CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y..,ftv4.z. )4130bblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Q 9.eftfo il-difensgpe - k FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Roma, riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente al riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli, la sentenza con cui il giudice di pace di Roma, in data 5.3.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso il 20.9.2011, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge, con riferimento alla mancata pronuncia da parte del giudice di appello di sentenza di non doversi procedere in favore del Manzi per estinzione del reato, derivante dal compiuto decorso del relativo termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; 2) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento in particolare al travisamento della prova dichiarativa rappresentata dalla deposizione del teste Bottiglia; 3) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento in particolare alla violazione dei canoni valutativi della prova, ex art. 192, c.p.p., in relazione alla deposizione della persona offesa, Tomaselli. 3. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza venga annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Con conclusioni scritte del 4.10.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], si associa alla richiesta del pubblico ministero. 4. Il ricorso appare parzialmente fondato. 5. Ed invero, premesso che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), va rilevato che nel caso in esame il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per cui si procede, verificatasi prima del giudizio di appello. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., infatti, il termine di prescrizione del reato in questione, commesso il 20.9.2011, nella sua massima estensione, pari a sette anni e sei mesi, in considerazione degli intervenuti atti interruttivi, e delle intervenute cause di sospensione del relativo decorso, pari a 232 giorni, risulta perento alla data del 15.11.2019, dunque prima della data della pronuncia della sentenza di secondo grado, che risale al 23.1.2020. Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.o., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione. 6. Inammissibili devono, invece ritenersi, i due ulteriori motivi di ricorso, sui quali, per la presenza delle statuizioni civili in favore della persona offesa, il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578, c.p.p. Ed invero essi vanno dichiarati inammissibili, posto che, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato, come quello in esame, sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non sia condannato, né al pagamento delle spese proc:essuali di questo grado di giudizio, né al pagamento di una sanzione in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il