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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40555/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 20176/25 ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il PréAidé te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 20176/25 ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il PréAidé te
Sentenza Cassazione n. 40555/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris