CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 18722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 894 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2414/2018 depositat a il 1 ottobre 2018 del la Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ha convenuto in giudizio avanti al Sez. I–RG 894/2019 camera di consiglio5.5.2023 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo a lui notificato, sul ricorso della banca, per l’importo di euro 43.000,00: somma, questa, che costituiva il saldo debitore di un conto corrente di cui egli era titolare. La banca si è costituita e ha chiesto il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale adito, a seguito dell’espletamento di consulenza tecnica contabile,ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato Filardi al pagamento della somma di euro39.953,31. 2. ― Il gravame avverso la sentenza di primo grado è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 1ottobre 2018. 3. ― Ricorre per cassazione, avverso quest’ultima pronuncia, [OSCURATO:PERSONA]: l’impugnazione si fonda su sette motivied è illustrata da memoria. Resiste con controricorsoUnipolrec s.p.a., s ubentrata nella titolarità del credito azionato in via monitoria a seguito della scissione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo denuncia e insufficiente motivazione in relazione agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Il motivo è inammissibile. L’istante censura la sentenza impugnata nella parte in cuila Corte distrettualeha anticipa to l’esito d ello scrutinio dei motivi di gravame osservando come «l’appello sia in buona parte inammissibile e comunquedel tutto infondato», per modo che « la decisione del primo giudice debba essere confermata». Il motivo non si misura affatto con le argomentazioni svolte nel restante corpo della pronuncia per dar ragione di tale , sintetica, affermazione: e la mancata aderenza della censura al decisumdestina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). Sez. I–RG 894/2019 camera di consiglio5.5.2023 2. ― Il s econdo mezzo oppone l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. e il difetto di motivazione «in consonanza e connessione con gli artt. 138 e 139 c.p.c.». Il motivo è infondato. Ci si duole che la Corte di merito abbia rigettato il primo motivo di appello, vertente sulla circostanza per cui il decreto ingiuntivo era stato notificato ex art. 140 c.p.c. presso lo studio legale dell’odierno ricorrente nel periodo feriale. Sul punto, il Giudice distrettuale ha osservato che l’opponente aveva comunque proposto l’opposizione tempestivamente e il decreto ingiuntivo era stato, comunque, revocato dal Tribunale. Non coglie certamente nel segno l’affermazione, formulata dal ricorrente, per cui l’ufficiale giudiziario era tenuto atentare la notifica dell’atto presso la residenza del destinatario, prima di eseguire l’accesso presso lo studio professionale dello stesso. Infatti, l'art. 139 c.p.c.pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del Comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatariostesso presso tale abitazione (per tutte: Cass. 8 gennaio 2010, n. 77; Cass. 15 maggio 2006, n. 11137). Peraltro, qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall'art. 644 c.p.c. , sia affetta non da g iuridica inesistenza, ma da nullità ― come (infondatamente) dedotto ― tale vizio spiega rilievo solo al fine dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c.,se ed in quanto abbia impedito all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell'opposizione stessa, ordinaria o tardiva(Cass. 28 gennaio Sez. I–RG 894/2019 camera di consiglio5.5.2023 1995, n. 1038; più di recente cfr. Cass. 27 novembre 2015, n. 24223, secondo cui nel caso di nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, cui faccia seguito un'opposizione tempestiva, è inammissibilela deduzione, in appello e per tali vizi, dell'inefficacia del decreto, che riguarda l'ipotesi della notifica inesistente nel termine ex art. 644 c.p.c., mentre la sua nullità o irregolarità rileva ai soli fini della proponibilità dell'opposizione ex art.650 c.p.c.). 3. ― Col terzo motivo è lamentata la carenza di motivazione « in relazione all’inintelligibilità della sottoscrizione del decreto ingiuntivo emesso in relazione agli artt. 131, 132, 135, comma 4 [c.p.c.], in consonanza con gli artt. 161, comma 4 [c.p.c.] e 119, disp. att. [c.p.c.]». Il motivo è privo di fondamento. La doglianza riprende il secondo motivo di appello, incentrato sul rilievo per cui il decreto ingiuntivo recava, in calce, una sigla non leggibile e non riconducibile al Presidente del Tribunale. La Corte di appello ha disatteso la doglianza osservando , da un lato , che la sottoscrizione dovevapresumersi appartenere, fino a prova contraria, al detto Presidentee, dall’altro, che la revoca del decreto ingiuntivo rendevairrilevante la questione. Con riferimento alla sentenza, questa Corte ha avuto modo di rilevare che l’illeggibilità della sigla apposta dal giudice in calce al provvedimento non inficia la idoneità della stessa ad integrare il requisito della sottoscrizione, in presenza di adeguati elementi che consentano il collegamento del segno grafico all'indicazione nominativa del giudice contenuta nell'atto a lui riferibile (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20192; cfr. pure Cass. 22 dicembre 2011, n. 28281). Ciò detto, il ricorrente non nega che il decreto fornisse indicazioni in tal senso: il riferimento stesso , da lui operato , al la persona del Presidente del Tribunale di Modena (si intende: quale apparente sottoscrittore del provvedimento), chiarisce che il decreto indi vidu ava quale suo Sez. I–RG 894/2019 camera di consiglio5.5.2023 estensore propriotale magistrato. Dopodiché, occorre rilevare come la Corte di appello abbiachiarito non essere state fornite evidenze quanto al fatto che la paternità del provvedimento non potesseascriversi a chi se ne mostrava sottoscrittore : assunto che il ricorrente odierno , limitandosi a non concludenti confutazioni, non è stato in grad o di smentire. 4. ― Con il quarto motivo è denunciata la nullità del contratto di conto corrente, nonché la carenza di motivazione con riferimento all’art. 25 d.lgs. n. 342/1999 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile , confusamente argomentato e genericoil terzo motivo di appello, con cui si era fatta valere la nullità del contratto di conto corrente; ha osservato il Giudice distrettuale che nessun elemento era stato fornito « per apprezzare detta pretesa nullità che, invero, viene indicata come annullabilitànel prosieguo dell’atto, così evidenziando l’estrema confusione in cui l’appellante è incorso». Il ricorrente ripropone, in questa sede, le deduzioni svolte avanti al Giudice del gravame sostenendo, in modo peraltro non chiaro, che il contratto di conto corrente sarebbe nullo (anche se poi contraddittoriamente sostiene che «[l’]effetto conseguente era l’annullamento del contratto»). Non si avvede, però, che se il motivo è stato dichiarato inammissibile per la sua sostanziale genericità , la censura avrebbe dovuto dirigersi verso tale statuizione e d essere declinata nei termini dell’error in procedendo di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.: onde ― oltretutto ― egli avrebbe avuto l'onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui era ritenuta erronea lastatuizione del Giudice di appello e specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel Giudice. 5. ― Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per la Sez. I–RG 894/2019 camera di consiglio5.5.2023 carenza di una motivazione idonea rispetto alle questioni poste dal quarto e del quinto motivo di appello, in relazione agli artt. 62 e 194 c.p.c. e all’art. 92 disp. att. c.p.c.. Il motivo è inammissibile. Esso reitera doglianze, afferenti la consulenza tecnica, che la Corte di merito ha ritenuto anzitutto inammissibili perché veicolate da un motivo non specificoe oscuro. Anche in questo caso sarebbe stato quindi necessario proporre una censura vertente sul vizio processuale in cui sarebbe incorsa la Corte di appello. Il motivo invece si incentra sugli errori asseritamente imputabili al c.t.u.nominato dal Tribunale. Poco importa che il Giudice del gravame abbia preso pure posizione sul merito delle questioni poste dall’appellante: infatti, se il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2021, n. 2155; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393). 6. ― Il sesto mezzo oppone la carenza di motivazione rispetto la richiesta risarcitoria«in relazione e non considerazione dell’art. 2059 c.c.». Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha osservato che con riferimento al danno all’immagine nulla di specifico era stato allegato e provato, né ai fini dell’an, néai fini del quantum. Il ricorrente non si misura con tale rilievo della Corte di appello. Quanto osservato da quest’ultima poggia , del resto, su principi Sez. I–RG 894/2019 camera di consiglio5.5.2023 ampiamente acquisiti. Infatti, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 10 maggio 2018, n. 11269; Cass. 21 giugno 2011, n. 13614); d’altro canto, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa: esso, pertanto,da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno(Cass. 30 luglio 2020, n. 16344; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310). 7. ― Il settimo mezzo lamenta la falsa applicazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002. Il motivo va disatteso. Il ricorrente parrebbe dolersi del fatto che la Corte di appello, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , cit. abbia riconosciuto sussistere ipresupposti per il versamento, da parte di sua , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono opposti orientamenti quanto alla proponibilit à del ricorso per cas sazione avverso l’attestazione circa la sussistenza dei nominati presupposti (così, ad esempio:per la ricorribilità, Cass. 22 febbraio 2021, n. 473; per la negativa, Cass. 27 novembre 2020, n. 27131). In questa sede è Sez. I–RG 894/2019 camera di consiglio5.5.2023 però assorbente il rilievo, formulato in base al principio della c.d. ragione più liquida,per cui il riconoscimento , operato da parte della Corte di appello, circa lapresenza dei presupposti di cui al cit. art. 13, comma 1 quater, si rivela incontestabilmente corrett o , posto che il gravame è stato integralmente respinto. 8. ― Il ricorso per cassazione è rigettat o. 9. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il