CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘NON \ ur) visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto al primo motivo di ricorso, ha rilevato come le dichiarazioni rese spontaneamente dal coimputato, nei cui confronti la è definitiva, sono state acquisite con il consenso delle parti, quanto alla responsabilità (secondo, terzo, quarto e quinto motivo), ha messo in evidenza i plurimi elementi che - oltre alle accuse del coimputato che aveva dichiarato di aver ricevuto dal ricorrente la carta di credito e, necessariamente, il PIN che ne consentiva l'utilizzo - davano conto della responsabilità del Mammana, deponendo in tal senso le dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, del personale della ditta presso cui lavorava l'imputato, il contenuto dei tabulati telefonici da cui emergevano i contatti con il coimputato; che tali dati probatori erano univoci quanto a strumentalità della falsa denuncia di smarrimento della carta di credito, presentata dal Mannmana solo dopo essere stato scoperto; rilevato che il ricorrente, attraverso una non consentita parziale analisi dei dati probatori complessivamente apprezzati dalla Corte di appello, tenta di accreditare una alterativa rilettura degli stessi, operazione inefficace nella parte in cui la ricostruzione prospettata contrasta con la logica e completa ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec