CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 31972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Milano il 5 febbraio 2025, che veniva presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato nel pieno rispetto delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Milano, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, invocando, tra l'altro, il decorso di termini di prescrizione, che non risulta avvenuto. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla prospettazione di enunciati in palese contrasto con le emergenze processuali, atteso che, in presenza di reati commessi nell'arco temporale compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, occorre tenere conto delle sospensioni di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., così come riformulato della legge 23 giugno 2017, n. 103. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 se