi est. yk., soccombente. Nel caso di specie soccorre la già citata parte finale dell'art. 5, co. 1 d.m. 140/2012, poiché la somma che il cliente con- venuto è stato condannato a pagare nel processo presupposto è ma- nifestamente diversa da quella domandata dell'attore. Infatti non è condivisile l'interpretazione restrittiva che la controricorrente propu- gna facendo leva sulle parole «valore [...] presunto a norma del codi- ce di procedura civile». Anche sotto tale profilo il Collegio si conforma ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ove si precisa che, nel richiamo al «valore presunto a norma del codice di procedura civile», la disposizione intende riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, attribuendo però al giudice la facoltà di adeguare la misura del compenso all'importanza della prestazione, parametrata alla effettiva valenza economica della controversia, ove constati una sproporzione manifesta tra tale valenza e il petitum (così, Cass. 40836/2021, con rinvio ad ulteriori precedenti). In conclusione, i primi due motivi sono accolti. 6. - Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso investono il capo re- lativo alla liquidazione dei compensi per la causa d'appello n. 1166/08. Con il terzo motivo si fa valere, ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparen- te in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., poiché la ragione della decisione si esaurisce in: «vale anche per questo proce- dimento quanto appena scritto per il n. 7332». Con il quarto motivo, subordinato al rigetto del terzo, è dedotta violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., dell'art. 6, co. 1, 2 e 4 d.m. 127/2004, dell'art. 5, co. 1 d.m. 140/2012, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio- ne tra le parti. Con tale motivo si censura che, per la liquidazione del compenso nei rapporti tra avvocato e cliente, la Corte d'appello sia - 7 - RG 32086/2020 - 52 - CC 06/05/2022 (n. 20) - Caponi est. incorsa in errore nell'aver ritenuto la causa di appello n. 1166/08 di valore indeterminabile, anziché di valore corrispondente alla somma degli importi ancora in contestazione nel giudizio di impugnazione. Con il quinto motivo, subordinato al rigetto del terzo, si deduce, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, co. 3 d.l. 1/2012, conv. in I. 27/2012, degli artt. 41 e 42 d.m. 140/2012, dell'art. 85 c.p.c., degli artt. 2237 e 1727 c.c., nonché, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con tale mo- tivo si va valere che la Corte di appello, nel pronunciarsi sull'applica- bilità o meno dei parametri di cui al d.m. 140/2012 alla causa di ap- pello n. 1166/08, abbia erroneamente attribuito rilevanza alla data di deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia al mandato (9/8/2020), in- vece che - trattandosi di dichiarazione recettizia - alla data in cui l'atto è stato ricevuto dal cliente (4/9/2020). 7. - Il tre motivi si prestano ad essere trattati congiuntamente. Il terzo motivo è da rigettare. La stringatezza della motivazione per re- lationem non impedisce di coglierne la ratio, che è la stessa - erronea - che sorregge la decisione sul capo relativo al processo n. 7332/07. Ciò impone raccoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso con argomentazione analoga a quella che sostiene l'accoglimento dei primi due motivi, sebbene concretizzata nei termini seguenti, con l'occhio rivolto alla liquidazione relativa alla causa di appello n. 1166/08. L'erronea assunzione che siano applicabili le tariffe ben può non aver avuto un rilievo causale. Tuttavia ciò dipende dall'ulteriore erro- re in cui è incorsa la Corte d'appello, laddove ha attribuito rilevanza allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, invece che a quello in cui rientra la somma degli importi ancora in contestazione - 8 -126 32086/2020 - 52 - CC 06/05/2022 (n. 20)- Coponi est. k, nel giudizio di appello n. 1166/08 (sul punto il Collegio si conforma sempre a Cass. SU 19014/2007, cit.). È questo intreccio che sollecita ad accogliere sia il quarto che il quinto motivo. 8. - In termini precettivi per il giudice del rinvio, dall'accoglimento dei primi due motivi segue che, in ordine alla liquidazione del com- penso dell'avvocato per il processo presupposto n. 7332/07, si deb- bano applicare i parametri di cui al d.m. 140/2012 sulla base di calco- lo costituita dalla somma che il cliente è stato condannato a pagare. Inoltre, dall'accoglimento del quarto e del quinto motivo segue che, in ordine alla liquidazione del compenso dell'avvocato per la causa d'appello n. 1166/08, si debbano applicare i parametri di cui al d.m. 140/2012 sulla base di calcolo costituita dalla somma degli importi ancora in contestazione in quel giudizio di appello. 9. - In conclusione, sono accolti il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; è rigettato il terzo motivo; sono cassati i due capi della sentenza impugnata relativi ai procedimenti n. 7332/07 e n. 1166/08; la causa è rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazio- ne delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricor- so nei sensi di cui in motivazione; rigetta il terzo motivo; cassa i due capi della sentenza impugnata relativi a