CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582-585 cod. pen.), mentre lo ha assolto da quello di minaccia grave, rideterminando la misura della pena inflitta; Considerato che i tre motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttiv0 di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare pag. 3 paragrafo 4.1. su art. 62 n. 2 cod. pen; pag. 4, paragrafo 4.3. su art. 62-bis e 133 cod. pen.; pag. 4 paragrafo 4.4. su art. 99 cod. peri.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2